Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2581 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2581 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 26941-2009 proposto da:

Data pubblicazione: 05/02/2014

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j/
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FIORETTI NICOLA;
– intimato –

Nonché da:
FIORETTI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato

BAGNASCO

PIERPAOLO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE giusta delega a
margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 10/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI FIORE
delega

Avvocato

CIARAMELLA

che

ha

chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale;

– intimato –

SENTENZA
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Nicola Fioretti (che resiste con controricorso
proponendo altresì impugnazione incidentale), ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
10/20/09 con la quale la C.T.R. Campania sez. n. 20 rigettava l’appello dell’Agenzia confermando

di accertamento per Irpef relativa all’anno 1999 con riguardo alla plusvalenza derivante dalla
cessione di terreni edificabili, recuperata per un importo pari alla cessione (non avendo l’interessato
presentato documentazione in ordine al valore iniziale dell’acquisto) e sottoposta a tassazione
separata nella misura del 21,78%.
In particolare i primi giudici nella decisione confermata (la cui motivazione veniva riportata e
condivisa nella sentenza d’appello) avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo legittima,
perché documentata, la causa di mancata risposta al questionario circa la provenienza dei beni
compravenduti e rilevando che il terreno ceduto doveva considerarsi ai fini fiscali bene strumentale
per l’esercizio dell’attività di un vivaista (quale il Fioretti era).
2. Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la
medesima sentenza.
Con un unico motivo di ricorso incidentale, il Fioretti rileva che l’annullamento dell’atto impugnato
disposto in primo grado era basato non solo sul rilievo che la cessione di un terreno non
rappresenta una plusvalenza tassabile tra i “redditi diversi”, ma anche sul mancato riconoscimento
dei costi, ritenuto fatto imputabile all’ente impositore, e che l’Ufficio aveva appellato solo la prima
ratio decidendi, non la seconda, in relazione alla quale si era limitato a riconoscere “le sole spese di
acquisto del terreno pari a £ 142.000.000”, con l’effetto di determinare la formazione del giudicato
interno sull’annullamento dell’atto impositivo e quindi l’inammissibilità dell’appello.
La censura, anche prescindendo dalla genericità ed astrattezza del quesito di diritto che la conclude,
è infondata.

la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dal Fioretti avverso avviso

Le due rationes decidendi poste dalla Commissione tributaria a fondamento della decisione non
risultano completamente sovrapponibili sul piano effettuale in quanto una comporta l’infondatezza
totale, l’altra l’infondatezza solo parziale della pretesa fiscale, e, secondo la costante giurisprudenza
di questo giudice di legittimità, non essendo il processo tributario aruioverabile tra quelli di
impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito (in quanto non diretto alla
mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia

giudice che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione non deve né può
limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti
dal petitum delle parti.

Tanto premesso sul piano generale, e considerato che l’annullamento dell’avviso opposto
nell’economia della sentenza di primo grado resta ampiamente giustificato dalla ritenuta non
tassabilità della plusvalenza tra i redditi diversi, non v’è motivo alcuno per ritenere che, ove
avessero invece ritenuto tassabile la plusvalenza tra i redditi diversi, i giudici di primo grado
avrebbero ugualmente, in violazione del principio di diritto sopra esposto e della logica, disposto
l’integrale (non parziale) annullamento dell’avviso opposto solo per la mancata considerazione dei
costi, e d’altra parte non può costituire valido elemento ermeneutico in tal senso soltanto
l’espressione “per l’effetto” (riscontrabile nel dispositivo della sentenza di primo grado ed
enfatizzata dal ricorrente incidentale), perché trattasi di espressione utilizzata frequentemente ed in
maniera spesso tralaticia nei dispositivi, perciò tale da non poter ad essa riconoscersi in maniera
univoca il significato attribuitole dal ricorrente incidentale.

