Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25813 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24917-2016 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO e

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA

TURCO e ARMANDO TURSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/04/2016, R. G. N. 473/2015.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, non includa la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti.

La Corte, pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di M.S. di iscriversi e di versare i contributi alla gestione esercenti attività commerciali presso l’Inps, come preteso da quest’ultimo.

La Corte ha, peraltro, ai fini della completezza della decisione, escluso che la ricorrente potesse essere assimilata alla categoria dei produttori del IV gruppo prevista dalla predetta contrattazione collettiva.

2.Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps cui ha resistito con controricorso M.S..

Con ordinanza n 19117/2018 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso alla sezione ordinaria il processo, pur a seguito delle sentenze n 1768/2018 e n 2279/2018, per ulteriori approfondimenti alla luce delle osservazioni dell’Istituto previdenziale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3.con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 160 del 1975, art. 29 e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni.

Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza delle caratteristiche del IV gruppo dei produttori della predetta contrattazione collettiva.

4.il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018).

5.Tale superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sesta sezione di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria citata del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018).

6. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit..)

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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