Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25813 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25813 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g.30685/2007 proposto da:

Antonio SIGNORELLI ( cf: Scod 4117JCt4 A dt 6-‘ 4. 1″-r )
rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Gullì giusta procura in calce al ricorso ed
elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n.44, presso lo studio dell’avv.
Franco Miglino
– Ricorrente –

Contro
– Giovanna ATTANASIO (

TTN GNN 44M59 E677K)

rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Vincenzo Vommaro, come da procura in
calce al controricorso; elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, scala
C int.2, presso lo studio legale Politano, con l’avv. Amendola Serafina Denise
Controticorrente —

contro la sentenza n. 171/2007 della Corte di Appello di Catanzaro; pubblicata il
21 febbraio 2007 e notificata il 22 ottobre 2007.

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– 1-

Data pubblicazione: 18/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30 ottobre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Luciano Vincenzo Vommaro per la parte controricorrente, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Giovanna Attanasio, con ricorso depositato il 17 ottobre 2000, chiese al Tribunale

di Paola di essere reintegrata nel possesso di una striscia di terreno di circa 240 mq in
prossimità del confine con il terreno di proprietà di Antonio Signorelli il quale, nel
precedente mese di agosto, aveva posto in essere una recinzione che aveva modificato la
preesistente linea confinaria; il resistente non negò la condotta materiale ma sostenne
che la Attanasio non avrebbe mai esercitato il possesso sull’anzidetta porzione di
terreno; emessa ordinanza interdittale, nella successiva fase di merito la domanda di
reintegra venne accolta sulla scorta delle risposte all’interrogatorio formale deferito al
resistente e delle deposizioni dei testi , dalle quali sarebbe emerso che Michele Brusco,
poi dante causa del Signorelli, nel 1994 aveva provveduto, assieme alla ricorrente, a
ridisegnare il confine, delimitandolo con paletti, e che la porzione di terreno così
delimitata verso la restante proprietà della Attanasio, era stata dalla stessa posseduta,
avendo costei dato incarico a terzi di svolgere la pulizia della suddetta striscia.

2 — La Corte di Appello di Catanzaro , pronunziando sentenza n. 171/2007, respinse il
gravame del Signorelli — che in tal modo aveva inteso contrastare la valutazione delle
emergenze probatorie operata dal Tribunale- negando, in particolare, che la relazione
instaurata dalla Attanasio con il terreno, dopo l’apposizione dei termini in accordo con
il Brusco, fosse dettata da mera tolleranza del Signorelli, restando irrilevante, ai fini
qualificatori, l’accertare se essa fosse stata dettata dall’aspettativa dello stesso appellante

2

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

a che si concludessero le trattative di ridefinizione dei confini oggetto di risalente
controversia tra le parti.

3 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Signorelli, facendo valere
due motivi di annullamento; ha resistito l’Attanasio con controricorso.

I — Con il primo motivo viene fatta valere la violazione degli artt. 1140 e 1144 cod. civ.
nonché dell’art. 228 cpc assumendo l’errore valutativo in cui sarebbe incorsa la Corte
del merito, là dove aveva attribuito valenza confessoria alla risposta di esso ricorrente
circa la propria condotta espoliativa giustificata in quanto attuazione della volontà di
riprendersi la fascia di terreno che riteneva propria; il ricorrente osserva in proposito
che, se veramente avesse voluto riconoscere il possesso in capo all’Attanasio, tale
condotta sarebbe stata illogica perché non avrebbe avuto alcunché in cambio; deduce
inoltre che la Corte del merito non avrebbe anche considerato circostanze che
avrebbero rafforzato la tesi della tolleranza da parte propria di attività materiali — pulizia
del terreno — sulle quali invece il giudice dell’impugnazione aveva fondato la
convinzione di un precedente possesso della Attanasio.
I.a — Il motivo è inammissibile in quanto, pur deducendosi la erronea perimetrazione
dell’ambito applicativo delle norme sopra richiamate, in realtà parte ricorrente censura
la valutazione delle emergenze istruttorie cospiranti verso quella interpretazione, che
non soggiace ad un ulteriore scrutinio in sede di legittimità , essendo congruamente
motivata; in disparte poi la violazione del principio di specificità — anche detto di
autosufficienza- non avendo il ricorrente riportato per intero il contenuto dell’interpello
e delle prove testimoniali, sulle quali pure si era soffermata la Corte calabrese.
H — Con il secondo motivo viene denunziato un vizio di motivazione — esposto con
riferimento a tutte e tre le sue manifestazioni, come portate dall’art. 360, primo comma,
n.5 cpc – , in cui sarebbe incorsa la Corte del merito nella delibazione delle prove per
testi: anche in questo caso però detto scrutinio non può formare oggetto di nuovo

3

MOTIVI DELLA DECISIONE

esame in sede di legittimità in quanto la deduzione del vizio di motivazione è diretta o a
far emergere una motivazione omessa su un punto sul quale essa era stata sollecitata ; o
a denunziare un vizio logico tra premesse e conseguenze del ragionamento del giudice
o, infine, a sindacare la inidoneità assoluta della motivazione, a consentite la

si vuol far formulare alla Corte un nuovo giudizio sul già acquisito materiale probatorio.
III — Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in
euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2” Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

ricostruzione dell’ iter logico seguito dal giudice del merito: anche in questo caso invece

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