Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25815 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 02/12/2011), n.25815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA VENTURA FRANGESCO;

– ricorrente –

contro

N.A., M.M., MA.RA.;

– intimati –

sul ricorso 8458-2006 proposto da:

N.A., MA.RA., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentati e difesi

dall’avvocato CONTE MARIO;

– controricorrenti ricorrenti Incidentali –

e contro

M.M., D.G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 706/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30 dicembre 1993 D.G.S. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, N. A. e M.M., per ivi sentire accertare che dell’incarico professionale tecnico, relativo alla vendita di un terreno in agro di (OMISSIS) previo ogni utile attività di frazionamento e lottizzazione, svolto dal primo, doveva rispondere M.M. mandatario senza rappresentanza del medesimo giusta scrittura privata tra gli stessi.

Si costituiva N.A., mentre restava contumace M.. N.A. sosteneva che l’incarico di svolgere l’opera professionale era stato conferito direttamente dal D. G., specificando che con lui era stato officiato, anche altro tecnico, l’architetto Ma.Ra.. Chiedeva in via riconvenzionale la condanna proprio del D.G. al pagamento del corrispettivo in ragione di L. 107.984.662 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Lo stesso N. alla prima udienza consegnava la documentazione tecnica richiesta la quale veniva accettata dal D.G..

All’Udienza del 21 dicembre 1995 si costituiva M. ed interveniva, altresì, Ma.Ra..

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 61 del 2004 rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da N.A. e Ma.Ra., sia pure riconoscendo una decurtazione del corrispettivo richiesto, pari a L. 10.000.000 per un pagamento intercorso.

Il Tribunale fondava questa sua decisione sulla disciplina dell’art. 1705 cod. civ., in tema di esercizio diretto da parte del mandante dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

Avverso tale sentenza proponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Salerno, D.G., chiedendone l’integrale riforma per quelle stesse ragioni, già indicate nell’atto di citazione.

Si costituivano N.A. e Ma.Ra. e M. M.: i primi due chiedevano il rigetto dell’appello e lamentavano l’ingiustizia della decurtazione di L. 10 milioni operata dal giudizio di primo grado. M.M. aderiva alla prospettazione degli appellati.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 706 del 2005, rigettava le domande avanzate dal D.G. e accoglieva le domande dispiegate da N.A. e Ma.Ra. e per l’effetto condannava D.G. a corrispondere a N. la somma di Euro 22.856,32 e al Ma. la somma di Euro 29.142,40 oltre gli interessi.

A sostegno di questa decisione, la Corte di Appello di Salerno, osservava: a) il riferimento alla norma di cui all’art. 1705 cod. civ., non era pertinente (e pertanto era fondata la censura relativa alla sentenza di primo grado prospettata dall’originario attore), perchè l’applicazione di quella norma era subordinata al previo accertamento che fosse stato stipulato tra M. e N. quel contratto, nel quale il giudice di prime cure, riteneva subentrato il D.G., b) Piuttosto, il caso di specie era caratterizzato dalla sussistenza di idonea prova dell’avvenuto diretto conferimento di incarico d’opera professionale da parte del D.G. al N. e al Ma..

La Cassazione della sentenza n. 706 del 2005 della Corte di Appello di Salerno è stata chiesta da D.G. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. N.A. e Ma.Ra. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

A) Ricorso principale.

1.= Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta, come da rubrica, la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1705 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 2697 cod. civ. a) Questa Corte da atto che il ricorrente, nella prima parte di questo motivo (pagg. 3-9 del ricorso) riesamina la sentenza di primo grado ribadendo le censure relative alla decisione del primo giudice di accogliere la domanda riconvenzionale dei professionisti convenuti, ai sensi dell’art. 1705 c.c., comma 2. Considerato, però, che la censura di che trattasi è stata delibata e accolta dalla Corte di Appello di Salerno, essa non può essere riproposta nel giudizio di cassazione per un ulteriore esame quanto meno perchè, in ragione dell’art. 100 c.p.c., non è correlata ad un reale e concreto interesse della parte.

b) In questa fase del giudizio, pertanto, può e deve essere esaminata la censura riferita alla sentenza di secondo grado, rubricata quale insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 2697 cod. civ. Più propriamente, il ricorrente ritiene che la Corte di Appello di Salerno sia incorsa in un error in iudicando per aver erroneamente ritenuto provata la domanda dei resistenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 cod. civ. quando, invece, dai resistenti non sarebbe stato prodotto alcuna documentazione cui possa evincersi che il ricorrente abbia conferito incarico ai tecnici resistenti. La documentazione scritta ad substantiam esibita dal ricorrente, vale a dire il contratto di mandato senza rappresentanza, nonchè la scrittura privata di alienazione degli immobili da costruire sul terreno in proprietà del ricorrente, costituirebbero, invece, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1703 c.c. e segg., elementi per fondare l’inesistenza di un incarico professionale, cioè un mandato, da parte del ricorrente in favore dei tecnici resistenti per la redazione della lottizzazione e del relativo progetto esecutivo.

