Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25820 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16800/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11202/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOI i del 5/12/2014, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di C.G., medico di base convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per l’anno 2006 e pari ad Euro 6.014,06.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il professionista avrebbe limitato la sua attività alla cura dei pazienti, quale medico di famiglia, impiegando una segretaria part-time per regolare l’afflusso degli assistiti e per la pulizia dei locali, sicchè le caratteristiche concrete avrebbero denotato un’organizzazione elementare, non idonea a conferire all’attività professionale un quid pluris eccedente la mera attività intellettuale, corredata dal minimo indispensabile per il proprio corretto esercizio.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, erroneamente la CTR avrebbe escluso in astratto che l’eventuale presenza di un dipendente potesse incrementare il reddito del medico convenzionato, senza valutare l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

L’intimato non si è costituito.

Il motivo di ricorso è infondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part-time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6-5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6-5, n. 3755 del 18/02/2014).

E, sul punto, la CTR ha esaustivamente concluso che l’apporto di lavoro di terzi è di modesta entità (e dunque è implicitamente inidoneo ad accrescere la capacità reddituale del sanitario), perchè esclusivamente funzionale a regolare l’afflusso dei clienti ed a tenere in ordine i locali.

Nulla sulle spese per la mancata costituzione di controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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