Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2581 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento G.G., in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 10,

presso l’avv. Gemma Paternostro, rappresentato e difeso dall’avv.

Valentini Olinto Raffaele giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 102/11/07, depositata il 23 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Valentini per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, il quale ha concluso in conformità alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Fallimento di G.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 102/11/07, depositata il 23 novembre 2007, con la quale, per quanto qui interessa, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente ai fini IVA per l’anno 1998, in relazione ad operazioni di cessione all’esportazione ritenute inesistenti.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare complessivamente inammissibile, in quanto i due motivi in cui si articola si concludono con quesiti privi dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Il primo quesito – “se vero che dall’ambito del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, sono esentate le operazioni esenti dal pagamento dell’imposta IVA perchè applicabile solo ad operazioni non esistenti ma contabilizzate ed astrattamente imponibili” – non risulta, infatti, formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, rivelandosi inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

Il secondo quesito, relativo a censura di omessa pronuncia, è a sua volta formulato in termini di assoluta genericità.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo, in ordine al quesito di diritto relativo al primo motivo, che lo stesso si rivela anche inconferente, poichè l’accertata inesistenza delle operazioni di cessione all’esportazione esclude evidentemente in radice che le stesse possano essere qualificate esenti;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5100,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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