Per altro – specifica ancora il ricorrente – nella particolare fattispecie, la motivazione della Corte di merito circa l’esistenza o meno di un mandato di incarico professionale ai tecnici resistenti da parte del ricorrente, non sarebbe affatto sorretta da adeguata motivazione che ben vero, contrasterebbe con le dichiarazioni rese, non solo dai testi escussi ma anche dalle dichiarazioni dello stesso M.M. in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, determinando la viziata motivazione.

1.1.= La censura non ha ragion d’essere e non va accolta, non solo perchè il resistente con tale censura tenderebbe di ottenere un inammissibile riesame di accertamenti di fatto, esperiti dal giudice del merito, e una sostanziale nuova valutazione delle prove emerse, inibite alla Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, ma, e soprattutto, perchè la sentenza impugnata non presenta il vizio, o i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, considerato che il raggiunto convincimento della Corte di Appello di Salerno è preceduto da un esame logico puntuale e coerente sia delle prospettazioni delle parti e sia o soprattutto delle emergenze istruttorie, che sono state ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo.

1.2.= A ben vedere, la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto che il testimoniale escusso e la documentazione prodotta, non lasciavano dubbi che l’incarico professionale al N. e al Ma. fosse stato conferito direttamente dal D.G. e non, invece, dal M., mandatario senza rappresentanza del D.G.. La Corte di merito ha ritenuto – secondo un giudizio privo di vizi logici – che dalle risultanze istruttorie, (prova testimoniale e documentazione prodotta) e dalla stessa condotta processuale del D. G. non risultava in alcun modo che l’incarico professionale di cui si dice fosse stato conferito da soggetti diversi dal proprietario (e cioè da parte di soggetti che non fossero il D. G.). A sua volta e in positivo, la Corte di merito ha ritenuto che il complessivo contesto delle prove acquisite era sufficiente a dimostrare l’esistenza di una serie continua di contatti tra il D. G. (attuale resistente) ed il N. (uno dei tecnici incaricati); se non altro durante l’intera durata dell’incarico di progettazione mentre in nessuna occasione si aveva notizia di un intervento diretto, vuoi al momento del conferimento dell’incarico, vuoi al momento dello svolgimento dell’incarico del M.. La presenza congiunta di entrambi ( D.G. e N.) in diverse occasioni – secondo la stessa Corte di merito – stava ad indicare un coinvolgimento diretto del proprietario che, non essendo previste forme particolari per la stipulazione del contratto d’opera, il D. G. avesse conferito l’incarico di cui si dice al N. e al Ma.. D’altra parte, la Corte di merito ha avuto modo di escludere valenza probatoria ad alcuni dati emersi dalle prove acquisite che presentavano una qualche equivocità e che non erano in grado, comunque, di escludere i risultati acquisiti. In particolare, la Corte di Appello di Salerno ha avuto modo di chiarire che la sussistenza pacifica e del resto sorretta da prova documentale di un mandato senza rappresentanza conferito dal D.G. al M. per la vendita, previa lottizzazione di un terreno dell’attore, non avrebbe impedito a quest’ultimo (al D.G.) di conferire direttamente, senza cioè il tramite del mandatario senza rappresentanza e finanche a prescindere dall’espletamento del mandato, l’incarico professionale ai tecnici incaricati di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la lottizzazione e la progettazione esecutiva dell’area edificabile di sua proprietà.

1.3.= Il convincimento, dunque, della Corte di Appello di Salerno è non solo ragionevole – considerato che in mancanza di una puntuale dimostrazione diversa, risulta più rispondente alla realtà pensare che un incarico professionale sia conferito dal soggetto interessato ai risultati dell’attività professionale richiesta, ma non presenta vizi logici ne di fatto nè di diritto perchè indica gli aspetti positivi e negativi del complesso probatorio e le ragioni giuridiche seguite. D’altra parte, questa Corte osserva che l’omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente i previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

B). Ricorso incidentale.

1= con l’unico motivo i ricorrenti Ma. e N., lamentano l’omessa ed inesistenza della motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia in relazione alla domanda proposta in via riconvenzionale dai resistenti ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. Secondo i ricorrenti la Corte di Appello di Salerno non avrebbe tenuto conto della domanda spiegata in via riconvenzionale dai professionisti Ma. e N. tesa ad ottenere il pagamento delle loro competenze professionali anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. Tuttavia, così come hanno specificato gli stessi ricorrenti, il ricorso incidentale è stato proposto in via del tutto subordinata e solo per l’ipotesi in cui la Suprema Corte di Cassazione ritenesse fondato il ricorso principale.

Tale ricorso, pertanto, rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.

In definitiva, vanno riuniti i ricorsi: principale e incidentale, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Le spese seguiranno il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti A. N. e Ma.Ra. che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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