Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25821 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25821

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29254/2015 proposto da:

P.C., D.B.F., D.B.G.,

D.B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PESCAGLIA 6, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO LONGOBUCCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITTORIO SCHINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE ACQUAVIVA DELLE FONTI, in persona del Sindaco e legale

rappresentante p.t. Dott. R.D.F., considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MANZARI

giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 966/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.;

udito l’Avvocato FRANCESCO LONGOBUCCO per delega;

udito l’Avvocato ANTONIO MANZARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1999, D.B.F. chiese l’emissione di un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di M.E. fino alla concorrenza della somma di Lire 50 milioni, a garanzia del credito vantato da esso ricorrente nei suoi confronti, per avere costui colposamente cagionato la morte di D.B.F., fratello di F., deceduto a otto anni a seguito di folgorazione per contatto con la giostra installata dal M. in (OMISSIS), in occasione della festività patronale.

Concesso e convalidato il sequestro, il D.B. introdusse il giudizio di merito nei confronti del M., esponendo che il fratello F. era morto folgorato a causa del contatto occasionale ed accidentale con la giostra installata nella (OMISSIS); che il M., nel procedimento penale per omicidio colposo, aveva patteggiato la pena; che la compagnia assicuratrice del M. aveva offerto a tutti gli eredi, i due genitori e tre fratelli, la complessiva somma di Lire 20.910.000, non satisfattiva dei danni patiti.

Chiese quindi la conferma del provvedimento di sequestro conservativo e la condanna di M.E. a risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati, nella misura di Lire 50 milioni.

Si costituì il convenuto contestando le avverse domande e chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa i genitori di D.B.F., D.B.V.D. e P.C., nonchè il Comune di Acquaviva delle Fonti, ritenuti responsabili esclusivi o solidali di quanto avvenuto: i primi, per culpa in vigilando e il secondo, per aver consentito l’installazione della giostra in luogo non idoneo per la presenza di panchine di ferro e per non aver transennato l’area dove era in corso l’installazione delle giostre.

Citati i terzi, il Comune, restò contumace. Si costituirono invece i genitori di D.B.F., contestando la propria responsabilità e svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti del M., per il risarcimento dei danni morali e materiali patiti a seguito della morte del figlio, quantificati in Lire 500 milioni.

Intervennero altresì in giudizio D.B.G. e A., altri fratelli del defunto F., chiedendo la condanna del M. al pagamento della somma di Lire 100 milioni a titolo di risarcimento di danni patiti in conseguenza del decesso del congiunto.

Acquisiti gli atti dell’indagine penale ed espletata l’istruttoria orale, il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, con sentenza n. 90 del 30 maggio 2007, rigettò le domande risarcitorie dei D.B., per mancato accertamento del nesso causale, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del contatto del piccolo F. con la struttura metallica della giostra, e dichiarò quindi inefficace il provvedimento di sequestro conservativo.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 966 del 24 giugno 2015.

La Corte, diversamente dal giudice del primo grado, ha riconosciuto la responsabilità del M., condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti dei D.B., liquidati in Euro 200.000 per ciascuno dei genitori Euro 50.000 per ciascuno dei fratelli.

La Corte ha invece rigettato la richiesta di accertamento della responsabilità solidale del Comune, ritenendo che nè i D.B. nè il M. avessero fornito la prova che la piazza nella quale era stata installata la giostra fosse sprovvista di misure idonee ad evitare i pericoli per la pubblica incolumità, come cavi sottotraccia, e rilevando la mancata produzione in giudizio della delibera prefettizia da cui sarebbe risultato che la medesima piazza non rientrava tra quelle del Comune destinate all’installazione di circhi, attività dei spettacoli viaggianti e parchi di divertimento.

3. Avverso tale decisione, nella parte in cui non riconosce la responsabilità concorrente del Comune di Acquaviva delle Fonti, propongono ricorso in Cassazione P.C., D.B.F., G. ed A., in proprio e nella qualità di eredi legittimi di D.B.V.D., nelle more deceduto, sulla base di tre motivi.

3.1 L’intimato Comune di Acquaviva delle Fonti ha depositato procura per la discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: R.D. n. 773 del 1931, art. 69 (T.U.L.P.S.); R.D. n. 635 del 1940, artt. 13,124,125 (Regolamento esecuzione T.U.L.P.S.); L. 18 marzo 1968, n. 337; D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19; artt. 2050 e 2051 c.c.” (primo motivo), nonchè la “violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3: artt. 2697 e 2055 c.c.” (secondo motivo).

La Corte di Appello avrebbe errato nella qualificazione giuridica della fattispecie e nell’applicazione del conseguente regime probatorio.