Coerentemente con una interpretazione della sentenza di primo grado corretta da un punto di vista
logico e giuridico (e comunque in assenza di validi ed univoci elementi letterali per una diversa e
meno razionale interpretazione), pertanto, l’Agenzia ha ritenuto di impugnare la ratio decidendi
della sentenza di primo grado comportante il totale venir meno della pretesa tributaria e di prestare
invece acquiescenza alla ratio decidendi comportante il parziale venir meno della pretesa,

della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria), il

riconoscendo il costo di acquisto del terreno, senza che ciò possa in alcun modo (anche in ragione
della strutturazione dell’atto di impugnazione, del suo significato palese e delle evidenti finalità che
lo sostengono) comportare acquiescenza ad un annullamento totale dell’atto impositivo con
conseguente formazione del giudicato sul punto.

Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che i giudici

primi giudici hanno valutato i termini della controversia applicando alla stessa la giusta normativa
che la disciplina”, pertanto con una motivazione che non dà adeguatamente conto del percorso
logico in base al quale i suddetti giudici hanno ritenuto non applicabile al caso di specie la
disciplina dell’art. 81 lett. b) T.U.I.R.
Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 81 comma 1 lett. b) d.p.r. 917/86, la ricorrente
principale censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto che la cessione di un
bene con fattura non comporti una plusvalenza tassabile tra i redditi diversi (ex art. 81 in epigrafe
citato) ma possa restare assorbita nella tassazione forfetaria del reddito agrario, così erroneamente
assimilando il reddito dell’azienda agricola al reddito di impresa, laddove il legislatore, nel
prevedere che il reddito agrario venga determinato ai sensi degli artt. 32 e 35 T.U.I.R., ha escluso
che ad esso possa applicarsi il principio di “attrazione” previsto per il reddito di impresa, con la
conseguenza che la plusvalenza realizzata con la cessione di terreni lottizzati va tassata secondo il
regime previsto per i redditi diversi.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché con esso si denuncia insufficiente motivazione ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., tuttavia senza indicare (a dispetto di quanto riportato nell’epigrafe del
motivo) il fatto controverso e decisivo in ordine al quale la motivazione della sentenza impugnata
sarebbe insufficiente e senza illustrare il motivo secondo quanto previsto dalla seconda parte
dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) per il caso di denuncia del vizio di cui al citato
art. 360 n. 5 c.p.c.

d’appello, rigettando l’impugnazione dell’Agenzia, si siano limitati a rilevare che “correttamente i

Invero, pur deducendo vizio di motivazione, la ricorrente sembra denunciare una motivazione
apparente, in quanto non idonea a dare conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante
per giungere alla decisione, e la motivazione apparente è una motivazione mancante del requisito
prescritto dal n. 4 dell’art. 132 c.p.c., quindi viziata da un errore di attività del giudice denunciabile
ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di

dai motivi di ricorso, in cui il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla
sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una
limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi,
una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura
enucleate dal codice di rito (v. tra le altre cass. n. 18202 del 2008) ed esigono altresì che i motivi
siano formulati nel rispetto della disciplina per ciascuno di essi prevista (in particolare, tra l’altro, in
relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente avrebbe dovuto formulare il quesito di
diritto prescritto dalla prima parte dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis).
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
A norma dell’art. 81 comma 1 lett. b) d.p.r. 917/86, sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice né in relazione alla qualità
di lavoratore dipendente, “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o
donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso
di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione”.

questo giudice di legittimità, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato

Tanto premesso, è sufficiente rilevare che nella specie il Fioretti svolge con impresa individuale
attività di vivaista e che pertanto la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (come
nella specie affermato dalla ricorrente e non contestato dal controricorrente) non può ritenersi in
alcun modo rientrante nell’esercizio della sua attività di impresa e deve pertanto essere tassata tra i
“redditi diversi”, ricorrendo tutti i presupposti di cui alla norma sopra riportata, senza che possa
incidere in senso contrario la circostanza che per la suddetta cessione sia stata rilasciata fattura.

essere dichiarato inammissibile mentre il secondo motivo deve essere accolto. La sentenza
impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che
provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto ed
altresì a liquidare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte
riunisce i ricorsi. Rigetta l’incidentale e accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato
inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche
per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.
Roma 13.11.2013

Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. Il primo motivo del ricorso principale deve

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