Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25811 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25811 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 31760-2007 proposto da:
MONTALDO GIOVANNI MNTGNN31TO2F889I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso
lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTELLO UGO;
– ricorrente contro

MEDICA MARIA mdcmar46a69g211x, MILANA FRANCESCO
mlnfnc41b20e366r, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 18/11/2013

NAVARRA MICHELE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PERASSI GIANCARLO;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n.

1292/2007 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2007;

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato VALENSISE Carolina, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato MASTRANGELO Maria Teresa, con delega
depositata

in

udienza

Giancarlo, difensore dei

dell’Avvocato

PERASSI

resistenti che si riporta

agli atti;
udito il P.M.

in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Giovanni Montaldo, proprietario di un fabbricato di civile
abitazione sito in Pinerolo confinante con proprietà di Francesco
Milana e Maria Medica, conveniva in giudizio

nel medesimo luogo in cui in

precedenza sorgeva una baracca in legno ed ondulax, a soli 65 cm
dal confine – avevano edificato nell’anno 1999 un manufatto in
cemento armato uso serra dotato di nuove aperture a distanza
minore di quella di legge nonchè in violazione della distanza
dal confine. Pertanto, chiedevano la condanna dei convenuti ad
arretrare la costruzione e a chiudere le vedute irregolari.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo che non si trattava di
nuova costruzione, che comunque era stata oggetto di concessione in
sanatoria. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande
avversarie e, con domanda riconvenzionale, la condanna dell’attore
alla demolizione della nuova porzione di immobile prospiciente la via
da esso recentemente edificata (in aumento dell’altezza e della
volumetria del fabbricato preesistente), nonché a ripristinare lo status
quo ante per ciò che riguardava le falde del tetto ed il relativo
canale di gronda posti a confine con la loro proprietà e
parzialmente invasiva di questa.
Il Tribunale di Pinerolo, con sentenza n.401 del 16.6.05„ in
parziale accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti
alla riduzione a luce dell’apertura a finestra posta sul lato verso
confine del loro fabbricato; accoglieva inoltre la domanda
1

‘ lamentando che i predetti

questi ultimi

riconvenzionale, condannando parte attrice “ad arretrare il tetto del
proprio edificio; rigettava la domanda con cui l’attore aveva chiesto
la demolizione della costruzione realizzata dai convenuti sul
rilievo che tali lavori erano consistiti nella ristrutturazione

costruzione’ con incremento di sagoma e di ingombro.
Con sentenza dep. il 6 agosto 2007 la Corte di appello di Torino
rigettava l’impugnazione principale proposta dall’attore.
Nel confermare che l’attuale costruzione edificata dai convenuti non
era altro che la ristrutturazione del manufatto precedente di pari
estensione rispetto a quello attuale – posto che le maggiori attuali
dimensioni – mt.1,10 di lunghezza – erano state determinate
dalla tamponatura perimetrale del preesistente vano aperto destinato
a tettoia di pari estensione – i Giudici escludevano, da un canto,
che – per negare la preesistenza della tettoia, come preteso
dall’appellante – potesse assumere rilevanza l’omessa menzione di essa
nel verbale n.5187/99 della polizia municipale che aveva avuto la
finalità di procedere alla descrizione sommaria di un basso fabbricato
non assentito senza allegazione di uno schizzo planimetrico al fine di
acquisire gli elementi necessari e sufficienti all’accertamento della
violazione edilizia relativa al predetto manufatto. D’ altra parte, la
esistenza della tettoia risultava anche dagli elaborati grafici
depositati nel 1999 dai convenuti presso il Comune in occasione della
richiesta della concessione in sanatoria; la valenza probatoria di tale
documentazione non poteva essere inficiata dal rilievo che proveniva
2

” della preesistente baracca e non concretavano una ‘nuova

dalla stessa parte che intendeva avvalersene: al riguardo, la sentenza
osservava che non si trattava di produzione processuale volta a
condizionare l’esito della lite quanto piuttosto di allegazione compiuta
. nell’ambito di un procedimento amministrativo per abusivismo, nel quale

avrebbe potuto compiere ulteriori verifiche in vista della richiesta
concessione in sanatoria che avrebbe avuto esito negativo in caso di
falsa rappresentazione della realtà, tanto più che venne effettivamente
rilasciata la concessione in sanatoria.
Era confermato l’accoglimento della riconvenzionale relativamente allo
sconfinamento del tetto degli attori sulla considerazione rilievo che
era incontroverso il superamento della linea di confine del tratto finale \
della falda

