Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25818 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6846-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4575/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.M.G. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata il 12.12.2007 della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in una delle province siciliane colpite degli eventi sismici del dicembre 1990. La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo, sulla scorta dello ius superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della tempestività dell’istanza, che spettasse al contribuente, e non al sostituto di imposta, il rimborso della maggiore imposta senza l’abbattimento del 50% essendo stato il giudizio incardinato prima dell’entrata in vigore della L. n. 123 del 2007, art. 16 octies.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (Legge di stabilità 2015), come modificato dalla D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. L. n. 123 del 2017, ex art. 360 c.p.c., n. 3, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata o in subordine di circoscrivere la condanna nei limiti di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.

2. Il motivo va respinto.

– il citato principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che, modificando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, con la L. n. 123 del 2017, art. 16- octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, ha ricompreso espressamente tra i beneficiari dell’agevolazione “i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; e nella medesima direzione si è espressa anche l’Agenzia delle entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, in netta controtendenza rispetto ai precedenti documenti di prassi (peraltro non vincolanti) di cui sì fa menzione nel ricorso;

– pare opportuno rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA); quanto detto rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 5167 del 26/02/2020);

– ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso dell’Irpef spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il contribuente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza; il che rende irricevibile la richiesta avanzata dalla difesa erariale di circoscrivere la condanna nei limiti di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665;

nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA