Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25811 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO DI SAN CATALDO S.C. A R.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

EQUIZZI AGOSTINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI

20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DE MICCO PADULA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ZACCARINI ANNA DANIELA, MICELI

MARIA BEATRICE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/06/2009 r.g.n. 508/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GALASSO ALFREDO per delega MARIA BEATRICE MICELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Trapani n. 457/2007 del 25 settembre 2007, che ha accolto parzialmente la domanda di G.P. volta ad ottenere – sul presupposto della sussistenza dal 1 novembre 1995 di un rapporto di lavoro subordinato, nel quale il ricorrente ha prestato mansioni di fattorino – archivista alle dipendenze della convenuta – la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Banca di credito cooperativo Egusea scrl, di (OMISSIS) (poi incorporata dalla Banca di credito cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo soc. coop. a r.l.), con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della Banca al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive, oltre agli accessori di legge.

La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il G. e l’Istituto di credito, le prove raccolte e, in particolare, le deposizioni di testi particolarmente attendibili perchè terzi rispetto alla Banca, hanno consentito di accertare, senza alcun margine di dubbio, che: 1) il G. svolgeva mansioni direttamente attinenti, sotto ogni profilo, alle funzioni dell’impresa bancaria e che rientrano nei compiti tipici del commesso di un Istituto di credito; 2) il direttore della Banca, nella sua qualità di dirigente di un Istituto di credito e non certo a titolo meramente personale, esercitava il proprio potere direttivo sul G. così come sugli altri impiegati; 3) l’orario di lavoro era limitato a circa quattro giornaliere, nel corso della mattinata; 4) la retribuzione era predeterminata ed erogata con cadenza mensile;

b) quanto alle modalità di pagamento, la tesi della Banca sembra smentita dalle prove testimoniali, secondo le quali il sistema di liquidazione delle spettanze era uguale per tutti i dipendenti, ma il pagamento nel caso del G. avveniva con riscossione del relativo mandato alla cassa, mentre per gli altri con accredito in conto corrente;

c) tale elemento di diversità è di per sè privo di influenza, in quanto l’unica cosa che conta è che il pagamento in favore del G. avveniva con mandato dell’Istituto di credito e con denaro attinto al conto corrente “Debitori diversi” riferibile all’Istituto medesimo, non potendo certamente avere rilievo le complesse partite di giro poste in essere dal direttore e dal cassiere della Banca, di cui il lavoratore era del tutto all’oscuro;

d) a fronte dell’accertata sussistenza di tutti gli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, la Banca non ha mai provato che la prestazione fosse svolta contro la propria volontà;

e) va, inoltre, confermata la decisione del Tribunale di non attribuire rilievo al cosiddetto licenziamento in data 8 settembre 2004, che è conseguente alla dichiarazione di inammissibilità della relativa produzione in giudizio;

f) a tale ultimo riguardo va precisato che correttamente il primo Giudice ha ritenuto inammissibile la produzione dei documenti allegati alla memoria di costituzione dell’Istituto bancario, in considerazione dell’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, determinata dalla tardiva costituzione in giudizio avvenuta il giorno 8 aprile 2005, anzichè dieci giorni prima dell’udienza di discussione fissata per il 14 dicembre 2004;

g) in base al codice di rito, infatti, la decadenza suddetta si riferisce anche alla prova documentale, sicchè, in caso di costituzione tardiva, il convenuto non ha facoltà di produrre documenti, salvo che si tratti di documenti formati dopo il termine per la costituzione o la cui produzione sia giustificata dall’evolversi della vicenda processuale;

h) nella specie l’unico atto, tra quelli prodotti tardivamente, ad assumere rilevanza ai fini della decisione è la lettera di cosiddetto licenziamento dell’8 settembre 2004, non rientrante in alcuna delle suddette eccezioni alla regola della decadenza;

i) è, quindi, evidente che una volta impedito l’ingresso nel giudizio della suindicata lettera, il primo Giudice non avrebbe certamente potuto attribuirle rilievo;

j) peraltro, leggendone il testo riprodotto nell’atto d’appello, appare evidente che in essa si fa riferimento al licenziamento da un rapporto meramente ipotetico, che è una figura del tutto singolare, non rientrante nei canoni previsti dal nostro ordinamento;

k) va, anche, confermata la decisione del Tribunale sulla inammissibilità della richiesta della Banca di informazioni presso l’INPS, l’Ufficio del lavoro, l’Ufficio di collocamento di Trapani circa la posizione del ricorrente, in relazione al lavoro da lui prestato alle dipendenze di una ditta da identificarsi, dal marzo al dicembre 2001;

