Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25813 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13590-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

BONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA COMINI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA e depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di B.M., medico convenzionato con il Servizio sanitario locale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso, aveva dichiarato dovuto il chiesto rimborso ritenendo irrilevante, ai fini del presupposto impositivo, la presenza di una segretaria part time ed i compensi corrisposti per sostituzioni e per il commercialista e la consulente del lavoro.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo (con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1 per non avere il Giudice di appello rilevato d’ufficio, in assenza di alcuna prospettazione della parte, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, con riguardo al versamento del saldo di imposta 2008, del primo e del secondo acconto dell’anno) è inammissibile alla luce del principio affermato da questa Corte (v. Cass. n. 4491 del 21/03/2012; id. n. 1159/12) secondo cui “la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dal versamento dell’imposta (nella specie IRAP) indebitamente corrisposta, ancorchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino nè la data del versamento dell’imposta nè la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 c.p.c., nè essendo possibile ipotizzare un “error in procedendo” del giudice di merito consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione”.

2. Egualmente non meritevole di accoglimento è il secondo motivo afferente a violazione di legge.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Alla luce di tale principio la sentenza impugnata la quale ha ritenuto irrilevanti i compensi ai terzi siccome occasionali e la presenza di una segretaria part time appare immune da censura.

3. Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio laddove con il mezzo non viene evidenziato un fatto nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 mentre dalla complessiva lettura della motivazione appare evidente che gli incisi di apertura della motivazione sono frutto di un mero errore materiale inidonei a creare contraddittorietà.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e, data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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