Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25817 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., M.I., P.V.,

F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato MASTROSTEFANO

DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALENTINI ALBERTO;

– ricorrenti –

contro

PA.AN. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BELFATTO GABRIELE;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MONTECICCARDO, MA.PA., A.A.M.,

PA.MA.AM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 585/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato VALENTINI Alberto, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l’Avvocato BROCHIERO MAGRONE Fabrizio, difensore della

resistente che ha chiesto di riportarsi anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G., M.I., F.R. e P.V. – premesso di essere proprietari di un terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di (OMISSIS) – esponevano che le strade di accesso alla loro proprietà erano riportate sulle mappe catastali con i nomi di strada Vicinale (OMISSIS) e strada Vicinale (OMISSIS) e che in particolare avevano sempre utilizzato, con il consenso dei frontisti, la strada vicinale (OMISSIS) che, dipartendosi dalla strada comunale (OMISSIS), costeggiava per un tratto la proprietà di Io.

P. e Pa.An., le quali avevano proceduto alla eliminazione del tratto di strada in questione, rendendo impossibile l’accesso al loro fondo.

Pertanto, gli istanti convenivano in giudizio Pa.Io. e Pa.An. davanti al Tribunale di Pesaro, chiedendone la condanna al ripristino del tratto di strada in questione, a loro cura e spese, ed al risarcimento dei danni subiti per effetto della interruzione della strada.

Si costituiva Pa.An. la quale, oltre ad eccepire l’improponibilità della domanda di reintegrazione e riduzione in pristino della strada, in quanto relativa ad un preteso bene demaniale, sosteneva nel merito che la strada detta (OMISSIS), ancorchè formalmente inclusa nell’elenco delle strade destinate a pubblico transito, non poteva da tempo essere considerata demaniale, in quanto utilizzata esclusivamente dai proprietari dei fondi latistanti; evidenziava inoltre che la modifica apportata alla strada risaliva ad oltre dieci anni prima e che l’inerzia del Comune di Monteciccardo protrattasi per tale periodo assumeva indubbio valore di acquiescenza alla nuova situazione, ormai consolidatasi; sosteneva che gli attori potevano utilizzare altra strada per l’accesso al fondo, contestava la quantificazione dei danni operata dagli stessi e concludeva chiedendo di respingere la domanda.

Procedutosi all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari del terreno attraverso il quale gli attori avrebbero potuto transitare per raggiungere il loro fondo rimasto intercluso, con sentenza n. 598 del 2004, il Tribunale accoglieva la domanda, sul rilievo che le convenute aveva eliminato un tratto del percorso,che costituiva un prolungamento della strada (OMISSIS) attraverso il quale gli attori giungevano alla loro proprietà.

Con sentenza dep. il 15 ottobre 2005 la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione impugnata dalla Pa., rigettava la domanda proposta dagli attori.

Premesso che gli attori avevano posto a fondamento della domanda l’esistenza di una servitù di uso pubblico, i Giudici di appello ritenevano che: a) la strada (OMISSIS), interessata dai lavori di aratura eseguiti, non raggiungeva il fondo degli attori, che era collegato con la strada privata delle (OMISSIS) che attraversava la proprietà Pa.Ma.Am.;

b) a prescindere dalla mancata iscrizione nell’elenco delle vie vicinali pubbliche, quest’ultima non poteva ritenersi soggetta all’uso pubblico, essendo dalle testimonianze risultato che la stessa veniva utilizzata per raggiungere i fondi di loro proprietà;mentre tale carattere poteva essere riconosciuto alla strada (OMISSIS);

c) la tutela circa l’uso di una strada vicinale pubblica non era configurabile a favore degli attori in quanto la stessa è riservata a membri della collettività interessata, ma i predetti risiedevano in Comune diverso da quello in cui era ubicata la strada (OMISSIS);

d) comunque il tracciato della strada (OMISSIS), anche prima della modifica operata dalle convenute, non interessava il fondo degli attori ma era il mezzo per giungere ad altre strade, in particolare alla strada delle (OMISSIS), attraverso cui gli attori raggiungevano il loro fondo.

La domanda era respinta anche sotto il profilo della configurabilità di una strada vicinale privata, avuto riguardo alla consecuzione fattuale dei fondi, non essendo dimostrata nè la contribuzione originaria dei fondi e soprattutto non era provato che le Pa.

fruissero della strada delle (OMISSIS) per raggiungere la loro proprietà dalla strada comunale e viceversa, con conseguente impossibilità di attribuire alla mera consecuzione materiale dei fondi attraversati dalla strada (OMISSIS), dalla strada delle Ginestre e poi dal tratto che consentiva di raggiungere il fondo e il fabbricato attoreo il carattere di una via vicinale privata.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria F.G., M.I., F.R. e P.V..

