Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25816 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2463/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAIT, di POTENZA, depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Laura Cherubini (Avv. Gen. Stato) difensore della

ricorrente che rinuncia al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica cd osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Potenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di S.A., medico di base convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2002 – 2005.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che gli elementi caratterizzanti l’attività professionale del medico di base non sarebbero stati idonei a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione richiesto dalla normativa IRAP, svolgendosi fra l’altro con l’impiego di capitali minimi e beni strumentali di esiguo valore.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e art. 3 e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part-time, (al quale sarebbero stati versati importi di entità non esigua) sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione, consentendo al medico di dedicarsi esclusivamente alla visita dei pazienti, riducendo i tempi di attesa ed aumentando la produttività e l’efficienza complessiva del servizio offerto.

L’intimato non si è costituito.

La Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015; Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013).

Nella specie, peraltro, l’intimato non si è costituito.

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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