Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25817 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2464/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1055/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 3/02/2014,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Livorno. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di S.G. avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRPEF, applicata su incentivi all’esodo per anticipata cessazione da lavoro subordinato.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che sarebbe spettato al contribuente il diritto al rimborso delle somme IRPEF versate in eccedenza ed il termine per richiedere il rimborso, a pena di decadenza di 48 mesi, sarebbe iniziato a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. del D.L. n. 223: conseguentemente, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso il termine decadenziale non sarebbe ancora decorso.

Il ricorso si affida ad un unico mezzo, mediante il quale viene lamentata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Afferma la ricorrente che la tesi accreditata dalla CRT – per cui il decorso del termine ex art. 38 cit., inizierebbe non solo dal versamento dell’imposta non dovuta, ma anche dal momento in cui la norma impositiva sia vanificata da una pronunzia di incompatibilità con la normativa comunitaria – contrasterebbe con la lettera del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e minerebbe la certezza stessa dei rapporti tributari.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso è inammissibile.

L’atto risulta notificato a mezzo posta il 12 gennaio 2015, ma è privo dell’avviso di ricevimento.

E, come è noto, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 25285 del 28/11/2014).

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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