per effetto delle opere eseguite, irrilevanti essendo

l’assenza di incremento di superficie o volumetria del tetto o l’entità
dello sconfinamento del tratto finale della falda.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Montaldo
sulla base di sei motivi illustrati da memoria.
• Resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione
dell’art.360 n.3 cod.proc. civ. in relazione all’art. 2700 cod. civ.,
censura la decisione gravata che erroneamente : aveva proceduto alla
interpretazione e alla valutazione del verbale n. 5187 del 1999 quando
l’atto pubblico era munito della fede privilegiata di cui al citato art.
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era stato già effettuato un sopralluogo da parte dell’Amministrazione che

2700 e costituiva la prova della inesistenza della tettoietta, in quanto
in esso non menzionata; aveva ipotizzato un eventuale stato soggettivo
del verbalizzante che avrebbe ritenuto non rilevante il manufatto de quo
nella descrizione della predetta struttura, che sarebbe stata sommaria,

fabbricato, peraltro, mai contestata e quindi facente fede fino a querela
di falso; d’altra parte, il verbalizzante era accompagnato da un tecnico
che avrebbe potuto effettuare i necessari rilievi.
1.2. – Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto sottolineare che : a) la fede privilegiata
dell’atto pubblico ricorre, ai sensi dell’art. 2699 cod. civ., in
relazione all’attività compiuta nell’ambito dell’esercizio del potere di
documentazione e della speciale funzione di certificazione di cui il
pubblico ufficiale sia munito; b) l’atto pubblico fa piena prova, fino a
querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti,
ma non preclude l’indagine su circostanze o fatti che nello stesso atto
non risultino ne positivamente nè negativamente acquisiti (

Cass.

2334/1979; 6727/1998).
Correttamente la Corte di appello ha escluso la fede privilegiata
dell’atto pubblico invocata dai ricorrenti in relazione al verbale
n.5187/99 per quanto concerneva la inesistenza della tettoia, che
secondo il ricorrente doveva ritenersi provata dalla omessa menzione di
essa nella descrizione del manufatto ivi contenuta. Ed invero la fede
privilegiata del verbale, con il quale la polizia municipale aveva
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mentre invece il verbale riportava una precisa descrizione del

proceduto all’accertamento dell’abuso edilizio denunciato, riguardava
esclusivamente l’attestazione dei fatti che il pubblico ufficiale in
concreto ebbe a verificare in relazione a quello che oggettivamente
. costituiva l’oggetto dell’attività

del verbalizzante ovverossia la

Dalla mancanza di alcuna menzione nel verbale della tettoietta non poteva
ricavarsi l’ accertamento fino a querela di falso della sua inesistenza.
2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione
dell’art.360 n.3 cod.proc. civ. in relazione all’art. 2728 cod. civ.,
censura la sentenza laddove aveva dato rilevanza agli atti depositati dai
convenuti per ottenere la concessione in sanatoria, quando l’attore
aveva dato la prova legale in base al verbale redatto dalla polizia
municipale
2.2. – Il motivo è infondato.
Le considerazioni sopra formulate escludono che il verbale avesse
l’efficacia che il ricorrente gli attribuisce e avrebbe dovuto essere
esaminato e liberamente apprezzato unitamente alle altre risultanze
istruttorie.
3.1. – Il terzo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione
dell’art.360 n.3 cod.proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ.,
censura la sentenza impugnata la quale, in violazione del disposto di cui
al citato art. 2697 cod. civ., aveva eliminato il mezzo di prova
fornito dall’attore e aveva attribuito efficacia probatoria ad atti
unilateralmente formati nel proprio dalla stessa parte che intende
avvalersene. Così come la concessione in sanatoria non può pregiudicare i
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illegittimità della costruzione ivi descritta.

