Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25813 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 27133-2015, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente-

contro

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

n. 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2650/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/11/2014 R.G.N. 4666/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con sentenza n. 2650/2014, pubblicata in data 12 novembre 2014, La Corte d’appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto da A.V. – già dipendente NATO (USAF di S. Vito dei Normanni) transitata al Ministero della Finanze, Sezione di Brindisi, inquadrata nel profilo di “addetta ai servizi ausiliari e di anticamera” della III qualifica funzionale – intesa ad ottenere la declaratoria del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 dell’1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare;

riteneva la Corte territoriale che: – sia l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6/12/2000), sia il Consiglio di Stato (sez. IV 28/12/2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto da Corte Cost. 243/93; – nel contratto collettivo 1998/2000 l’i.i.s. era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l’art. 20 del c.c.n.l. comparto Ministeri sottoscritto il 16/6/2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l’i.i.s. dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo;

precisava che la circostanza per la quale a decorrere dall’1/1/2003 l’indennità, alla stregua dell’art. 20, comma 3, del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo, non determinava il mutamento della natura giuridica dell’attribuzione;

2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate con unico motivo di impugnazione;

3. A.V. ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con l’unico motivo il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla L. n. 98 del 1971, ed alla L. n. 596 del 1979, alle dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il Ministero;

sostiene che, essendo stata assunta la A. in epoca anteriore (1.10.1992) rispetto all’inglobamento dell’i.i.s. nello stipendio tabellare, avvenuto con C.C.N.L. 2002/2005, art. 20, comma 3, comparto Ministeri, sottoscritto il 16/1/2003 con decorrenza dall’1/1/2003, il nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolare al momento dell’assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare a tale data;

2. il motivo è fondato;

questa Corte ha ripetutamente ritenuto, con sentenze alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che “in materia di computo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, assume rilievo lo stipendio tabellare in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato, sicchè va esclusa l’inclusione dell’indennità integrativa speciale, nella relativa base di calcolo, per il personale assunto in epoca anteriore all’inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dall’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 2002/2005 compatto Ministeri solo a decorrere dal 1 gennaio 2003; nè sorgono dubbi di contrasto con l’art. 36 Cost., che richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti” (Cass. 8 aprile 2016, n. 6962, poi seguita da Cass. 6524/2016, 24513/2016, 20809/2016, 25439/2016, 248035/2016, 17608/2017, 13/2018, 14/2018, 16438/2018, 17227/2020);

non sono stati prospettati argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento ed è incontestato che l’intimata sia transitata al Ministero delle Finanze l’1.10.1992, in epoca anteriore all’inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dall’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 1 gennaio 2003;

3. sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto, sicchè la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, la causa può essere decisa nel merito con rigetto integrale dell’originaria domanda;

4. il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese di primo e secondo grado, mentre esse seguono la regola generale della soccombenza per quanto attiene al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di merito e condanna A.V. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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