Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25818 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6780/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che
lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5318/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 19/06/2014,
depositata il 28/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di C.F., medico di base convenzionato col SSN, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni 2004 – 2006.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che i beni strumentali posseduti sarebbero stati quelli indispensabili per l’esercizio della professione medica, mentre i compensi sarebbero stati quelli corrisposti ad una segretaria part-time.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.
L’intimato si è costituito, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il motivo è infondato.
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).
Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part-time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6-5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6-5, n. 3755 del 18/02/2014).
E, sul punto, la CTR ha implicitamente escluso tale evenienza, sottolineando la modesta entità dei compensi erogati.
Le spese vanno compensate, in conseguenza delle oscillazioni della Suprema Corte precedenti a Sez. Un. 9451/2016.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016