1) infatti, la decadenza su rilevata non era, nella specie, in alcun modo superabile e d’altra parte non sussistevano i presupposti per l’esercizio dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421 cod. proc. civ., tanto più che dal carattere estremamente generico della richiesta si desume la sua finalità meramente esplorativa;

m) infine va respinta l’ulteriore doglianza sull’entità della retribuzione mensile assunta come parametro per il risarcimento, visto che la relativa individuazione è stata effettuata dal Tribunale in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata.

2. Il ricorso della Banca di credito cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo soc. coop a r.l. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, G.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi.

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla prova del rapporto di lavoro tra il G. e l’Istituto di credito.

Si sottolinea che la Corte d’appello ha tratto la prova della sussistenza del suddetto rapporto da due elementi di fatto di carattere indiziario, costituiti da: a) la strumentalità della prestazione resa dal G. (consegna e ritiro di documenti all’esterno dell’Istituto) rispetto all’attività della Banca; b) la circostanza che il compenso mensile del lavoratore veniva corrisposto, per mandato del direttore della Banca, dal cassiere della stessa con denaro prelevato dalla cassa.

Il Giudice del merito, tuttavia, non avrebbe saggiato la rilevanza indiziaria dei suindicati elementi in rapporto ad altre prove. In particolare, non avrebbe tenuto conto nè del fatto che la consegna e il ritiro di documenti all’esterno dell’Istituto unitamente con altri servizi, era oggetto di un rapporto intrattenuto dalla Banca con uno studio di consulenza privato, nè della circostanza che il denaro prelevato dalla cassa della Banca per il pagamento del compenso al G. in realtà veniva soltanto anticipato, perchè era poi rimborsato regolarmente alla Banca stessa in occasione dei pagamenti delle fatture allo studio di consulenza per i servizi da questo resi.

Si rileva, infine, che, pur avendo la Corte territoriale accertato tale anomalo sistema di pagamento della retribuzione, tuttavia lo ha considerato del tutto irrilevante, tanto che non ha motivato al riguardo, limitandosi a porre l’accento sul fatto che il lavoratore (nipote sia del direttore della Banca sia della titolare del suddetto studio di consulenza) comunque il compenso lo percepiva dalla Banca.

2- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 213 cod. proc. civ., per immotivato, o erroneamente motivato, rifiuto di assumere informazioni presso l’INPS sulla posizione contributiva del G., onde accertare la sua inclusione tra i dipendenti dello studio di consulenza della sorella del direttore della Banca; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla prova della presenza di un rapporto di lavoro tra il G. e lo studio di consulenza che prestava servizi in favore della Banca.

Si rileva che l’istanza relativa alla suindicata assunzione di informazioni è stata presentata, sia pure richiamando l’art. 421 cod. proc. civ. (anzichè l’art. 213 cod. proc. civ.), nella memoria difensiva e nella memoria conclusiva della Banca nel giudizio di primo grado e poi è stata reiterata nell’atto di appello, tuttavia la Corte d’appello l’ha disattesa in quanto: 1) l’ha considerata tardiva; 2) ha ritenuto di escluderne l’utilità, in considerazione della finalità cui era diretta; 3) ha considerato la richiesta stessa meramente esplorativa perchè indeterminata.

