Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25817 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 14/10/2019), n.25817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12101-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto

Imperatore 22, presso lo studio dell’avvocato Guido Maria Pottino,

rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Nanni;

– ricorrente e controric. inciden. –

contro

B.B., P.G., P.V., P.A.,

P.M., P.E., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Alberico II 33, presso lo studio dell’avvocato Elio

Ludini, che li rappresenta e difende;

– controric. e ric.inciden. –

e contro

P.M., P.V., B.B., P.A.,

P.E., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1615/2014 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Pepe

Alessandro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale;

udito l’Avvocato Luca Nanni per il ricorrente che ha concluso come in

atti e l’Avvocato Silvana Lombardi con delega in sostituzione

dell’Avvocato Ludini che ha concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Il presente giudizio trae origine dalla citazione notificata nel 2003 da P.R. nei confronti del fratello V. e delle nipoti P.M. e V., figlie dell’altro fratello premorto A., al fine di sentir accertare la sua qualità di unico erede testamentario di C.T., deceduta il (OMISSIS), in forza di testamento olografo dalla stessa redatto il (OMISSIS) e pubblicato il (OMISSIS) con il quale la testatrice così disponeva: “(OMISSIS) lascio a P.R. – la mia quota di eredità paterna e materna della quale egli ne farà l’uso più giusto.

C.B.T..

-mio nipote”.

1.1. L’attore chiedeva, inoltre, l’accertamento della qualità di erede legittimo e lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni della defunta non facenti parte dell’eredità paterna e materna.

2.Si costituivano i convenuti avanti all’adito Tribunale di Bologna e contestavano la fondatezza della domanda di divisione come proposta dall’attore.

2.1.In via riconvenzionale chiedevano l’accertamento dei presupposti per la sola successione legittima, riservandosi all’esito di ctu di non riconoscere come olografo il testamento redatto dalla C. e la condanna dell’attore al rilascio del beni ereditari per la quota eccedente la legittima oltre che il rendimento del conto relativo all’amministrazione dei beni abusivamente trattenuti.

2.3.In via subordinata chiedevano l’accertamento della qualità di erede testamentario del P. limitamento ai beni già dei genitori della testatrice e di cui la stessa aveva ancora la disponibilità, con conseguente ricomprensione nella successione legittima dei beni dalla successione della sorella I. (deceduta nel (OMISSIS)), del ricavato della vendita dell’appartamento di via (OMISSIS) nonchè degli altri beni, mobili ed immobili, acquistati dalla de cuius nel corso della sua vita.

3.Accertata mediante ctu l’autenticità del testamento del 15 maggio 1999, il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n. 2436 depositata il 30/7/2010 dichiarava che P.R. era erede testamentario di C.T. e che all’attore spettava la quota di 1/3 dell’eredità materna e paterna a suo tempo ricevuta dalla zia, ricompreso l’importo di 1/3 del ricavato dell’appartamento sito in (OMISSIS) nella misura indicata nel rogito notarile del 30/7/1990 con cui la defunta l’aveva venduto a Matildi s.r.l..

3.1. Non rientravano in essa, invece, i beni originariamente di proprietà materna e paterna pervenuti alla defunta quale erede della sorella I..

4.Avverso tale pronuncia ha proposto appello in via principale l’attore P.R. e i convenuti proponevano, a loro volta, appello incidentale volto a contestare la decisione del tribunale che aveva concluso per la validità del testamento e quella, conseguente che aveva ricompreso nella quota di eredità testamentaria la corrispondente somma ricavata dalla vendita dell’immobile di (OMISSIS).

5.La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1615 /2014 pubblicata il 3 luglio 2014 confermava sia la conclusione riguardante l’autenticità del testamento di C.T. sia l’interpretazione data allo stesso con riferimento ai beni rientranti ne “la mia quota di eredità paterna e materna” con ciò disattendendo la contestazione sul punto avanzata con l’appello incidentale dei convenuti.

5.1.Al contempo riformava la sentenza di primo grado disattendendo la prospettazione dell’appellante principale, secondo il quale vi era una sottesa equivalenza tra l’espressione del testamento “la mia quota di eredità paterna e materna” e quella di “beni di famiglia”, sicchè avrebbero dovuto essere considerati tutti parte dell’eredità, senza distinzioni tra i beni pervenuti direttamente dai genitori ed i beni pervenuti per il tramite della sorella I..

