Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25821 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7444/2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO,

4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il signor G.E. ricorre, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Perugia ha rigettato il suo ricorso per equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

che la corte territoriale ha motivato la propria decisione sul rilievo che il ricorrente non aveva prodotto alcun documento identificativo del giudizio presupposto, nè indicato il numero di registro generale di tale giudizio, in tal modo precludendo anche l’acquisizione d’ufficio degli atti di causa;

che l’intimato Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’8 marzo 2019, per la quale non sono state presentate memorie;

considerato:

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, sostenendo che contrariamente a quanto argomentato nella sentenza gravata – egli aveva indicato tutti i riferimenti necessari ai fini della decisione sulla domanda di equa riparazione e, in particolare: la sua posizione nelle due fasi del processo presupposto, la data iniziale del giudizio e quella della sua definizione;

che dall’epigrafe del decreto impugnato emerge che il ricorso per equa riparazione fu depositato il 6 settembre 2012;

che pertanto il presente procedimento soggiace alla disciplina dettata dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83/2012, convertito con la L. n. 134 del 2012 (applicabile, per il disposto del medesimo D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2, ai ricorsi depositati a far tempo dall’11 settembre 2012);

che, nel testo anteriore alla novella del 2012, il suddetto art. 3, non prevedeva oneri di produzione documentale a carico della parte istante e, per contro, dava alle parti, nel comma 5, la facoltà di chiedere alla corte d’appello di disporre “l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti” del giudizio presupposto;

che, secondo i principi più volte espressi da questa Corte con riferimento al quadro normativo antecedente le modifiche arrecate alla L. n. 89 del 2001 dal D.L. n. 83 del 2012, l’oggetto della domanda di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole di durata del processo è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto; cosicchè, ove (come è avvenuto nel presente giudizio) la parte si sia avvalsa della menzionata facoltà di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale di quegli atti da parte dell’istante la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo (sentt. nn. 16836/10, 9381/11, 16367/11, 18337/16, 3335/18);

che l’onere di allegazione avente ad oggetto la data iniziale del processo presupposto, la data della relativa definizione e l’articolazione nel medesimo nei diversi gradi è stato soddisfatto dall’odierno, ricorrente, come si evince dagli stralci del ricorso introduttivo debitamente trascritti, nel rispetto del principio di autosufficienza, nella narrativa del ricorso per cassazione;

che il riferimento della sentenza gravata al precedente di questa Corte n. 5889/15 non è pertinente, giacchè tale pronuncia è stata emessa in un procedimento in cui – a differenza dal presente procedimento (si vedano, ancora, gli stralci del ricorso introduttivo trascritti nel ricorso per cassazione) – “era inidonea proprio l’allegazione delle vicende dell’intero giudizio presupposto, non essendo sufficiente ad adempiere il detto onere la mera produzione di un documento (quale, ad esempio, l’atto di citazione o la sentenza emessa nel giudizio di primo grado), in assenza di una esplicita ricostruzione delle vicende stesse nell’atto introduttivo del giudizio” (Cass. n. 5889/15, pag. 6);

che inoltre l’assunto della corte distrettuale secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto indicare il numero di registro generale del giudizio presupposto non trova riscontro in alcuna disposizione di legge e non può nemmeno ricavarsi da argomenti sistematici, sol che si consideri che il procedimento per l’equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo segue, pur dopo la novella del 2012, il modello camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., notoriamente ispirato a principi di deformalizzazione e valorizzazione dei poteri ufficiosi del giudice (cfr. art. 738 c.p.c., u.c.);

che, quindi, in definitiva, la doglianza del ricorrente – a cui il controricorso non offre replica, sviluppando argomentazioni che attengono esclusivamente al merito della domanda di riparazione del sig. G. – va giudicata fondata;

che, pertanto, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione, perchè si attenga ai richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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