Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25814 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34460-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BENFIL SRL IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1887/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA di BRESCIA, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per recupero di credito d’imposta indebitamente compensata (anno 2010), relativamente a incentivi statali per incrementi occupazionali, illegittimamente indicati dalla società oltre il limite di legge (Euro. 100.000,00).

La CTR ha respinto le doglianze dell’Ufficio, che riteneva legittimo il recupero, effettuato secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto la tematica del recupero del credito d’imposta “non può essere veicolata col semplice automatismo attraverso la cartella di pagamento che non rende il minimo conto delle ragioni e valutazioni operate in argomento dall’Ufficio”.

Benfil srl in liquidazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo la norma applicabile nella fattispecie, risultando pacifico in causa che: la società aveva indicato nel quadro RU un credito maggiore di Euro 100,000; che le istruzioni per la compilazione del quadro RU contenevano l’indicazione della somma compensabile (non superiore a Euro 100,000, cd. de minimis); che la società era stata informata con avviso bonario; che per gli anni dal 2003 al 2006 il contenzioso si era concluso con il rigetto del ricorso della società.

Il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, quello secondo il quale la previsione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è applicabile tutte le volte in cui le omissioni e gli errori si evincano in modo inequivocabile dalla dichiarazione dei redditi (Cass. n. 2531 del 21.2.2009);

è stato altresì affermato che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass. sez. 6-5 n. 14236/2017).

Nel caso di specie la liquidazione dei tributi dovuti si sovrappone alla dichiarazione, mancando qualsiasi pretesa ulteriore rispetto al dichiarato, per cui va escluso che l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dovesse avvenire, come sostenuto dalla CTR, mediante un (previo avviso di recupero di credito di imposta, come previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, ovvero con) avviso di accertamento motivato, e che la lettura dei dati riportati nella cartella esattoriale, che evidenziavano le somme relative all’eccedenza del recupero, come evincibile dalle istruzioni nella compilazione del quadro RV della CU” non fossero di per sè sufficienti a far comprendere, al destinatario dell’atto, i motivi della pretesa tributaria ed il fondamento della stessa.

Con specifico riferimento alla compensazione di credito d’imposta è stato altresì statuito che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un’eccedenza d’imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, ed utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all’anagrafe tributaria, l’Ufficio può rettificare l’imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, poichè tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadrabile nella fattispecie di cui al citato art. 36 bis, comma 2, lett. a), che prevede la correzione degli “errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8140 del 23/05/2012).

Solo il recupero per il quale devono essere risolte questioni giuridiche impongono l’emissione di atto motivato alla stregua di un atto propriamente impositivo, mentre nel caso di controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, come in quello in esame (Cass. 33491 del 2018), il ricorso alla procedura automatizzata è legittimo.

Nella fattispecie peraltro è incontestato che l’Agenzia delle entrate aveva inviato un avviso bonario prima dell’emissione della cartella.

La sentenza, che non si è attenuta ai superiori principi, va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (oppure cassa e decide nel merito, col rigetto del ricorso originario).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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