5.2.La corte bolognese escludeva la praticabilità di una simile interpretazione, condividendo quella operata dal tribunale, al contempo, però, escludendo dalla quota di un terzo di spettanza della de cuius ogni cespite diverso dagli immobili e limitando la successione testamentaria ai soli beni immobili sopravvissuti dell’eredità paterna e materna.

5.3. La corte cioè riconduceva nell’alveo della successione legittima, e non in quella testamentaria, le somme di danaro, a prescindere da quale ne la provenienza, comprese, quindi, anche quelle ricavate dalla vendita della porzione di (OMISSIS).

6.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da P.R. con ricorso notificato il 5/5/2015 ed articolato sulla base di tre motivi cui resistono P.M., P.V., B.B., P.P., P.E., P.G. con controricorso e ricorso incidentale cui, a sua volta, resiste con controricorso P.R..

7.In prossimità dell’udienza tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Anche questo collegio, come la corte di merito prima ed il P.M. poi, ritiene logicamente prioritario l’esame del ricorso incidentale che attiene alla validità del testamento della cui interpretazione si controverte.

2.Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunciano due profili.

2.1.In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 gli originari convenuti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Inoltre, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione omessa o apparente o perplessa in connessione all’art. 156 c.p.c., comma 2 ed art. 111 Cost. con particolare riguardo alla prospettata nullità della scheda testamentaria ed alla mancata ammissione di nuova ctu grafica.

2.2.Contestano, in particolare, che a fronte della produzione della perizia della Dott.ssa S., effettuata su incarico della Procura della Repubblica nell’ambito del procedimento penale a carico di P.R., la corte territoriale abbia ritenuto che le questioni dalla stessa sollevate non fossero idonee ad inficiare le conclusioni dell’accertamento tecnico svolto su incarico del tribunale.

2.3. Entrambi i profili di censura sono infondati.

2.4. Con essi, infatti, non si evidenziano violazioni nell’applicazione dei principi che presiedono alla corretta formazione del libero convincimento del giudice civile – le prove proposte dalle parti o le nozioni che rientrano nella comune esperienza (ex art. 115 c.p.c.) da valutare con prudente apprezzamento anche alla luce delle risposte ed in generale del contegno processuale delle parti (ex art. 116 c.p.c.) – bensì l’esito del procedimento valutativo, auspicandone un’inammissibile rivisitazione da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass.11176/2017).

2.4. Neppure risultano violati gli artt. 2727 e 2729 c.c., dal momento che la corte distrettuale ha escluso, con specifiche considerazioni (cfr. pagg. 4,5 e 6 della sentenza), che le anomalie rilevate dall’indagine della Dott.ssa S. riguardanti la prima riga dello scritto, la presenza di due segni grafici dimostranti l’intervento di un terzo nella redazione della scheda nonchè la contestualità della redazione – fossero idonee a sollevare dubbi sulla circostanza, al contrario non contestata, che l’autore dello scritto era la C..

2.5. Ha cioè motivatamente escluso che esse potessero presuntivamente giustificare l’ammissione di una nuova ctu grafica per chiarire i dubbi sollevati.

2.6. Infatti, ha ritenuto, per un verso, che la mancata considerazione da parte della ctu della grafia come risultante dalla scrittura del 6/7/1999, successiva di pochi giorni al testamento del (OMISSIS), non era decisiva, non costituendo la contestualità della redazione della scheda testamentaria una condizione imposta dell’art. 602 c.c..

2.7.Per altro verso, ha sostenuto che le anomalie, indizio dell’intervento di un terzo nella redazione della scheda (attraverso l’apposizione di segni grafici), che in tesi degli appellanti incidentali sarebbe stato possibile solo in seguito ad un peggioramento delle capacità psico-fisiche della C., sono prive di rilevanza decisoria e comunque prospettate in maniera processualmente equivoca, lasciando trasparire argomenti nuovi e perciò inammissibili ovvero insuperabilmente generici (cfr. pag. 5 della sentenza).

2.8. Ne consegue che le censure, a ben vedere, sconfinano nel merito dell’apprezzamento condotto dal giudice e poichè la conclusione è ampiamente e correttamente motivata, non possono trovare accoglimento.

3.Con il secondo motivo si denunciano sia il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti con specifico riguardo alla natura della dichiarazione di volontà della C., sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonchè degli artt. 602 e 606 c.c..

