Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2582 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23723/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

T. AUTOVEICOLI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Stanislao Lucarelli con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Ilario Castaldi in Roma, via Attilio Regolo n. 12/D;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania 235/28/10 depositata il 12/07/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e confermato la sentenza di primo grado;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia l’insufficiente o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR fondato la conferma della pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato sulla considerazione in forza della quale le vendite sottocosto di autoveicoli usati sarebbero state funzionali all’incremento della vendita di veicoli nuovi; in tal senso troverebbe spiegazione anche la vendita sottocosto dei veicoli industriali usati, a fronte della quale l’impresa otterrebbe un più alto margine nella vendita dei veicoli nuovi, al fine di raggiungere livelli di vendita idonei a ottenere il riconoscimento dei premi da parte della casa madre;

– il motivo è fondato;

– come è noto, secondo questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 25/10/2017) nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’anti-economicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata anti-economicità;

– la CTR, sul punto, si è limitata alla mera asserzione in forza della quale le vendite sottocosto troverebbero giustificazione nelle ragioni di cui si è detto, ma non ha dato adeguatamente conto delle ragioni del caso concreto che consentono, alla luce della documentazione in atti, di ritenere che tal affermazione trovi riscontro nella presente vertenza; di guisa che la sua esistenza rimane confinata a livello di pura illazione, sia pur munita di non manifesta irragionevolezza;

– analogamente fondato è il secondo motivo, con il quale si denuncia analogo vizio motivazionale in relazione al diverso rilievo relativo ai ricavi non contabilizzati emersi a seguito della rinuncia, in sede di aumento di capitale sociale, dei propri crediti verso la società da parte del sig. T.A.;

– il ridetto infatti, a fronte dell’attività svolta nei confronti delle sue società, T. Autoveicoli s.r.l. e Foggia Star T. s.r.l., non risultava disporre di redditi significativi; al contempo, quanto alle due società, la prima dichiarava per il 2004 una perdita di esercizio di Euro 26.946,00 e per il 2003 una perdita di esercizio di Euro 40.609,00, mentre la seconda ebbe in analogo periodo a beneficiare di un aumento di capitale per Euro 685.150,00 versati proprio dal sig. T.A. (operazione peraltro non indicata in nota integrativa);

– a ciò si aggiungano gli importanti debiti verso banche per Euro 1.285.709 esigibili entro 12 mesi, e per Euro 84.078 oltre i 12 mesi, e interessi passivi e altri oneri finanziari pagati durante il 2004 per Euro 170.643,00;

– in sostanza quindi, a fronte dell’assenza di propri redditi importanti, il sig. T.A. finanziava in modo sostanzioso le sue società, in condizioni tutt’altro che floride; la CTR invece di tener conto di tali elementi e di confrontarsi adeguatamente con la loro rilevanza ai fini di ritenere provata o meno l’omessa annotazione di ricavi contestata, ha in modo del tutto apodittico ritenuto che detti elementi non costituiscano sufficienti per la prova presuntiva; invero essi costituiscono sicuramente fatto certo (anche se ovviamente non prova diretta) dal quale il giudice del rinvio dovrà prender le mosse per valutare la sussistenza o meno del fatto certo dedotto dall’Ufficio, restando quindi del tutto irrilevante la presenza o meno di movimenti di denaro.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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