Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25816 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12476-2015 proposto da:

TURISTICA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante sig. B.F., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Avicenna 97, presso lo studio dell’avv.

Rossi Riccardo, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LUIGI

PIRANDELLO 67 PAL A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA

BELMONTE, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO FEDELI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21115/2013 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Turistica S.r.l. – Società unipersonale (d’ora in poi, “Turistica”) impugna con ricorso per cassazione sia la sentenza n. 21115/13 del Giudice di pace di Roma, sia l’ordinanza resa dal Tribunale capitolino nel giudizio di appello proposto, sempre da essa Turistica, avverso la suddetta pronuncia di primo grado, giudizio definito con liminare declaratoria di inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., essendosi ritenuto lo stesso privo di “alcuna ragionevole probabilità di essere accolto”.

2. Riferisce, in particolare, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dall’Avv. B.S., la quale lamentava di aver subito – nella notte tra il 28 ed il 29 giugno 2008, in occasione di una festa, organizzata presso la “(OMISSIS)” di (OMISSIS), per celebrare il proprio compleanno – danni conseguenti all’urto e successivo impigliamento in una “corda metallica di bloccaggio di una struttura-gazebo a copertura dei divanetti prenotati per sè ed i propri ospiti”. Rimasta contumace in primo grado, la Turistica proponeva appello avverso la sentenza resa in prime cure che – individuandola quale titolare della discoteca – la condannava a rifondere i danni subiti dalla B.. Proposto gravame avverso tale decisione, la Turistica eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, all’uopo producendo documentazione, di varia natura, attestante l’avvenuta conclusione di contratto di affitto di azienda in favore della società “Conduzione turistiche s.r.l.”, da individuarsi, pertanto, quale effettiva legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria della B..

Evidenzia, infine, l’odierna ricorrente che il giudice d’appello “neppure prendeva in considerazione la documentazione” suddetta, “ritenendola preclusa dallo sbarramento temporale di cui all’art. 320 c.p.c.” (e al successivo art. 345), e comunque “dichiarandola afferente ad indagine di merito preclusa dal rito”, sebbene, poi, “contraddittoriamente”, decideva di affrontare “il merito” della controversia, “con l’analisi di documentazione prodotta da parte avversa”.

3. Sul presupposto, dunque, che l’ordinanza resa dal Tribunale capitolino – sebbene pronunciata ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. – presenti in realtà “natura decisoria”, la Turistica ha indirizzato il proprio ricorso per cassazione anche contro di essa, oltre che la sentenza di primo grado, svolgendo, complessivamente, tre motivi.

3.1. Con il primo, in particolare, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – “violazione del combinato disposto di cui agli artt. 100 e 339 c.p.c.”, chiedendosi l’integrale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma.

Si duole la ricorrente che il primo giudice abbia “radicalmente omesso di verificare, in assenza di prova di sorta offerta dall’attore, l’effettiva capacità della società convenuta a poter essere titolare della posizione passiva di convenuto in quel giudizio, sotto il duplice profilo della carenza di effettiva titolarità passiva del rapporto controverso e della “legittimatio ad causam”; per l’esattezza, in carenza di una simile prova, “il Giudice di pace avrebbe dovuto disattendere la domanda attrice”.

D’altra parte, soggiunge la Turistica, posto che la carenza di legittimazione passiva, “sebbene eccepita per la prima volta in appello dal contumace nel primo grado, non soggiace al divieto di nuove eccezioni e/o preclusioni/decadenze, trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell’azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato”, illegittima risulterebbe la decisione del giudice di appello che ha ritenuto precluse le produzioni documentali volte a far acclarare l’avvenuta cessione di azienda e, così, l’estraneità alla presente lite di essa ricorrente.

