Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25812 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25812 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA
sul ricorso 7437-2011 proposto da:
IL FICO D’INDIA SRL 01567360811, domiciliato in ROMA
ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentato e difeso dagli avvocati FRATANTONIO
MAURIZIO, DEBORA FANCIULLO;
– ricorrenti contro

2013
2075

GABRIELE ANNA MARIA GBRNNR48T54G3150, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso
lo

studio

rappresentata

dell’avvocato
e

difesa

BARLETTELLI

PATRIZIA,

dall’avvocato

LAUDICINA

Data pubblicazione: 18/11/2013

t.

ALESSANDRO;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1697/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 03/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato BARLETTELLI Patrizia, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato LAUDICINA
Alessandro, difensore della resistente che si riporta
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in sub ordine rigetto del ricorso.

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- La s.r.l. Il Fico d’India,

comproprietaria pro indiviso

di una unità immobiliare sita in Pantelleria c.da Tracino,
Crociera composta da due piani con annesso terreno confinante

1711
per due lati con proprietà di Anna Gabriele, chiedeva la
reintegrazione del possesso di tale immobile lamentandone lo
spoglio da parte della predetta che ne aveva sprangato
l’accesso.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo

di

avere avuto il possesso pacifico e indisturbato dell’immobile e del
terreno pertinenziale da oltre trent’anni mentre non vi era prova del
possesso da parte della società ricorrente , comproprietaria solo
dei 3/48 dell’immobile, anche perchè i venditori non avevano
trasferito il possesso ed erano assenti da Pantelleria almeno
quaranta anni.
Con sentenza dep. 16 gennaio 2006 il Tribunale rigettava la
domanda sul rilievo che la società attrice non aveva fornito la prova
dello ius possessionis.
Con sentenza dep. il 3 marzgr-2-01í)la Corte di appello di Palermo
rigettava l’impugnazione proposta dall’attrice.
Dopo avere rilevato la inammissibilità e comunque la superfluità
delle nuove prove orali e documentali articolate dall’appellante,
Giudici, nell’escludere la legittimazione dell’attrice all’azione di
reintegrazione, ritenevano che la società ricorrente, acquirente della
comproprietà dell’immobile de quo con atto dell’8 marzo 1996, non aveva

fornito la prova di avere acquisito anche un potere di fatto sul bene
prima del presunto spoglio, consistito nella sostituzione della porta di
ingresso del fabbricato e nella sua chiusura a opera della Gabriele. Era
al riguardo esclusa rilevanza agli accessi, peraltro sporadici, di

consolidamento e ristrutturazione del fabbricato, tenuto conto che
l’immobile era in stato di abbandono ed era privo di infissi esterni e
della porta di ingresso, sicchè chiunque avrebbe potuto accedervi. Era
ritenuta non provata la circostanza riferita dal teste Armenio – socio
al 99% della società e considerato per tale ragione anche poco
attendibile – secondo cui in un incontro la Gabriele avrebbe manifestato
di essere a conoscenza del fatto che la società ricorrente aveva
acquistato la comproprietà del bene e che la stessa non si sarebbe
opposta all’accesso : la circostanza era comunque considerata irrilevante
stante la condizione obiettiva dell’immobile e comunque non era
significativa di un riconoscimento da parte della resistente di una
signoria di fatto da parte dell’attrice. Parimenti irrilevante era
ritenuto il fatto che era stato proposto da un terzo confinante nei
confronti di entrambe le parti un ricorso per denuncia di danno temuto,
posto che comunque nessuna iniziativa era stata adottata dalla società di
realizzare in esecuzione del proposito di realizzare opere edilizie.
Peraltro, la resistente al momento della collocazione della porta
esercitava già una relazione di fatto con il bene in questione.
Era escluso che potesse applicarsi alla specie il principio della
conservazione del possesso solo animo, posto che non era risultato che la
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dipendenti e collaboratori della società finalizzati a interventi di

società attrice avesse mai cominciato a possedere l’immobile ovvero di
essere stata, contestualmente o successivamente alla compravendita di una
quota, immessa nel possesso materiale o comunque avesse acquisito un
potere di fatto aventi i caratteri esteriori della proprietà e di altro

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione s.r.l. Il
Fico d’India sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria, dapprima
inviata via fax, spedita dalla ricorrente per posta e pervenuta in
cancelleria il 9 ottobre 2013, tenuto conto che nel giudizio di
cassazione, l’art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ., ammette che
possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della
cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e
390 cod. proc. civ., con la conseguenza che è inammissibile la memoria
fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia
pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso,
senza che possa valere a rendere la memoria ammissibile il successivo
deposito dell’originale, qualora questo avvenga oltre il termine fissato
dall’art. 378 cod. proc. civ. ( Cass. 22033/2009).
Parimenti è inammissibile la allegata produzione, in quanto non
rientrante nei documenti di cui all’ art. 372 cod. proc. civ.
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diritto reale.