3.1. In particolare, i ricorrenti incidentali lamentano il mancato esame delle circostanze da loro evidenziate della mancanza di contemporaneità della scrittura nel suo complesso e della partecipazione di un terzo, circostanze sostanziali che, a loro avviso, pregiudicherebbero la stessa possibilità di qualificare lo scritto come scheda testamentaria contenente le disposizioni di ultima volontà ed a titolo universale della C..

3.2.Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili.

3.3. Il tenore sostanziale dello scritto appare invero univoco ed infatti la sua qualificazione quale atto di ultima volontà non risulta essere stata messa in discussione dai convenuti che, come riferito nella sentenza impugnata, ne hanno da subito contestato l’autenticità (e non la valenza contenutistica).

3.4.Conseguentemente non può nemmeno ravvisarsi l’omesso esame delle questioni prospettate, dal momento che le circostanze dedotte, come si è visto esaminando il primo motivo, sono state oggetto di delibazione da parte della corte felsinea che ha specificamente motivato il loro rigetto.

4.Con il terzo motivo si denunciano sia l’omesso esame di un fatto decisivo quale le condizioni psico-fisiche della testatrice ed il rapporto con il nipote P.R., sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 1362 e ss. c.c. nonchè degli artt. 602 e 606 c.c..

4.1. I due profili strettamente connessi sono infondati perchè la questione relativa alla possibile incompleta libertà della testatrice per cause fisiche, morali o psichiche, è stata considerata dalla corte bolognese nel contesto delle anomalie prospettate e configuranti indizi della partecipazione di un terzo e della non contestualità della stesura della scheda e, lo si ripete, la corte ha diffusamente valutato e dato conto di tutti gli elementi istruttori che risultano essere stati ritualmente rappresentati; ne è ulteriore conferma la circostanza ricordata dagli stessi ricorrenti incidentali della riconvocazione delle parti dopo la scadenza dei termini per le comparse conclusionali al fine di acquisire la ctu grafologica rimasta nel fascicolo provvisorio in tribunale.

4.2. Le considerazioni svolte dai ricorrenti incidentali esprimono la ricostruzione dei fatti che la corte territoriale ha ritenuto non dimostrata, ma non intaccano la correttezza e legittimità della diversa ricostruzione fattuale.

5.Il ricorso incidentale deve dunque essere respinto.

6. Passando all’esame di quello principale, con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme e dei principi di diritto applicabili nell’interpretazione del testamento di cui agli artt. 1362 e ss c.c. per avere la corte bolognese ritenuto che la scheda testamentaria avesse ad oggetto solo i beni costituenti l’originaria quota di eredità paterna e materna di C.T. senza ricomprendervi quelli originariamente lasciati dai genitori alla sorella I. e dopo la morte di quest’ultima confluiti nel patrimonio della testatrice.

6.1.La contestazione si fonda sull’argomento che la ricomprensione di detti beni rispecchierebbe l’adozione del criterio logico, oltre quello letterale, nell’interpretazione del testamento, peraltro fedele alla lunga relazione temporale intrattenuta dalla testatrice con i beni attribuiti dai genitori, morti rispettivamente nel 1930 e nel 1945, alla sorella I., deceduta nel (OMISSIS), e parte del patrimonio di C.T. sì da giustificarne la ricomprensione nel testamento del 1999.

6.2. Il motivo è privo di fondamento.

6.3.Come è stato più volte affermato da questa corte, l’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, e compito esclusivo di questo, nel senso che a lui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendo egli avvalersi in tale attività interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, delle stesse regole ermeneutiche di quell’art. 1362 c.c. con la conseguenza che, se interpretazione è compiuta nel rispetto delle predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulate in quella sede non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 24163/2013).

6.4.Va, inoltre, ricordato che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (applicabili con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche elementi estrinseci alla scheda, come la cultura lamentano l’ambiente di vita del testatore.

6.5.Nel caso di specie la corte d’appello ha ritenuto che il riferimento fatto da C.T. alla sua quota di eredità paterna e materna senza cioè conferire alcuno specifico rilievo a quelli provenienti dall’eredità della sorella I. e nonostante il risalente legame tra essi e la testatrice, non possa che essere interpretato come decisivo rispetto al altre espressioni informali utilizzate in appunti e scritti vari e, soprattutto, significativo della volontà di non disporne per testamento.