In tal modo il Giudice del merito avrebbe commesso tre errori di diritto, rappresentati da: a) assoggettare l’onere di richiesta di informazioni di cui all’art. 213 cod. proc. civ. al regime decadenziale previsto dall’art. 416 cod. proc. civ. per i mezzi di prova (quando invece la richiesta di informazioni in oggetto può essere disposta anche d’ufficio, riguardando prove provenienti dalla PA che il privato non può di regola procurarsi autonomamente); b) considerare la richiesta stessa finalizzata a sanare una decadenza dalle prove in cui sarebbe incorsa la Banca in primo grado, mentre l’istanza era diretta a completare la prova, già acquisita, della sussistenza di un rapporto di servizi tra la Banca e lo studio di consulenza gestito dalla sorella del direttore della Banca (che a tal fine si avvaleva di G.P.); c) ritenere che l’istanza fosse generica, mentre era corredata di tutti i dati necessari.

Il rigetto dell’istanza, sotto il profilo della strumentalità rispetto ad una esigenza di superamento di una decadenza, darebbe anche luogo ad una incongruenza logico-giuridica della motivazione, perchè non terrebbe conto della eventualità che, anche in presenza di una decadenza, la prova possa risultare comunque acquisita e che una tale prova possa essere integrata attraverso l’esercizio dei poteri officiosi del giudice.

3- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., nella parte in cui si nega la possibilità di un licenziamento di sedicente lavoratore nell’ambito di un rapporto del quale si disconosce anzitutto l’esistenza; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di omessa e contraddittoria motivazione sulla natura e gli effetti della lettera di licenziamento del settembre 2004.

Si contesta l’affermazione secondo cui si è escluso che la lettera inviata al G. dall’Istituto bancario l’8 settembre 2004 possa essere considerata come atto un di recesso, sul rilievo dell’impossibilità di configurare “un licenziamento da un rapporto ipotetico”.

Si rileva che, invece, l’attuale fattispecie è perfettamente compatibile con la normativa sul licenziamento, così come pacificamente rientra in tale normativa l’ipotesi di reiterazione di un licenziamento dopo un precedente atto di recesso contestato per vizi di forma.

2 – Esame dei motivi.

4.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito precisate.

4.1- In base ad consolidati orientamenti di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:

a) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (vedi, per tutte: 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064);

b) la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 24 luglio 2007, n. 16346; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785);

c) in altre parole, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 201 n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731;

Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436;

Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

4.2.- Nella specie la valutazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di appello in ordine alla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, oltre ad essere congruamente motivata (in quanto l’iter logico-argomentativo che sorregge la relativa decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione), risulta anche conforme al consolidato indirizzo di questa Corte in materia, cui il Collegio intende dare continuità.

La Corte territoriale, infatti, ha individuato come indici sintomatici della sussistenza del rapporto subordinato elementi – quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del direttore della Banca al pari degli altri impiegati, la strumentalità delle mansioni svolte rispetto alle funzioni della Banca e la loro corrispondenza a quelle tipiche del commesso di un Istituto bancario, la fissazione dell’orario di lavoro, la predeterminazione della retribuzione e la relativa erogazione con cadenza mensile – che sono costantemente considerati determinanti per la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato dalla giurisprudenza di legittimità.

In tale contesto, peraltro, viene considerato come “indefettibile” l’elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perchè si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perchè, all’opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perchè di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, benchè isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (ex plurimis. Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500;

Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass. 29 marzo 2004, n. 6224).

A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dalla ricorrente – principalmente incentrate sulla svalutazione, da parte della Corte territoriale, dell’elemento rappresentato dalla peculiarità del sistema di pagamento della retribuzione utilizzato per il G. – si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio (oltretutto basata su di un elemento marginale, rispetto agli altri di cui è stata accertata la sussistenza), del tutto inammissibile in sede di legittimità, come si è detto.

5- Il secondo motivo non è fondato.

5.1.- In base ad indirizzi consolidati di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:

a) nel rito del lavoro, il convenuto ha l’obbligo, sancito a pena di decadenza dall’art. 416 c.p.c., comma 3, di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell’atto ovvero dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969);

b) in particolare, l’omessa indicazione dei documenti probatori nell’atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416 c.p.c., comma 3, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5), sicchè, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l’ammissione d’ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte – cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione (ex multis. Cass. 29 luglio 2011, n. 16781, Cass. 13 luglio 2009, n. 16337);

c) va, comunque, sottolineato che la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420 c.p.c., comma 5, che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti – in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall’art. 416 c.p.c., comma 3, – di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte.