1.1.- La ricorrente denuncia :
1)violazione degli artt.1140,1141,1142,1143,1146,1168,2697,2727,2730,2733
cod. civ.;
2)nullità del procedimento per violazione degli artt.112,116,246,345,703

3)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo.
Censura la decisione gravata che avrebbe ignorato le deduzioni formulate
con l’appello a proposito della regolamentazione dell’istituto del
possesso e circa gli elementi emersi attraverso gli informatori.
Denuncia : la contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza
impugnata, dopo avere rilevato che l’immobile era abbandonato, aveva poi
ritenuto la relazione di fatto trattenuta dalla resistente al momento
della collocazione della porta;
l’affermazione, incomprensibile, secondo cui la ricorrente non avrebbe
dato la prova di avere mai cominciato a possedere;
l’essersi discostata la sentenza impugnata dai concetti di

corpus e

animus possidendi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità laddove
non aveva considerato, ex art. 1143 cod. civ., la presunzione e il
conseguimento del possesso, per effetto dell’acquisto della comproprietà
secondo quanto previsto dall’art. 7 del rogito di acquisto del 1996, e
la conservazione del possesso solo animo;
l’animus derelinquendl

non potrebbe derivare dal consumato spoglio.

Richiama la sentenza in sede penale emessa in relazione allo spoglio
perpetrato dalla Gabriele nonché quella con la quale era stata rigettata
4

cod.proc. civ.;

la domanda di usucapione proposta in altro giudizio dalla convenuta; il
che dimostrava, da un lato, la assoluta mancanza di possesso da parte
della convenuta e, dall’altro, comprovava il possesso di essa attrice
tenuto conto che le controversie possessorie si sostanziano in due facce

Deduce ancora che : con motivazione del tutto carente non erano state
ammesse le prove articolate e i documenti prodotti, erroneamente ritenuti
nuovi e superflui;
erroneamente non erano stati valutati il riconoscimento compiuto dalla
Gabriele, che costituiva il riconoscimento implicito dell’altrui
diritto, unito al costringimento di cui all’art. 629 cod. pen., il
ricorso di denuncia di nuova opera proposto contro entrambe le parti, che
costituiva riconoscimento dell’attivismo della società attrice
evidenziava piuttosto l’attivismo;
erano state valutate in modo diverso le “deposizioni” rese dagli
informatori rispettivamente indicati dall’attrice e dalla convenuta,
mentre non era stata presa in considerazione la prova legale
rappresentata dalla confessione di quest’ultima circa il riconoscimento

del buon diritto della ricorrente; del tutto gratuitamente era stata
ritenuta l’invalidità della deposizione del teste Armenio;
in modo del tutto spropositato erano state liquidate le spese
processuali, che avrebbero dovuto comunque essere compensate.
1.2. – Le censure sono infondate.
Innanzitutto occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1)
cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 69 del 2009

ratione temporis
5

contrapposte della stessa medaglia.

applicabile, il ricorso è infondato quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza
della Corte e l’esame dei motivi non offre argomenti idonei a superare
la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito ( S.U.

Nella specie, la sentenza ha escluso la relazione di fatto con la cosa
da parte della ricorrente al momento dello spoglio, facendo corretta
applicazione dei principi di diritto in tema di possesso.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di azione
possessoria, rilevante è la relazione di fatto in concreto esercitata
sulla cosa (ius possessionis )

di cui si denuncia la privazione o la

turbativa del possesso, del tutto inconferente essendo al riguardo
l’esistenza del diritto a possedere ( ius possidendl) in base a un titolo
che ne legittimi l’esercizio. La produzione del titolo da cui il
deducente trae lo ” ius possidendi ”

può solo

integrare

la prova del

possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo
esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo
giudizio, avendo il ricorrente l’onere di provare di avere effettivamente
esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che
si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto.
La presunzione del possesso, che è prevista dall’art. 1141 cod. civ.,
postula che il possessore abbia instaurato con la cosa una relazione di
fatto conseguente a un atto volontario di apprensione, mentre è
possibile conservare il possesso mediante il solo “animus possidendi” e,
quindi, prescindendo dal concreto esercizio del “corpus”, quando il

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19051/2010).