3.2. Il secondo motivo – sempre formulato a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – si indirizza specificamente avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, deducendo, innanzitutto, “violazione del combinato disposto di cui agli artt. 100,345,348-bis e 348-ter c.p.c.”, nonchè la “contraddittorietà” di detto provvedimento, oltre che il vizio di “omessa pronuncia sul punto decisivo della controversia, ex art. 2697 c.c., costituito da plurime prove documentali sul difetto di legittimazione passiva e ad un tempo di legittimatio ad causam” di essa ricorrente, nonchè, infine, l’esistenza del vizio “costituito dalla pronuncia di ordinanza in luogo di sentenza a seguito di trattazione” e, dunque, in violazione del modello prefigurato dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c..

3.3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente, in relazione “alla condanna alle spese dei due pregressi gradi ed alla condanna per la responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., di cui alla pronuncia in grado di appello”, confidando nell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e nella riforma delle pronunce impugnate, ha chiesto dichiarare essa Turistica vittoriosa “nelle spese del secondo grado e del presente, previa pronuncia dell’erronea ed ingiusta sua condanna nei gradi pregressi”.

4. Ha resistito con controricorso B.S., deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. In via preliminare deve osservarsi che le Sezioni Unite civili di questa Corte, nel comporre un contrasto insorto, al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza del 2 febbraio 2016, n. 1914, hanno riconosciuto – sebbene in limitate ipotesi – la possibilità di impugnare con ricorso per cassazione l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 348-ter c.p.c..

Al netto, tuttavia, del caso in cui la pronuncia di inammissibilità del gravame si fondi su ragioni processuali che prescindono del tutto dalla formulazione di un giudizio prognostico sulla possibilità del suo accoglimento (ipotesi in presenza della quale il Supremo collegio postula che l’impugnazione in Cassazione avvenga con ricorso ordinario), qualora il ricorso sia diretto a far valere l’omessa pronuncia su un motivo di appello, ovvero vizi propri dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.costituenti violazioni della legge processuale, lo stesso va proposto a norma dell’art. 111 Cost., comma 7.

Resta, peraltro, inteso che qualora risulti ricorribile per cassazione, “l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, sia perchè è logicamente prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla sentenza, sia perchè, applicando all’ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 23 settembre 2015, n. 18827, Rv. 636997-01).

Si tratta di principio – ribadito da questa Corte anche dopo il già citato arresto delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 12 dicembre 2016, n. 25456, Rv. 641935-01; nonchè Cass. Sez. 6-2, ord. 6 febbraio 2017, n. 3067, Rv. 642574-01, secondo cui “il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita”) – al quale si intende dare, qui, continuità, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ragione della sua intempestività.

5.2. Nel caso di specie, infatti, l’ordinanza adottata dal Tribunale di Roma è stata comunicata all’odierna ricorrente, a mezzo PEC, in data 3 novembre 2014, mentre la richiesta di notificazione del ricorso per cassazione risale al 2 maggio 2015, e dunque oltre i sessanta giorni rilevanti ai fini ed agli effetti di cui all’art. 325 c.p.c., posto che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. risulta applicabile, nel caso di specie, solo in caso di omessa comunicazione e notificazione dell’ordinanza (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2016, n. 2594, Rv. 639068-01).

Nè, d’altra parte, a conclusione differente potrebbe indurre la constatazione che la comunicazione dell’ordinanza è avvenuta, nella presente ipotesi, a mezzo PEC, risultando essa comunque idonea a determinare (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2015, n. 13622, Rv. 635912-01) la decorrenza del termine breve al quale – ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. – è soggetta, parimenti, l’impugnazione sia della sentenza di primo grado che dell’ordinanza di inammissibilità del gravame proposto avverso di essa (nei casi, come detto, in cui anche quest’ultima risulta ricorribile per cassazione).

Il ricorso avverso ambo i provvedimenti è, dunque, inammissibile, giacchè non proposto nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale capitolino.

6. Il carattere non del tutto pacifico – al momento della proposizione del presente ricorso – della questione relativa alla ricorribilità per cassazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. e della disciplina relativa alle modalità (anche temporali) della sua proposizione impone la compensazione delle spese del presente giudizio.

7. A carico della ricorrente rimasta soccombente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trovando tale norma applicazione anche in casi – come quello presente – di inammissibilità originaria del ricorso (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2017, n. 3542, Rv. 642858-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015, Rv. 635682-01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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