Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25815 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 23/09/2021), n.25815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreiana – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e

difesa.

– ricorrente-

contro

S.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 5507/46/14 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

luglio 2021 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di S.L. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, relativo a IRPEF, addizionali regionali e sanzioni dell’anno di imposta 2008, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione ad esso sfavorevole e in riforma di tale decisione, annullava l’atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello, pur ritenendo ammissibile e legittimo l’accertamento effettuato ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, constatava che il contribuente aveva fornito idonea prova contraria documentale, consistente, in particolare, nella certificazione di un istituto bancario dalla quale risultava una disponibilità finanziaria di Euro 50.000, a seguito di bonifico estero.

Riteneva, ancora, che la questione sull’abitazione principale fosse solo una presunzione semplice, non avvalorata da alcun elemento probatorio, per cui la relativa quota, ai fini della determinazione induttiva del reddito presunto, doveva ritenersi illegittima.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, l’Agenzia delle entrate.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art. 380 bis-1 c.p.c., in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.l’Agenzia delle entrate -premesso, in fatto, che l’accertamento era stato originato dalla mancata risposta al questionario inviato al contribuente, a seguito di indagini del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e che la C.T.P. aveva rigettato il ricorso introduttivo ritenendo inutilizzabile la documentazione esibita dal contribuente solo nel giudizio- con il primo motivo di ricorso, evidenzia la violazione di tale norma da parte della C.T.R. che, invece, aveva ritenuto tale documentazione utilizzabile e idonea a vincere la presunzione.

1.1 La censura è fondata. La C.T.R., sul punto, -a fronte della sentenza di primo grado che (come riportato dalla stessa sentenza oggi impugnata) aveva ritenuto inutilizzabile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, l’estratto conto bancario, perché prodotto dal contribuente solo in sede di giudizio, e pur riconoscendo la legittimità D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 dell’accertamento emesso ai sensi dello stesso decreto- si limita laconicamente a ritenere legittima la produzione in giudizio di tale documentazione.

Tale argomentazione si pone in netto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. di recente, tra le altre, Cass. n. 3442 del 11/02/2021) la quale ha sempre statuito che “In tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio, salvo che il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell’Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio”.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che la questione sull’abitazione principale fosse solo una presunzione semplice invertendo, illegittimamente, l’onere della prova gravante, invece, sul contribuente.

2.1. La censura è fondata, con assorbimento del terzo motivo con cui si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sullo stesso capo impugnato con il secondo motivo, denunciandone un’apparente motivazione.

2.2. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.n. 16912 del 10/08/2016; 27811 del 31/10/2018; Cass. n. 21700 del 08/10/2020) correttamente seguito dalla C.T.R., “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.)”.

2.3. La sentenza impugnata, nel ritenere che la disponibilità di un’abitazione principale costituisse presunzione priva di ulteriori riscontri, si discosta dai superiori principi onde, anche su tale punto, merita la cassazione.

3.In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà al riesame, adeguandosi ai principi esposti, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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