Secondo i ricorrenti, infatti, l’attività di gestione di una giostra, in quanto assoggettata dal T.U.L.P.S. al rilascio di speciale autorizzazione da parte dell’autorità locale di pubblica sicurezza, costituirebbe attività pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c..

Pertanto, la pubblica amministrazione sarebbe chiamata a rispondere in solido con il soggetto privato che ha causato il danno in conseguenza dell’esercizio dell’attività pericolosa, come definitivamente accertato dalla sentenza di secondo grado.

Inoltre, alla fattispecie sarebbe applicabile, anche cumulativamente con l’art. 2050 c.c., l’art. 2051 c.c., poichè l’area ove si è verificato il sinistro mortale era di pertinenza comunale e, quindi, da considerarsi soggetta alla custodia del medesimo ente.

Sostengono ancora i ricorrenti che nel caso di specie non sarebbe però applicabile nei confronti del Comune l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per sè, per una particolare pericolosità e presuppone la vigilanza da parte degli adulti, con la conseguenza che, quando la situazione di pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento.

Infatti, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta ai genitori del bambino per omessa vigilanza, non potendosi ascrivere al piccolo F. alcun comportamento anomalo.

Dalla mancata applicazione degli artt. 2050 e 2051 c.c., sarebbe derivata la violazione degli artt. 2697 e 2055 c.c., risultando pienamente raggiunta la prova della responsabilità del Comune alla luce dello speciale regime di responsabilità applicabile, anche nei confronti della P.A., in caso di esercizio di attività pericolosa.

Infatti, non risulta essere stata fornita dal Comune la prova del corretto assolvimento dell’obbligo di prevenzione, che avrebbe potuto escludere il nesso causale tra l’obbligo incombente sulla P.A. e la morte del danneggiato, risultando altresì provata, in base alle testimonianze assunte, la mancanza di vigilanza e di prevenzione da parte dell’ente comunale che aveva concesso l’installazione la giostra in un’area pubblica non autorizzata, non ancora collaudata, e comunque inidonea a causa dell’assenza dei più elementari requisiti necessari per gli spettacoli viaggianti nonchè delle opportune strutture atte ad evitare pericoli per il pubblico quali cavi sottotraccia, transenne e/o recinzioni tra le panchine e le giostre, meccanismi di isolamento della corrente elettrica.

I due motivi sono inammissibili.

Quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose) o art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta” (Cass. civ., sez. 3, 20 agosto 2009, n. 18520).

Nè lo stesso danneggiato potrà dedurre per la prima volta, in appello o in cassazione, l’esistenza della diversa specie di responsabilità, ciò importando la necessità di nuove indagini di fatto (Cass. civ. Sez. 3, 31/07/2002, n. 11356).

Peraltro, quando, come nel caso, una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

4.2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 342, vigente ratione temporis; art. 1 Delib. Comune Acquaviva delle Fonti 29 luglio 1969, n. 164”.

La Corte di Appello avrebbe altresì violato il principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio di appello, desumibile dall’art. 342 c.p.c., vigente prima del 2012, erroneamente ritenendo che il mancato deposito della delibera prefettizia abbia impedito di ascrivere una concorrente responsabilità alla P.A..

Infatti, l’atto di appello conteneva la trascrizione della Delib., nella parte più rilevante (l’indicazione delle areee comunali destinate all’installazione di giostre, tra le quali non vi rientrava quella dove era stata montata quella del M.), trascrizione che secondo la giurisprudenza di legittimità sarebbe sufficiente perchè il giudice possa conoscere atti normativi secondari come i regolamenti comunali.

Il terzo motivo è infondato.

Con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), non opera il principio iura novit curia.

Pertanto, la conoscenza della normativa secondaria non rientra tra i doveri del giudice, il quale solo ove disponga di poteri istruttori può acquisirne diretta conoscenza indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 12547/2016, 2014/1391, 12786/2006, 2006/18661).

Di conseguenza, le allegazioni in proposito delle parti postulano, per la loro rilevanza, l’assolvimento del relativo onere probatorio, in base al generale principio espresso dall’art. 2697 c.c..

Nella specie, gli appellanti non hanno adempiuto al suddetto onere, non provvedendo a produrre in giudizio la delibera prefettizia contenente l’indicazione delle areee comunali destinate all’installazione di giostre.

Correttamente, dunque, la Corte di Appello ha ritenuto di non poter procedere all’esame delle doglianze attinenti al contenuto della medesima delibera.

6. In considerazione della delicatezza e complessità in fatto della questione si dispone la compensazione delle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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