Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25819 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14428/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2405/26/2014 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 17/11/2014,
depositata il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di S.L., architetto, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata fra il 2004 ed il 2006 e pari ad Euro 9.476,22.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la contribuente aveva dimostrato di non aver sopportato spese per personale dipendente e che l’impiego di beni strumentali non avrebbe ecceduto il minimo indispensabile in proporzione dei ricavi conseguiti.
11 ricorso è affidato a due mezzi.
Con la prima doglianza, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe trascurato il consolidato principio, in virtù del quale spetta al contribuente dare la prova dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione. In particolare, non sarebbe stata considerata la circostanza della condivisione di risorse con altro professionista, il coniuge, e la presenza di ingenti spese documentate per ogni anno d’imposta (Euro 33.722,00 per il 2004 ed 90.500,00 per il 2005).
Con la seconda censura, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’affermazione secondo cui “l’impiego di beni strumentali non eccede il minimo indispensabile in proporzione dei ricavi conseguiti” non avrebbe dato alcun conto dell’assenza del presupposto impositivo. L’intimata non si è costituita.
I motivi di ricorso – che, per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente – sono fondati.
Da parte della CTR è mancato il doveroso accertamento della natura delle spese documentate, per valutare il requisito dell’insussistenza di un’organizzazione autonoma.
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).
In effetti, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato evincersi alcun specifico elemento in grado di supportare la tesi dell’inesistenza di un’autonoma organizzazione, specie a fronte dei puntuali e dettagliati rilievi tempestivamente svolti dall’Agenzia, tanto più che, proprio in ossequio al principio dell’onere della prova richiamato dalla ricorrente, sarebbe spettato alla S. offrire siffatta dimostrazione. Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR. della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016