Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25814 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3680-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

I.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di BOLZANO, emessa il 05/06/2014 e depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di I.R., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 2005 al 2008, la Commissione di Secondo grado di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ritenendo che, nella particolare fattispecie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione laddove appariva plausibile l’affermazione della ricorrente di avvalersi della forza lavoro soltanto parziale di una dipendente, che è a disposizione anche di altri colleghi del medesimo studio medico.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio e corretta in tal senso la motivazione della sentenza impugnata, quest’ultima rimane esente da censura laddove è pacifico, in atti, l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, avendo il contribuente svolto l’attività di medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, avvalendosi dell’opera di un solo dipendente svolgente mansioni esecutive.

Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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