Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25817 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4736-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 49, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIETTA MELIDORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1153/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La controversia trae origine dal silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 5.7.2013 avanzata da Mediocredito Italiano s.p.a. in relazione all’IMU versata nell’anno 2012 relativamente a unità immobiliari di proprietà di Leasint spa, ora incorporata a Mediocredito spa, oggetto di contratti di locazione finanziaria e ancora in possesso degli utilizzatori, nonostante la risoluzione del contratto.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello osservando che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, il soggetto passivo dell’IMU è il locatario solo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Mediocredito Italiano s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo di impugnazione e deposita memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; il Comune di Torino si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, in quanto soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing è il locatario, fino alla data di riconsegna del bene al locatore.

Il motivo è infondato.

Va premesso che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno.

Non rileva, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019).

Considerato che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La recente evoluzione giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese con riferimento ai gradi di merito; e spese del giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese relative ai gradi di merito; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.500,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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