possessore, che abbia cominciato a possedere

“animo et corpore”, pur

conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di
godere di fatto della “res”, in concreto se ne astenga per ragioni che
non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall’eventuale acquisto

possibilità di ripristinare il “corpus”, senza far ricorso ad azioni
violente o clandestine.
Il mero riconoscimento o la consapevolezza, nel possessore, dell’altrui
diritto di proprietà o di altro diritto reale non assume di per sé alcuna
rilevanza in sede possessoria, tenuto conto che è configurabile il
possesso da parte di colui che è consapevole dell’altruità del bene
oggetto di possesso
Orbene,

i Giudici hanno, da un lato, escluso la esistenza di atti

materiali con i quali la società acquirente fosse stata dai venditori
immessa nel possesso del bene o ne avesse ricevuto la consegna, avendo in
proposito correttamente chiarito la distinzione fra

ius possidendi –

trasferito con l’atto di acquisto – e lo ius possessionis, legittimante
la tutela di cui all’art. 1168 citato; dall’altro, alla stregua di quanto
riferito dagli informatori, ha escluso, con accertamento di fatto,
incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, da
cui la sentenza è immune, una signoria sulla cosa, evidenziando lo stato
di abbandono dell’immobile laddove i peraltro sporadici accessi, al fine
di effettuare futuri interventi edilizi, erano stati possibili per la
mancanza di infissi che ne avrebbero consentito l’acceso a estranei.
La denunciata contraddittorietà è del tutto insussistente, posto che 7

del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la

nell’accennare alla condizione di

abbandono dell’immobile – la sentenza

ha inteso fare riferimento allo stato fatiscente in cui lo stesso – privo
di infissi e di porta – versava : il che non poteva escludere che lo
stesso potesse venire comunque utilizzato dalla convenuta, come ad es.

Le circostanze riferite dal teste Armenio sono state ritenute comunque
irrilevanti, tenuto conto che il riconoscimento del diritto di proprietà
da parte della convenuta era inconferente sul piano possessorio mentre
neppure era stato ritenuto che fossero emersi elementi per un
riconoscimento del possesso.
Per quel che concerne la sentenza di rigetto della domanda di usucapione,
la censura è priva di autosufficienza laddove non riporta quanto meno i
passi salienti della richiamata decisione in modo da fare ritenere che
da tale decisione sarebbero emerse circostanze di per sé decisive ovvero
tali da portare a una diversa soluzione neutralizzando le altre
risultanze processuali, dovendo qui considerarsi che la mancanza di un
possesso utile ad usucapionem nella convenuta non avrebbe di per sé solo
potuto costituire elemento di per sé idoneo a fondare la prova del
possesso dell’attrice quando, secondo quanto accertato dai Giudici a
proposito della obiettiva situazione in cui si trovava l’immobile de quo,
lo stesso era stato escluso.
Il richiamo dell’art, 1143 cod. civ. appare fuori luogo, atteso che la
sentenza ha escluso il possesso attuale.
L’apprezzamento circa le dichiarazioni testimoniali e il diverso
probatorio loro attribuito così come la valenza probatoria desumibile
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per deposito di attrezzi o altro.

dalla richiesta di denuncia di nuova opera sono riservati alla
valutazione del giudice di merito.
Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti
dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può,

dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre
risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se congruamente
motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua.
Orbene, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire
la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla
sentenza, in quanto si risolvono in argomentazioni volte a sostenere
attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo
apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici, senza
neppure denunciare – in relazione agli accertamenti di fatto compiuti
dalla sentenza

vizi logici della motivazione. Al riguardo,

va

sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del
giudice che deve essere verificato in base al

solo esame del

contenuto

del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della
difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal
giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si
sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5
citato, la ( dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una
ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a
una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine
9

nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la

rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed
è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
Per quel che concerne la liquidazione delle spese di primo grado, la
censura è inammissibile, in quanto – secondo quanto emerso dallo stesso

era limitata a chiedere la compensazione delle spese, che è riservata al
prudente apprezzamento del giudice, senza formulare la (necessaria)
specifica denuncia dell’errore di diritto in cui sarebbe incorso il
tribunale per violazione delle tariffe professionali: peraltro, il
rigetto della richiesta di riforma della relativa statuizione è implicito
a stregua della complessiva motivazione della decisione che aveva
confermato quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la totale
infondatezza della domanda proposta dall’attrice.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,
risultata soccombente peraltro, va disattesa la richiesta di
distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. proposta per la prima
volta all’udienza di discussione nell’interesse dell’avv. Laudicina
• difensore della resistente, in quanto tale istanza è stata formulata dal
sostituto, delegato per la udienza di discussione dal difensore
anticipatario, mentre sarebbe stato quest’ultimo a dovere formulare
l’istanza, rendendo la dichiarazione di cui alla citata norma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della
resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro
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ricorso ( v. pagg. 39 e 132 ) – con l’atto di appello la ricorrente si

2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di
avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013
Il Preslente

Il Cons. estensore

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