Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25818 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7937/2018 proposto da:

F.V., rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

GIULIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositate il

02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il signor F.V. ha impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia gli ha riconosciuto la somma di Euro 2.250 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed ha posto le spese di lite, liquidate in Euro 300 oltre accessori, a carico del convenuto Ministero dell’Economia, distraendole in favore del difensore antistatario del medesimo sig. F., avv. Angelo Giuliani;

che il ricorso si fonda su un unico motivo – riferito alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. n. 55 del 2014 – con il quale ci si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate;

che il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio dell’8 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

considerato:

che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17);

che, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 1.100 a 5.200), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014;

che, infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di Euro 510 per la fase di studio, di Euro 510 per la fase introduttiva, di Euro 945 per la fase istruttoria e di Euro 810 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.M.;

che è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l’espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, “diminuzione di regola fino al 70%”, va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l’importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19);

che pertanto il decreto gravato va cassato;

che, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, dovendosi determinare il compenso del difensore dell’odierno ricorrente per il giudizio davanti alla corte di appello applicando, in ragione della speciale semplicità dell’affare, la massima percentuale di riduzione praticabile ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e, quindi, liquidandolo in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11; con distrazione in favore dell’avvocato Angelo Giuliani, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario;

considerato che anche le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore dell’odierno ricorrente nell’importo complessivo di Euro 1.198,50, oltre spese generali, accessori e spese vive per Euro 8,00, distratte in favore dell’avvocato Angelo Giuliani.

Condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dell’avvocato Angelo Giuliani, liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA