Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25812 del 31/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25812

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 163/2015 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D’ALA

36, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO ZECCARDO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 416/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.R.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore G., in seguito al sinistro verificatosi in data (OMISSIS) sul raccordo autostradale (OMISSIS) in cui aveva perso la vita la signora D.N.C.C., moglie del D.R. e madre della figlia G., citò dinanzi al Tribunale di Civitavecchia la compagnia di assicurazioni Direct Line Insurance S.p.A. rappresentando di essere titolare di una garanzia infortuni per l’evento morte dell’importo di Euro 103.291.

Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 452/2008, rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione spiegata dalla società assicuratrice.

In appello il D.R. dedusse che il termine di prescrizione fosse decorso solo dalla comunicazione del rifiuto da parte della compagnia di adempiere.

La Corte d’Appello di Roma, analizzando l’unica doglianza articolata dal ricorrente relativa ad istanze e a richieste successive alla prima del 18/5/2003, osservò che la questione della pendenza di trattative tra le parti non era accoglibile in punto di fatto nè era possibile ravvisare, nella lettera della compagnia del 17 settembre 2003, alcun elemento di riconoscimento del dovuto nè alcuna efficacia novativa; che l’indisponibilità del provvedimento di archiviazione non aveva alcuna rilevanza ai fini interruttivi della prescrizione non essendo, peraltro, stato richiesto dalla compagnia, non vi era alcuna dichiarazione confessoria della compagnia in merito all’efficacia interruttiva della prescrizione; che neppure potesse essere attribuita efficacia interruttiva ad un fax, peraltro mai pervenuto; che la clausola contrattuale, relativa al modo in cui sarebbero avvenute le comunicazioni tra le parti, non poteva essere considerata vessatoria nè comunque dotata di qualche rilevanza ai fini della prescrizione.

Avverso la sentenza il D.R. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La compagnia non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione degli artt. 2934,2935,2943,2944,2945 e 2952 c.c..

Ad avviso del ricorrente la polizza infortuni relativa al rischio vita, avendo un importo predeterminato di Euro 103.291, non poteva lasciar spazio ad alcuna negoziazione, sicchè il termine di prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo dal momento in cui la prestazione era diventata esigibile.

Premesso che il motivo manca di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perchè in esso si fanno valere documenti, date e lettere di cui il ricorrente non riporta il contenuto nel ricorso, in ogni caso è infondato in quanto il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il fatto costitutivo del diritto si è verificato; nè può certamente ritenersi che, nel caso di polizza infortuni per il rischio morte con indennizzo pre-quantificato, vi sia un riconoscimento in re ipsa della fondatezza della domanda, in quanto ovviamente i presupposti per l’operatività della polizza devono essere verificati.

E la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che consiste nell’escludere che si fosse mai perfezionato un consenso circa l’operatività della polizza, non risulta inficiata dagli argomenti del ricorrente.

Anche la giurisprudenza di questa Corte (e di questa Sezione in particolare) conforta tale conclusione laddove prevede, ad esempio, che le trattative per una chiusura transattiva possano determinare l’effetto interruttivo purchè la transazione non sia mancata per questioni attinenti l’esistenza del diritto (1642/2000; 5327/2007): nel caso che ci occupa si sarebbe trattato di provare un elemento costitutivo del diritto fatto valere sicchè l’effetto interruttivo sarebbe escluso. Altre sentenze, citate dal ricorrente, attraverso la trascrizione di mere parti, scisse dal contesto in cui esse sono inserite, non smentiscono ma confermano che la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto (19998/2011). Nè c’erano stati atti di costituzione in mora valevoli ad interrompere la prescrizione.

Il primo motivo, pertanto, va rigettato.

Con il secondo motivo denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 e art. 1469-bis c.c., nonchè del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e segg..

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe riconosciuto rilevanza interruttiva al fax inviato in data 30/10/2003 e nella parte in cui non avrebbe rilevato la vessatorietà, e quindi la nullità, di una clausola relativa alle comunicazioni tra le parti.

La Corte d’Appello ha rilevato che il fax non era pervenuto alla destinataria e che nessun rilievo potesse svolgere il rapporto di trasmissione allegato ad un numero di telefono non identificato, sicchè il motivo è per questa parte inammissibile perchè di merito; nella parte relativa alla vessatorietà della clausola è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente non riporta, nel testo del ricorso, il contenuto della clausola.

Con il terzo motivo denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost.

Il ricorrente assume che la Corte d’Appello non avrebbe sufficientemente motivato sulle ragioni del rigetto in violazione dell’art. 111 Cost..

Il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello presenta un’ampia e diffusa motivazione che soddisfa pienamente quanto richiesto dall’art. 111 Cost..

Conclusivamente il ricorso va rigettato, non occorre provvedere sulle spese; si dispone il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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