Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25821 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8930-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MASSERANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO ENOCH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1797/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mediocredito Italiano Spa, incorporante della Leasint Spa (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del comune di Masserano dell’acconto IMU versato per l’anno 2012 – in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria alla Norma Properties immobiliare spa (c.d. utilizzatore)-, successivamente risolti per inadempimento di queste ultime nell’anno 2012 – ha rigettato l’appello della Società confermando la sentenza di prime cure.

La CTR ha ritenuto che il soggetto passivo dell’IMU è il locatario solo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Il Comune di Masserano si costituisce con controricorso e deposita memoria. Mediocredito italiano spa ora incorporata a Intesa San Paolo spa deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, in quanto soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019);

Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il ricorso va conclusivamente rigettato. Si compensano le spese dei gradi merito; le spese dl presente giudizio, in base al principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese relative ai gradi di merito; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

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