Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25811 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14235-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati VITO ZAMMATARO e RENATA TOMBA, che

lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati AMALIA RIZZO e NUNZIO

RIZZO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7663/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2014 R.G.N. 4213/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da G.A.M. nei confronti dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ha accolto la domanda e, dichiarata l’illegittimità delle note ISPESL del 6 novembre 2007 e del 27 giugno 2008, ha escluso che l’Istituto potesse ripetere i compensi corrisposti all’appellante negli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attività di componente del Comitato Scientifico;

2. la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall’INAIL, successore dell’ISPESL costituitosi in giudizio dopo la notifica dell’appello disposta con ordinanza collegiale del 5 marzo 2012, ed ha evidenziato che nella specie non poteva operare l’interruzione automatica del processo ex art. 299 c.p.c., in quanto il deposito del ricorso era avvenuto il 29 aprile 2010, in epoca antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, con il quale l’ente era stato soppresso, e pertanto la rinnovazione della notifica dell’atto, ritualmente effettuata, aveva sanato ogni difetto dell’instaurazione del contraddittorio;

3. quanto al merito il giudice d’appello ha evidenziato che la ripetizione del compenso erogato all’appellante sulla base della Delib. n. 2 del 2003, con la quale era stato fissato “a titolo provvisorio e salvo conguaglio” l’importo di Euro 14.000,00, non poteva essere giustificata facendo leva sul decreto interministeriale che aveva determinato l’importo in Euro 5.164,60, perchè le parti contrattuali devono essere poste nella condizione di valutare la convenienza della proposta ed eventualmente di rifiutare l’incarico, sicchè il corrispettivo della prestazione non può essere ridotto una volta che questa sia stata resa;

4. per la cassazione della sentenza l’INAIL ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali G.A.M. ha opposto difese con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 307 e 299 c.p.c. e sostiene che la Corte avrebbe dovuto accogliere l’eccezione, tempestivamente formulata, di estinzione del giudizio poichè nella fattispecie si era verificata un’interruzione automatica ed il processo non era stato riassunto nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del D.L. 30 maggio 2010, n. 78, art. 7, che aveva disposto la soppressione dell’Istituto;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 303 del 2002, art. 9, del D.M. n. 19 dicembre 2003, del D.I. 30 marzo 2007, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 12 preleggi perchè la Corte territoriale, oltre a non tener conto dell’iter procedimentale che ha portato alla definitiva quantificazione del compenso, ha richiamato principi inapplicabili all’incarico di componente del comitato scientifico, che non integra un rapporto nè di impiego nè di parasubordinazione, bensì attribuisce all’incaricato una funzione onoraria, che ricorre ogniqualvolta si conferiscono funzioni pubbliche con inserimento nell’apparato organizzativo dello Stato e la determinazione del compenso viene rimessa a scelte unilaterali e discrezionali della pubblica amministrazione;

2.1. l’istituto ricorrente, richiamato l’art. 9 del regolamento dell’ente che riserva la quantificazione al decreto del Ministro della salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, evidenzia che in tutti gli atti adottati il decreto in questione era stato espressamente richiamato e si era precisato che gli importi corrisposti nelle more dell’adozione del provvedimento sarebbero stati erogati a titolo provvisorio e salvo conguaglio, sicchè la G. non poteva fare affidamento alcuno sulla definitività dell’anticipazione;

2.2. deduce che allorquando il soggetto venga investito di un incarico pubblico di partecipazione ad organo collegiale, qual è quello di componente la commissione scientifica, la disciplina del compenso è affidata alla valutazione discrezionale della p.a. e l’incaricato non è titolare di un diritto soggettivo;

3. il primo motivo è fondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte con la sentenza n. 15641/2018, pronunciata in fattispecie sovrapponibile, quanto ai profili processuali, a quella oggetto di causa;

3.1. con la richiamata pronuncia si è premesso che il D.L. n. 78 del 2010 ha previsto la soppressione dell’ente pubblico e, quindi, l’estinzione del soggetto giuridico, sicchè è stata esclusa la possibilità di ravvisare una vicenda solo evolutiva e modificativa (negli stessi termini, quanto all’efficacia interruttiva della soppressione, anche C.d.S. n. 5359/2013 e C.d.S. n. 5634/2012);

3.2. è stato, poi, richiamato l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’estinzione degli enti pubblici, mentre deve essere dichiarata ex art. 300 c.p.c., dal difensore, se successiva alla costituzione in giudizio, comporta l’interruzione automatica se si colloca temporalmente in data antecedente e, quindi, anche nelle more fra la notifica della citazione in appello e la scadenza del termine assegnato all’appellato per la costituzione (Cass. n. 2846/1999, Cass. n. 15595/2006, Cass. n. 18306/2007, Cass. n. 6208/2013; più in generale sull’applicabilità dell’art. 299 c.p.c., al rito del lavoro in caso di evento interruttivo verificatosi dopo il deposito del ricorso in appello ma prima dello spirare del termine per la costituzione Cass. n. 10714/2010 e Cass. n. 16020/2004);

3.3. è stato di conseguenza affermato che la soppressione dell’ente disposta con atto avente forza di legge dopo il deposito del ricorso in appello determina l’interruzione automatica del processo che va riassunto entro il termine previsto dall’art. 307 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che decorre dalla conoscenza legale dell’evento, ossia dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di soppressione (principio affermato in continuità con Cass. n. 18306/2007);

4. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi perchè condivisi dal Collegio, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con il quale è stata riproposta l’eccezione di estinzione tempestivamente formulata dall’INAIL nella memoria di costituzione in grado di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), e pertanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.p., u.c., perchè il processo non poteva proseguire in presenza di una causa di estinzione del giudizio di appello;

4.1. resta conseguentemente assorbito il secondo motivo inerente il merito della questione controversa;

5. poichè la decisione si fonda su profili di natura esclusivamente processuale, possono essere compensate fra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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