Resiste con controricorso Pa.An..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denunciano che la sentenza impugnata aveva errato: 1) nell’applicare al caso concreto le norme in materia di strade vicinali, non spiegando l’affermazione secondo cui la domanda sarebbe stata svolta sul presupposto della natura vicinale della strada soppressa; 2) nel non considerare la natura di strada vicinale pubblica della strada delle Coppe, essendo la stessa assoggettata al pubblico transito anche per le caratteristiche obiettive, quali erano risultate dall’istruttoria esperita, e oltretutto, al momento della domanda, la stessa era iscritta negli elenchi delle strade vicinali; il che aveva poi trovato conferma nell’ordinanza sindacale n. 12 in atti; 3) era stato dato rilievo alla circostanza che la strada (OMISSIS) non conduceva direttamente al fondo degli attori, ben potendo questi utilizzare la strada anche per raggiungere altri luoghi, tenuto conto della dizione di utente al riguardo usata dal legislatore, che peraltro prescinde dalla appartenenza a una corporazione territoriale ma discende dalla possibilità di trarre un effettivo e concreto giovamento in misura e in modo differenziati da parte di altri; 4) l’appartenenza a una comunità territoriale non deve essere intesa come appartenenza a un medesimo Comune ma va valutata con riferimento all’effettivo e concreto interesse all’utilizzo e i ricorrenti facevano parte della collettività che faceva uso della strada soppressa come pure risultava dalla lettera del 5 maggio 1978 non esaminata dalla Corte; tali circostanze risultavano proprio dalla ricostruzione del tracciato compiuta dai Giudici in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, evidenziando i ricorrenti, a stregua della descrizione dei luoghi, gli errori compiuti dalla Corte; pur avendo affermato che la strada delle Coppe era pubblica e che la soppressione del tratto in questione rendeva il terreno attoreo intercluso, la sentenza non aveva dato rilievo alla funzione e alla finalità della strada delle (OMISSIS).

1.2. Il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) denuncia il vizio di motivazione laddove la sentenza:

aveva escluso che la strada delle (OMISSIS) fosse di natura pubblica, pur essendo emersi in tal senso una serie di elementi probatori; aveva erroneamente dato rilevanza alla mancata fruizione da parte della Pa., pur avendone riconosciuto la consecuzione materiale che non poteva considerarsi irrilevante tenuto conto della collocazione della proprietà Pa..

Quindi, i ricorrenti censurano gli elementi desunti dal riferimento alla declassificazione compiuto da essi appellati.

1.3. Il terzo motivo ( violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) denuncia l’errore della Corte laddove aveva ritenuto che gli attori non avessero dedotto altri titoli negoziali o l’usucapione per fondare il passaggio, quando – non essendo controversa la natura pubblica della strada (OMISSIS) – essi istanti non avrebbero dovuto provare un titolo specifico, atteso l’uso praticato da tempo immemorabile, secondo quanto riferito da tutti i testi e dall’ordinanza sindacale richiamata.

Denuncia l’immotivato riferimento all’interclusione del fondo formulata dalla sentenza impugnata che non aveva colto le richieste e le conclusioni formulate dagli attori i quali, anche relativamente alla domanda di danni, avevano invocato la condotta posta in essere delle convenute che integrava la causa petendi posta a base dell’azione.

1.4. Il quarto motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto assorbita la domanda di danni, quando la invocata interclusione, determinata dall’interruzione della strada pubblica, aveva comportato un danno per gli attori.

1.5. Il primo, il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – vanno accolti nei limiti di quanto si dirà infra.

La sentenza ha ritenuto, come del resto chiesto dagli attori secondo quanto anche dai medesimi precisato ( v. pag. 31 primo rigo del ricorso), che la domanda era basata sull’utilizzazione da parte degli istanti della strada soggetta a servitù di uso pubblico, rilevando al riguardo che altro titolo non era stato allegato, ovverosia un titolo convenzionale: in tal modo i Giudici avevano inteso chiarire che l’azione si fondava esclusivamente sulla esistenza di una servitù di uso pubblico e non su un (diverso) diritto vantato in base a un titolo costitutivo negoziale o a titolo originario (usucapione), essendo appena il caso di rilevare che la servitù di uso pubblico è, come si dirà più diffusamente infra, istituto del tutto diverso dal diritto di servitù prediale (art. 1027 cod. civ.) che presuppone l’esistenza di un vantaggio a favore di un fondo dominante e un peso gravante su un fondo servente; anche l’accenno ai riferimenti compiuti dagli appellati al riguardo della declassificazione era dalla Corte formulato per chiarire l’oggetto della domanda.

I Giudici hanno quindi escluso il diritto azionato con una serie di argomentazioni: a) gli attori non sono membri della collettività interessata all’utilizzazione della strada (OMISSIS) che peraltro era riconosciuta di uso pubblico, ad eccezione del tratto c.d. delle (OMISSIS), che era una strada privata ; b) la strada (OMISSIS) oggetto della modifica operata dalle convenute non collegava la strada comunale con il fondo degli attori, in quanto giungeva alla strada delle (OMISSIS) dalla quale si accedeva al fondo attoreo; c) la strada delle (OMISSIS) era privata.

