Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25818 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25818

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8653/2015 proposto da:

G.M., CI.AN., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA BRINI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S., N.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

SCARDIGLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERO PETROCCHI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1660/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ANDREA BRINI;

udito l’Avvocato MASSIMO SCARDIGLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.L. e M.S. convennero in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, CI.An. e G.M., proponendo appello avverso la sentenza del 29 /11 /2012, con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione all’esecuzione proposta dal N. e dalla M. avverso l’esecuzione immobiliare promossa dal Ci. e dal G. con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 13 e 22 luglio 2006.

CI.An. e G.M. contestarono le censure mosse dagli appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiesero la conferma.

La Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarò che CI.An. e G.M. non avevano il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di N.L. e M.S. e condannò CI.An. e G.M., in solido tra loro, a rimborsare a N.L. e M.S. le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale CI.An. e G.M. hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

N.L. e M.S. hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza dell’11 aprile 2012, n. 5698 le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo e precisando principi già enunciati in precedenti pronunce delle stesse Sezioni Unite (Cass. 17 luglio 2009, n. 16628; Cass., ord., 9 settembre 2010, n. 19255) e delle Sezioni semplici (Cass., 1 febbraio 2010, n. 2281; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180; Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1905) e più volte ribaditi successivamente (v., ex plurimis, Cass. 22/02/2016 n. 3385) hanno affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di inammissibilità.

Costituisce, infatti, onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso, onde evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente.

La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è – hanno affermato da ultimo le Sezioni Unite e tanto va ribadito in questa sede – per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso.

Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato – come evidenziato dalle Sezioni Unite con la sentenza più recente già ricordata – anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica.

Ciò vale anche per quanto riguarda gli atti e i documenti, nel caso in cui si assuma che la sentenza impugnata è censurabile perchè non ne ha tenuto conto o li ha male interpretati: in questo caso, la testuale riproduzione nel ricorso di tali atti e documenti è bensì richiesta, ma pur sempre attraverso un ineludibile compito di sintesi e di selezione che non costringa questa Corte a leggerli nella loro interezza (a meno che ciò non sia assolutamente necessario) e a stabilire se ed in quale parti essi rilevino per poter comprendere, valutare e decidere (v. Cass., ord., 11 gennaio 2013, n. 593; Cass., ord., 12 ottobre 2012, n. 17447; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168, Cass. 11 maggio 2012, n. 7332).

Con la sentenza 20/10/2016, n. 21297, questa Corte ha pure precisato che, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (v. anche v. Cass. 27/10/2016, n. 21750; Cass., ord., 30/10/22185 e Cass. 27/10/2016, n. 21750).

Nella specie il ricorso, risultante in gran parte dall’assemblaggio di atti (comparsa di costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di appello, verbale di udienza del 15 maggio 2014, comparsa conclusionale in quel grado delle predette parti, sentenza della Corte di appello impugnata in questa sede, ricorso in opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto dal N. e dalla M., ricorso per introduzione del giudizio di merito ai sensi degli artt. 616 e 624 c.p.c., proposto dalle parti appena ricordate, note di replica depositate dai predetti nel giudizio di primo grado, comparsa conclusionale depositate dal N. e dalla M. nel giudizio di appello, atto di precetto datato 6 giugno 2003, altro atto di precetto con retate di notifica e privo di data, atto di pignoramento asseritamente notificato in data 13 luglio 2006, atti, questi, tutti riportati integralmente in ricorso; inoltre, alcune pagine estratte da una visura camerale relativa alla società N.L. & C. s.n.c.), così come formulato, è assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto, equivalendo ad un mero rinvio alla lettura di detti atti processuali della fase di merito nonchè dei documenti che si assumono depositati in tale fase. In sostanza, il predetto requisito dovrebbe essere attinto da atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe più come requisito di contenuto forma del ricorso stesso (v. Cass. 6/10/2016, n. 20001 e Cass. 14/06/2017, n. 14753).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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