Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25821 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7361-2006 proposto da:

M.G. DETTO G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 – 1 PIANO INT. 5,

presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PULLI SALVATORE;

– ricorrenti –

e contro

S.G., T.L. (OMISSIS),

B.L. (OMISSIS), P.A., L.

V., rappresentati e difesi dall’avv. BRIGHINA Alfonso

elettivamente domiciliato in Roma, via Ravenna 7/4 c/o lo studio

dell’avv. Mariassunta Neglia;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 584/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Martire;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la notifica del ricorso incidentale proposto da S.G., P.A. e L.V. nei confronti di T.L. e di B.L. in via Arno 4 in Gallarate a mezzo del servizio postale ha avuto esito negativo;

Ritenuto quindi che occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio relativamente al suddetto ricorso incidentale nei confronti dei menzionati soggetti.

P.Q.M.

LA CORTE Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T. L. e B.L. relativamente al ricorso incidentale proposto da S.G., P.A. e L.V., concedendo a tal fine il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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