Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25819 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), R.D.J.

C.F. (OMISSIS), RISPETTIVAMERNTE QUALI EREDE TESTAMENTARIO

IL PRIMO E LEGATARIO IL SECONDO elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI EMILIO

PAOLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

V.R. (OMISSIS), V.E.

(OMISSIS), V.A. (OMISSIS),

V.C. (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALI EREDI DI

P.D. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato BALDUCCI PAOLA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIRICO FRANCESCO,

CARBONE PAOLO per Proc. Speciale Notarile del 26/5/2011;

– contoricorrente –

e contro

R.V., R.G., R.A., RA.

M.R., R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1026/2005 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato DeNotaris Adele con delega depositata in udienza

dell’Avv. Sandulli Emilio Paolo difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Carbone Paolo difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13.4,1999 V.R., A., C. ed E.. in proprio e quali eredi di P. D., proponevano appello alla sentenza del Pretore di Salerno, sezione di Capaccio n. 110/98, con la quale era stata rigettata la domanda di acquisto per usucapione di bene immobile proposta nei confronti di R.D., ribadendo, per quanto ancora interessa, il possesso uti domini. Resisteva l’appellato ed interrotto il processo per la sua morte veniva riassunto nei confronti degli eredi R.A., D. di A., An., M.R.. R., V. e G.. Si costituivano solo A. e D. di A.. La Corte di appello di Salerno, con sentenza 1026/05 accoglieva il gravame, dichiarava i V. proprietari del terreno in (OMISSIS), partita 4907 foglio 54, facente parte della attuale particella 18 esteso mq 1105, delimitato a sud dal confine tra le particelle 18 e 24, preesistente alla sentenza 974/91 della corte di appello di Napoli tra R. D. ed il Ministero delle Finanze, a nord, est e ovest da recinzione in pali di legno e rete metallica, rigettava l’incidentale e condannava alle spese di secondo grado gli appellati.

Ciò sul presupposto che gli attori avevano posseduto, coltivandolo, il fondo, che il titolo del convenuto prevedeva lo stato di diritto e di fatto in cui l’immobile si trovava, la vendita a corpo e non a misura e non erano condivisibili le conclusioni del primo giudice circa l’inesistenza dell’elemento psicologico stante la detenzione unitamente alla zona detenuta in virtù di concessione demaniale.

Ricorrono R.A. e D.j. quali eredi testamentario e legatario, giusto testamento richiamato, con due motivi, resistono V.R., A., C. ed E..

Le parti hanno presentato memorie ed i ricorrenti hanno depositato plico della notifica a R.R. con compiuta giacenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, pur non risultando dal ricorso depositato il testamento indicato, essendo i ricorrenti parti del giudizio come risulta dalla sentenza di appello, ritiene la Corte di superare il profilo della loro legittimazione.

Col primo motivo si lamenta omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione per il palese contrasto con la documentazione in atti, concessioni demaniali, verbale di contravvenzione del corpo forestale, accertamenti del ctu e deposizioni richiamate, esprimendo preferenza per la sentenza di primo grado, e col secondo si deduce violazione di norme processuali per essere stata eccepita fin dalla comparsa di risposta l’inammissibilità della domanda per non essere stato indicato con esattezza il terreno, demandando ad una ctu la determinazione ed esibendo ctp. Tale motivo, da esaminarsi prioritariamente, va respinto sia perchè non si riporta, in violazione del principio di autosufficienza, il testo della comparsa di risposta, sia perchè il testo riportato della citazione fa riferimento alla recinzione con pali e rete metallica di una estensione maggiore rispetto allo stabilimento balneare, indicata dal ctp in mq 2000.

Anche il primo motivo non merita accoglimento.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n,l 1000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Nella specie la sentenza ha fatto riferimento alle deposizioni testimoniali ed alla ctu deducendo, quanto alle prime che i testi degli attori avevano riferito della recinzione e della coltivazione del terreno e quelli dei convenuti, pur riferendo circostanze diverse in ordine alle modalità ed ai mezzi di recinzione del fondo, non avevano negato che fosse detenuto dagli attori mentre il ctu aveva distinto la zona in concessione demaniale e quella oggetto di usucapione.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2700,00, di cui 2500,00 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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