Ciò posto, occorre considerare che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall’utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo, postulando l’utilizzazione di un bene per il soddisfacimento di bisogni e di utilità di carattere generale a favore di una collettività indeterminata di persone ovverossia di un raggruppamento di persone che, seppure non organizzato in ente territoriale, presenti una particolare coesione per la comunanza di interessi e di situazioni che legittimino l’uso pubblico: in sostanza, la funzione pubblica della strada, in quanto volta a soddisfare un bisogno del gruppo, non può ridursi alla somma dei singoli interessi particolari dei vari utenti, i quali devono esercitare il diritto non uti singuli ma uti cives, cioè come titolari di interessi generali, sicchè appare del tutto irrilevante – al fine sia di affermarne sia di negarne la natura pubblica – invocare l’uso della strada per raggiungere il fondo di proprietà dell’utente.

In considerazione della natura e dell’oggetto del diritto, la titolarità spetta al Comune o all’ente rappresentativo della comunità e non ai singoli utenti della strada: peraltro, la legittimazione ad agire (o resistere a colui che contesti l’uso pubblico) per la tutela del diritto spetta non soltanto all’ente territoriale che rappresenta la collettività ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività uti singulus (Cass. 8653/1996; 4284/1987; 2183/1974).

Ciò premesso, appare errata l’affermazione dei Giudici secondo cui la legittimazione debba essere esclusa in base al criterio formale della residenza degli attori nel Comune nel quale è ubicato l’immobile di loro proprietà, Comune che è diverso da quello in cui è collocata la strada (OMISSIS).

Tenuto conto che è stata accertata la natura pubblica della strada e del conseguente transito su di essa di una generalità di persone, sarebbe stato necessario verificare se gli attori non potessero essere considerati membri della collettività che ne facesse uso:

tale indagine andava compiuta, tenendo conto – in relazione alla ubicazione e al tracciato della strada – delle caratteristiche dei luoghi e della attitudine a soddisfare esigenze collettive, come ad esempio nel caso in cui essa fosse utilizzata con frequenza per raggiungere i fabbricati facenti parte di un agglomerato urbano che, seppure non rientranti nel Comune in cui era ubicata la strada (OMISSIS), fossero ubicati in una posizione contigua o prossima ad essa, tale che la frequenza dell’uso operato appunto da un indeterminato persone non poteva non considerasi effettuato per il soddisfacimento di interessi collettivi e non particolari dei singoli.

La sentenza è affetta da vizio di motivazione, non avendo compiuto alcun accertamento in tal senso, accertamento che dovrà essere compiuto dal giudice di rinvio.

Si sono rivelati parimenti erronei i rilievi compiuti dai Giudici in merito alla circostanza che la strada (OMISSIS) non collegasse direttamente il fondo degli attori, tenuto conto che la servitù di uso pubblico prescinde (dal) e non può consistere (nel) soddisfacimento di un interesse particolare del singolo, il quale può utilizzare il passaggio pubblico anche per ragioni di mera comodità, così come per le medesime ragioni non appaiono decisive le considerazioni sulla natura pubblica o privata della strada delle (OMISSIS), ben potendo l’eventuale uso della strada pubblica (OMISSIS) essere finalizzato a raggiungere una strada privata, essendo sotto il profilo in esame – per quel che si è detto – irrilevante che la strada pubblica o ad uso pubblico non dia diretto accesso al fondo degli attori.

Per quanto riguarda il rigetto della domanda sotto il profilo dell’esistenza di una via vicinale privata la sentenza, nel respingere la domanda, ha fra l’altro escluso che vi sia stata da parte dei fondi in questione conferimento di terreno: tale affermazione è assorbente di ogni altra, tenuto conto la strada privata ex collazione agrorum privatorum viene formata mediante conferimento di suolo o di altro apporto da parte dei vari proprietari sui quali essa viene a insistere in guisa da dar luogo ad una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens, per la quale il godimento della strada non e iure servitutis ma iure proprietatis; pur essendo formata, di regola, tra fondi fronteggianti, non è escluso che possa essere anche utilizzata da più fondi in consecuzione, fermo restando, anche in questa ipotesi, il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà pro indiviso.

Nella specie è stato escluso, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione neppure specificamente dedotto al riguardo, che la strada vicinale attraverso cui si raggiunge il fondo insista su porzioni di terreno dai medesimi conferito, per cui essi non potrebbero comunque invocare la comproprietà: infatti, la strada (OMISSIS) è stata ritenuta pubblica e la strada delle (OMISSIS) appartiene a terzi.

Il quarto motivo è assorbito.

Pertanto, accolti il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso nei limiti di quanto indicato in motivazione, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso nei limiti di quanto indicato in motivazione, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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