diritti dei terzi non può assurgere al rango di prova un documento
formato dalla parte per ottenere il rilascio di detta sanatoria.
Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. formula il seguente
di diritto:

quesito

“Dica la Corte di Cassazione se è conforme al

ritenere che la prova di un fatto allegato come a sé favorevole possa
esser

fornita

attraverso la produzione di un documento elaborato

dalla stessa parte che ha interesse ad accreditare la sua valenza
probatoria, quando il detto documento è stato espressamente contestato
dalla controparte processuale, la quale ha inteso far valere il contrasto
tra detto documento e quanto risultante da atto pubblico”.
3.2. – Il motivo è inammissibile.
Occorre innanzitutto chiarire che la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
si configura quando il giudice non applica i principi in tema di
ripartizione dell’onere della prova, sanciti da tale norma
rispettivamente a carico dell’attore e del convenuto. Pertanto, appare
furi luogo il richiamo di tale principio quando, come nella specie, si
censura la valutazione del valore probatorio dei mezzi di prova
rispettivamente offerti dalle parti nell’ambito del relativo onere, al
fine di contestare, come nella specie, il giudizio negativo sulla
valenza della prova offerta dall’attore e positivo sulla quella dei
convenuti.
Se già si è detto a proposito del valore del verbale di contravvenzione,
al quale erroneamente il ricorrente pretende di attribuire il valore di
prova legale (fino a querela di falso), occorre qui chiarire che
6

‘ principio dell’onere della prova stabilito nell’art. 2697 c.c.

l’apprezzamento sull’attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dai
convenuti in sede di richiesta della concessione in sanatoria ovvero il
loro carattere indiziario e, quindi, il giudizio circa la preesistenza
della tettoia hanno a oggetto valutazioni riservate al giudice di merito

vizio di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che deve
consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve
essere verificato in base al solo esame del contenuto

del provvedimento

impugnato. Nella specie, il ricorrente – anzichè denunciare la violazione
di legge – avrebbe dovuto, ex art. 360 n.5 citato, denunciare l’eventuale
incoerenza logica della motivazione, dimostrandola attraverso il
riferimento alle argomentazioni poste a base dell’iter logico giuridico
dei Giudici e formulandola secondo le prescrizioni di cui all’ art. 366
bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006,
ili(
ratione temporis applicabile, a stregua del quale i motivi del ricorso
per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità
(art. 375 n.5 cod. proc. civ.,) dalla formulazione di un

quesito

di

esplicito

diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma

n.1),2),3),4) cod. proc. civ.,e qualora il vizio sia denunciato anche
ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere , a pena di inammissibilità, la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione. Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del
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che sono incensurabili in sede di legittimità se non sotto il profilo del

quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n.1),2),3),4) cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui il vizio sia
denunciato ai sensi dell’art. 360 n 5 cod. proc. civ., la relativa
censura deve contenere, un momento di sintesi

(omologo del quesito di

specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo,

che ne

circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità ( S.U.20603/07),In tal caso, l’illustrazione del motivo
deve contenere la indicazione del fatto
del

controverso con la precisazione

vizio del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea

ricostruzione del fatto,sia stato determinante della decisione impugnata.
Pertanto,non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel
motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva
evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia
ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’art. 360 n. 5
cod. proc. civ.al giudice di legittimità, che deve accertare la
correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente
attraverso l’analisi del provvedimento impugnato, non essendo compito del
giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la
corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle
risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione
dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così,inteso
precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione
della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un
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diritto),separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò

inammissibile riesame del merito della causa.
Nelle specie, dunque, il quesito di diritto appare inconferente, mentre è
mancato il momento di sintesi con la indicazione del fatto controverso e
del vizio di motivazione per quel che si è detto sopra.

motivazione su un fatto controverso e decisivo relativamente alla
ritenuta interpretabilità soggettiva del verbale redatto dal pubblico
ufficiale.
5.- Il quinto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo relativamente alla valenza
probatoria attribuita ai documenti di elaborazione e provenienza
unilaterale utilizzati dai resistenti nella pratica per il rilascio di
concessione in sanatoria e ignorando altri plurimi elementi.

” 4.- Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria

K

6.- Il sesto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo relativamente allo
sconfinamento delle falde del tetto.
7.-11 quarto, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili in quanto,
, pur denunciando vizi di motivazione, non contengono il momento di sintesi
‘ di cui si è detto a proposito del terzo motivo, dovendo qui chiarirsi
come sia del tutto insufficiente il generico riferimento contenuto nella
rubrica, atteso che – in base a quanto chiarito sopra – il motivo deve
sintetizzare le argomentazioni e il ragionamento della sentenza
impugnata in modo da dimostrare il nesso di causalità fra il vizio di
motivazione denunciato e l’erronea ricostruzione del fatto decisivo per
la risoluzione della controversia che altrimenti sarebbe stata diversa.
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Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a
carico del ricorrente, risultato soccombente

P.Q.M.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese
relative alla presente fase che liquida in euro 2.700,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013
Il Cons. estensore

Il Preside te

Rigetta il ricorso.

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