Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25816 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35219-2018 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso

lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CIAMPINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI GIAQUINTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2874/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mediocredito Italiano Spa, incorporante della Leasint Spa (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del Comune di Ciampino dell’acconto IMU versato per l’anno 2012 – in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria a Fratelli S. spa e Uniposta spa, successivamente risolti per inadempimento degli utilizzatori e non ancora restituiti nell’anno 2012 – ha rigettato l’appello della Società, confermando la sentenza di prime cure.

La CTR ha ritenuto che il soggetto passivo dell’IMU è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, non avendo rilevanza la mancata riconsegna degli immobili da parte degli utilizzatori.

Il Comune di Ciampino si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, e art. 9, comma 1, della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, per non avere la CTR riconosciuto che il soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing è l’utilizzatore sino alla data di riconsegna dell’immobile alla società di leasing.

Il motivo è infondato.

1. Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019; n. 14906 e n. 4578 del 2020).

Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio, laddove ha differenziato i presupposti soggettivi dell’IMU rispetto ad altre imposte e ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisiva la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso, per cui “è irrilevante la mancata riconsegna dei beni oggetto di leasing, atteso il venir meno della detenzione qualificata dell’immobile in capo all’utilizzatore, che giustificava la modifica del soggetto passivo dell’imposta”.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., per motivazione meramente apparente del capo della sentenza impugnato relativo alla ricostruzione della vicenda, ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo trattato congiuntamente cinque motivi di appello respingendoli in diritto sulla base di una erronea esegesi della normativa, e con e con erronea esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.

3. Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una esauriente motivazione che, pur riunendo i motivi di doglianza, esamina singolarmente gli argomenti esposti dall’appellante, rendendo chiaramente intellegibili le ragioni della decisione e rispondendo ai requisiti di motivazione come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 22232 del 03/11/2016).

4. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

5. Le spese dei gradi merito, sono integralmente compensate; le spese del presente giudizio di legittimità in base al principio di soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa per intero le spese relative ai gradi di merito; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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