6.7.Del resto la corte è consapevole che C.T. era persona colta e oculata che, dopo la morte del marito, aveva proseguito per molti anni a gestire il patrimonio senza bisogno di aiuto, muovendosi nel mercato dei titoli delle obbligazioni tanto da mettere da parte un capitale considerevole, dimostrando così pieno possesso di conoscenze finanziarie e giuridiche, sicchè legittima era la conclusione della sua piena consapevolezza del valore dell’espressione (mia quota) adottata per differenziare e distinguere i beni direttamente a lei pervenuti dai genitori con esclusione di quelli oggetto della eredità paterna e materna della sorella I..

7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del precetto di cui all’art. 111 Cost. per essere la pronuncia impugnata caratterizzata da motivazione apparente, manifesta ed irriducibilmente contraddittoria, con conseguente nullità della decisione.

7.1.Nel dettaglio si ritiene di individuare un elemento di contraddittorietà della motivazione, censurabile con ricorso al giudice di legittimità laddove la corte territoriale ha da un canto, ritenuto decisivo il riferimento alla “mia quota” e tuttavia statuito che la scheda testamentaria non attribuiva una quota, astrattamente comprensiva di poste attive e passive di eredità paterna e materna, bensì porzioni di beni (immobili) provenienti dall’eredità paterna e materna.

7.2.La doglianza è inammissibile.

7.3.La Corte ha chiarito che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza “, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili “, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ” (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014).

7.4.Nel caso di specie si verte in ipotesi del tutto estranea a quelle oggetto del consentito controllo motivazionale.

7.5.Peraltro, il ricorrente non fornisce neppure adeguata specificazione circa l’interesse specifico alla censura in esame, sicchè essa non può trovare accoglimento.

8.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. ai fini dell’interpretazione del testamento per avere la corte territoriale escluso dalla successione testamentaria il ricavato della vendita di un bene facente originariamente parte della “quota di eredità paterna e materna” quale, appunto, la porzione dell’immobile sito in (OMISSIS).

8.1.Il ricorrente si duole che la corte territoriale nell’interpretare la volontà della testatrice si sia limitata al tenore letterale delle espressioni “quota” ed “eredità”, trascurando la logica sottesa alla disposizione che, a suo avviso, deponeva nel senso di riconoscere la chiara volontà di attribuire al nipote tutto ciò che rientrava nella eredità paterna e materna e non, come invece ritenuto dalla corte in riforma della sentenza di primo grado, solo i beni immobili sopravvissuti della sua quota di eredità paterna e materna.

8.2.Il motivo, richiamato quanto sopra considerato in materia di interpretazione del testamento nell’ambito dell’esame del primo motivo del ricorso principale sub n. 6), è infondato.

8.3.Ritiene il collegio che, posta la natura di accertamento di fatto dell’attività di interpretazione della volontà del testatore (cfr. Cass. 23393/2017; id.468/2010; 24163/2013), le considerazioni svolte con riguardo alla personalità, cultura e competenze della C. già evidenziate nell’ambito dell’esame del primo motivo, valgano anche per l’interpretazione qui censurata.

8.4.La corte ha cioè ritenuto che l’impiego delle due suddette espressioni – “quota” ed “eredità” – dimostri la piena consapevolezza e volontà della testatrice di disporre in via testamentaria non di tutto il suo patrimonio, ma solo di una quota, coincidente con i beni immobili provenienti dall’eredità paterna e materna, prevedendo che per tutto il resto operasse la successione legittima del suo patrimonio, indistintamente considerato.

8.5.Peraltro, il riferimento testuale alla finalità dell’attribuzione testamentaria contenuto nelle parole “della quale egli farà l’uso più giusto” esprime chiaramente la consapevolezza di indicare beni provenienti dall’eredità paterna e materna e tali rimasti in vista dell’uso più giusto che ne farà il beneficiato, diversamente dalla porzione dell’immobile sito in via Cesare Battisti n. 13, di cui ella aveva già disposto, vendendolo.

8.6.La conclusione interpretativa cui è pervenuta la corte bolognese appare, pertanto, corretta e conforme anche su questo punto ai principi di diritto richiamati.

9. Atteso l’esito sfavorevole di entrambi i ricorsi, principale del incidentale, in applicazione della reciproca soccombenza, sono compensate fra le parti le spese di lite.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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