Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25815 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10381-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

R.L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MILETO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO MARSANO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3504/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/10/2013, R. G. N. 2708/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza dell’11 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce ed accoglieva l’opposizione proposta da R.L.I. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. nonchè di Equitalia Sud S.p.A. avverso la cartella esattoriale relativa al credito maturato in relazione al mancato pagamento della c.d. tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione operante nella specie in ragione della riconducibilità nel novero dei contributi previdenziali e dell’assoggettabilità al medesimo regime di questi della predetta tassa di ingresso;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la R..

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale inteso ad affermare la riconducibilità della c.d. tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità alla categoria dei contributi professionali e l’assoggettamento della stessa al medesimo regime prescrizionale per questi previsto che fissa in cinque anni il termine relativo;

che il motivo deve ritenersi infondato trovando l’orientamento espresso dalla Corte territoriale conferma nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4.2.2010, n. 2616 e Cass. 20.6.2007 n. 14305) che qualifica come “contributi” gli oneri per la fruizione dell’istituto della mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, traendo spunto dai vari riferimenti normativi in cui si rinviene la medesima definizione, ivi compresi quelli cui si richiama la stessa Corte territoriale date dal disposto della medesima L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3 e del D.M. n. 142 del 1993, art. 4, comma 6, (Regolamento di attuazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in materia di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità) secondo cui, in caso di mancato pagamento delle somme previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, commi 4 e 6, si applicano, ai sensi del D.L. n. 536 del 1987, art. 4 conv. con modif. nella L. n. 48 del 1988, rubricato “omissione di contributi”, le sanzioni civili connesse al mancato o tardivo pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali;

che a ciò deve aggiungersi, nello specifico del termine di prescrizione, che più di recente Cass. N. 30699/2017 ha espressamente statuito che “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, qualificati “contributi” dall’art. 3, comma 3 cit. legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3″.

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Tommaso Marsano.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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