Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25821 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21048/2015 proposto da:

C.R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cola Di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato Persichetti

Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Calderonio Giacomo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cola Di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato Persichetti

Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Calderonio Giacomo,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 495/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’attore C.R.A. convenne davanti al Tribunale di Messina l’Università degli Studi di Messina in persona del Rettore pro tempore con atto di citazione ritualmente notificato per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti da occupazione usurpativa del fondo di sua proprietà sito in (OMISSIS).

La controversia traeva origine dalla occupazione d’urgenza di terreni finalizzata al completamento della cittadella dello Sport con decreto del Sindaco di Messina del 16/7/1996; successivamente, nonostante la sopravvenuta inefficacia del decreto d’occupazione nel luglio 1997, l’Università si immetteva in possesso del terreno. Il Tribunale di Messina condannò l’Università degli Studi di Messina in persona del Rettore pro tempore a pagare in favore dell’attore C.R.A. Euro 887.625,05 oltre interessi legali al tasso del 2%, somma attualizzata al momento della sentenza a titolo di risarcimento del danno, ritenuta la natura edificabile dell’area espropriata.

La Corte di Appello di Messina confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione C.R.A. affidato a quattro motivi. L’Università degli Studi di Messina in persona del Rettore pro tempore resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. C.R.A. resiste con controricorso a ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente C.R.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 e 1223 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Messina confermando la sentenza di primo grado ha liquidato un risarcimento del danno con arbitraria decurtazione del valore di mercato del bene così come accertato dal CTU in Euro 95,00 al mq.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Giudice di merito ha effettuato una valutazione secondo equità, falsamente applicando l’art. 47.1 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Messina, riducendo fino al 30% del valore rispetto alla stima del terreno effettuata dal CTU.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., ed art. 47.1 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Messina in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello ha omesso di valutare una porzione dell’area e precisamente ha parametrato il risarcimento alla sola porzione del 30% ritenuta edificabile omettendo qualsiasi attribuzione di valore alla residua porzione del 70% pur ritenuta non edificabile.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056,1123 e 1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Giudice di merito ha effettuato una valutazione secondo equità e non ha rivalutato il valore di Euro 28,50 al mq (corrispondente al 30% di Euro 95,00 al mq) al momento di emissione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Università degli Studi di Messina denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39; artt. 45 e 46 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Messina L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto che sui terreni espropriati l’edificabilità consentita è solo per strutture di natura pubblicistica e pertanto i terreni devono essere considerati aventi natura non edificabile ed il loro valore è quello del valore agricolo medio.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Università degli Studi di Messina denuncia violazione dei criteri di determinazione del danno di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla vocazione edificatoria del terreno da ritenersi assente.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Università degli Studi di Messina denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 septies L. del 1942, D.M. 1 aprile 1968, art. 4; L. n. 729 del 1961, art. 9,D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6 e D.P.R. n. 495 del 1992, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla inedificabilità dell’area ed al valore di Euro 28,50 di gran lunga superiore a quello effettivo.

Il ricorso incidentale, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente prima del principale, è fondato e deve essere accolto. Infatti il valore del fondo è stato determinato dal CTU il quale ha tenuto conto di qualsiasi elemento tra i quali l’edificabilità dell’area. Tuttavia il terreno è destinato a fini pubblicistici – edilizia scolastica (scuole, gerontocomi, residenze collettive) stante le esigenze di realizzazione dell’interesse pubblico che la zona deve soddisfare, e quindi non può essere valutato come edificabile ma deve essere liquidato secondo il valore agricolo (medio) di mercato. Infatti la sentenza impugnata per determinare il valore dei terreni ha errato nel dare atto della natura edificabile del terreno attenendosi, nella valutazione del valore venale dei bene, a quanto stabilito dal CTU.

La Corte ha posto in evidenza che le norme di attuazione del PRG del Comune di Messina prevedono per le aree ricadenti in zona F1a la destinazione ad attrezzature scolastiche e F1c la destinazione a gerontocomi con indice di fabbricabilità per ambedue le zone di 3 mc/mq. Pertanto la Corte ha ritenuto sulla base dei predetti vincoli conformativi il limite di edificabilità del terreno del 30% ed ha decurtato la stima unitaria del CTU di 95 Euro al mq in proporzione al predetto limite in Euro 28,50 al mq (corrispondente al 30% di Euro 95,00 al mq.) pur affermando che trattavasi di liquidazione non equitativa ma ancorata a dati fattuali e normativi.

Tuttavia così facendo la Corte ha trascurato di considerare che il terreno deve essere considerato agricolo e liquidato di fatto secondo la giurisprudenza di questa Corte in base al valore agricolo (medio) commisurato al valore di mercato del bene con riferimento al momento in cui la trasformazione fisica ha determinato la perdita del diritto dominicale, con gli interessi compensativi per il periodo precedente, a partire dalla data dello spossessamento.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso incidentale assorbito quello principale, cassata la sentenza impugnata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale assorbito il ricorso principale cassa la sentenza impugnata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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