Conseguentemente, è inammissibile la produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva (vedi, per tutte: Cass. 1 ottobre 2002, n. 14110);

d) il suindicato principio va rispettato anche nell’eccezionale ipotesi in cui, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, viene considerata possibile l’ammissione – su richiesta di parte o anche d’ufficio – di nuovi documenti, i quali però devono essere dotati di una speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal Giudice indispensabili ai fini della decisione della causa (vedi, per tutte: Cass. 22 marzo 2011, n. 6498; Cass. 9 marzo 2011, n. 5555 e Cass. SU 20 aprile 2005, n, 8202);

e) d’altra parte, in linea generale, l’ordine di esibizione, a norma dell’art. 210 cod. proc. civ., non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475, Cass. 10 gennaio 2003, n. 149; Cass. 4 settembre 1990, n. 9146);

f) e, in particolare, l’esercizio del potere, di cui all’art. 213 cod. proc. civ. – di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo – costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice – il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte) non è censurabile in sede di legittimità – avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte, poteri che quindi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta (Cass. 26 giugno 2003, n. 10219; Cass. 13 marzo 2009, n. 6218; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3720);

g) in sintesi, nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato (vedi, tra le tante: Cass. 11 marzo 2011, n. 5878; Cass. 10 gennaio 2006, n. 154; Cass. 27 luglio 2006, n. 17178; Cass. 26 maggio 2010, n. 12856).

5.2.- La Corte d’appello di Palermo si è de tutto attenuta ai suddetti principi in quanto ha -con congrua e logica motivazione – confermato la decisione del Tribunale sull’inammissibilità della richiesta della Banca di informazioni presso l’INPS, l’Ufficio del lavoro e l’Ufficio di collocamento di Trapani, rilevando che essa non solo si riferiva a fatti non ritualmente allegati dalla Banca, costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado – e, quindi, incorsa nella decadenza perentoriamente prevista dall’art. 416 c.p.c., comma 3, ma aveva anche un contenuto estremamente generico, desumibile ictu oculi dal relativo testo, integralmente riprodotto nella sentenza.

6.- Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1 – Va ricordato, infatti, che è jus receptum che:

a) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 16 settembre 2010, n. 19588; Cass. 23 novembre 2005, n. 24591);

b) in particolare, qualora il Giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tali argomentazioni;

conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. SU 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass. 15 giugno 2007, n. 13997; Cass. 2 maggio 2011, n. 9647;

Cass. 18 agosto 2006, n. 18170).

6.2- Tale situazione si verifica nella specie. Infatti, la Corte d’appello:

1) in primo luogo, ha ritenuto corretta la statuizione del primo Giudice in ordine all’inammissibilità della produzione in giudizio della lettera di cosiddetto licenziamento in data 8 settembre 2004 derivante dell’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, determinata dalla tardiva costituzione in giudizio della Banca;

2) quindi, ha rilevato che la decisione del Tribunale di non attribuire rilievo al suddetto documento trae origine dall’indicata dichiarazione di inammissibilità della relativa produzione in giudizio;

3) infine, ha soggiunto che, comunque, dalla lettura del testo della suindicata lettera riprodotto nell’atto d’appello, si desume in modo evidente che in essa si fa riferimento al licenziamento da un rapporto meramente ipotetico, che è una figura del tutto singolare, non rientrante nei canoni previsti dal nostro ordinamento.

6.3- La ricorrente non ha impugnato la statuizione sulla inammissibilità e, invece, ha impugnato la statuizione sul merito (cioè sulla valutazione del contenuto dell’indicato documento) svolta ad abundantiam nella sentenza gravata, rispetto alla quale non sussisteva alcun interesse a ricorrere, per quanto si è detto.

3.- Conclusioni.

1 – In sintesi, il primo e il terzo motivo del ricorso vanno dichiarati inammissibili e il secondo motivo deve essere rigettato.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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