Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25821 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25183/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIONTELLA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di BOLZANO del 27/07/2015, depositata il 17/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bolzano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di T.L. avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, per l’omessa dichiarazione ai fini IRPER, IVA e IRAP, della compravendita di un terreno, edificabile al momento della cessione.

Nella decisione impugnata, la CTR ha ribadito che un’area è da considerare fabbricabile solo a decorrere dall’adozione dello strumento urbanistico, ossia, nella specie, dall’adozione della variante al piano urbanistico comunale deliberata dal Consiglio comunale, mentre eventuali decisioni o pareri prodromici rientrerebbero nelle attività istruttorie e preparatorie dell’iter di variazione dello strumento urbanistico programmatico.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), D.L. n. 223 del 2006, art. 36, L. n. 413 del 1991, art. 11 e della L.P. n. 13 del 1998, art. 87, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , n. 3.

Sostiene la ricorrente che, all’epoca della cessione, l’Amministrazione comunale (futura acquirente) aveva già deliberato di procedere all’acquisto dell’arca, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P. n. 13 del 1998, art. 87, che condiziona il finanziamento provinciale appunto all’acquisto di aree suscettibili di essere destinate all’edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica. Pertanto, in virtù dell’interpretazione sostanzialistica accreditata dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima della formale approvazione da parte del Consiglio comunale, l’area avrebbe acquistato una potenzialità edificatoria economicamente apprezzabile, anche a fronte del corrispettivo effettivamente pagato.

L’intimata ha resistito, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Il motivo è infondato.

Con un orientamento ormai consolidato, questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo, e quindi che sia già intervenuta, quanto meno, l’approvazione di una variante al piano regolatore generale (Sez. 5, n. 13142 del 11/06/2014; Sez. 5, n. 7909 del 20/04/2016). Pertanto, come chiarito dalla sentenza impugnata, un’aspettativa – anche giuridica, corrispondente ad un acquisto L.P. n. 13 del 1998, ex art. 87 – non può ritenersi equivalente ad un atto formale di adozione di uno strumento urbanistico, perfino meramente attuativo.

Il concreto svolgimento della vicenda integra la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per pervenire all’integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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