Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2581 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24029-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NATALE;

– ricorrente –

contro

L.C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 990/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 990/1/2018 depositata il 7.3.2018, la CTR della Sicilia rigettava l’appello principale del Comune di Palermo e quello incidentale della contribuente L.C.G. su controversia avente ad oggetto impugnazione di cartella di pagamento sul presupposto che le sanzioni andavano quantificate applicando l’istituto del cumulo giuridico e che la G.M. fosse competente ad emettere le delibere di determinazione del tributo.

Il Comune di Palermo ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

La contribuente non ha spiegato difese.

1. Con il motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, lamentando che la CTR aveva omesso l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 19, comma 3, essendo definitivo l’accertamento tributario Tarsu a seguito della mancata impugnazione della precedente intimazione di pagamento.

La censura è inammissibile.

Il Comune di Palermo ha censurato l’omessa pronuncia del giudice di primo e secondo grado facendo valere un vizio di violazione di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, il cui richiamo è, peraltro inconferente rispetto alla eccepita definitività dell’accertamento tributario. Questa Corte ha più volte affermato che “l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto”, mentre “rientra nel vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o eccezione” (Cass. sent. n. 7268/2012).

Pertanto, l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass. 329/2016).

Il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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