Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25809 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22490-2015 proposto da:

C.F., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA COSTA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., B.P.G., A.L.,

BR.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13,

presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI MARZI, UGO

BERTELLO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 973/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con ricorso notificato l’11 marzo 2013 M.G. e B.P.G. evocavano davanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Torino C.F. deducendo di essere subentrati alle venditrici, A.L. e Br.Gi., nella proprietà di un fondo e relativa cascina “(OMISSIS)”, siti in agro di (OMISSIS), condotto in affitto dal C., in proprio e quale erede della madre B.M. richiedendo che fosse accertata l’indennità dovuta all’affittuario per le migliorie apportate al fondo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, L. agraria.

Per contro, le venditrici chiedevano la condanna di C.F. a corrispondere loro la quota di capitale e interessi dovuti a titolo di canoni, indennità mensile di occupazione, spese necessarie per lo sgombero e spese di riparazione di un muro perimetrale sino alla data del rilascio, avvenuta il 20 ottobre 2001. Costituitosi in giudizio C.F., richiedeva l’accertamento della quota di indennità per migliorie dovutegli in qualità di erede della madre B.;

con sentenza del 26 settembre 2014 la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Torino condannava M.G., B.G.P., A.L. e Br.Gi. in solido a corrispondere in favore di C.F. l’indennità per migliorie e quest’ultimo a corrispondere in favore delle sole ricorrenti la somma di Euro 9.967,68 oltre interessi con condanna al rimborso delle spese in favore dei ricorrenti;

avverso tale decisione proponeva appello C.F. con ricorso depositato il 18 dicembre 2014 ed, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 30 giugno 2015, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.F. sulla base di tre motivi. Resistono in giudizio M.G., B.P.G., A.L. e Br.Gi. con controricorso, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis c.p.c;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 del codice di rito, violazione o omessa applicazione dell’art. 17, comma 2, della legge agraria per avere la Corte territoriale omesso di considerare che all’epoca del rilascio del fondo non sussistevano i presupposti per il rifacimento dell’opera e, pertanto, il deprezzamento per il degrado non doveva essere computato;

il motivo è inammissibile poichè si richiede alla Corte di legittimità una valutazione esclusivamente in fatto, tesa a verificare l’esistenza e l’ampiezza del degrado della copertura in eternit e il conseguente eventuale deprezzamento del manufatto, al fine di valutare la congruità della somma scorporata dai giudici di merito in sede di determinazione delle indennità dovuta all’affittuario;

con il secondo motivo deduce le medesime censure oggetto del motivo precedente per avere la Corte detratto i finanziamenti pubblici erogati dalla Regione in favore del ricorrente che, al contrario, non avrebbero essi dovuto essere computati in considerazione della qualifica di coltivatore diretto e non di imprenditore agricolo dello stesso;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè la censura non coglie nel segno in quanto il ricorrente non si confronta in alcun modo con l’analitica, puntuale e specifica motivazione in diritto della Corte territoriale, la quale ha individuato sia gli elementi di diritto sostanziale che qualificano le due fattispecie dell’imprenditore agricolo e del coltivatore diretto, sia quelle di natura processuale, che riguardano l’onere della prova. La censura esula del tutto da tali attente valutazioni, poichè il ricorrente si limita a ribadire, anche davanti al giudice di legittimità, che la figura dell’imprenditore agricolo è caratterizzata dalla conduzione di aziende meccanizzate di notevoli estensioni, mentre quella del coltivatore diretto si avvicina al prestatore d’opera, senza contestare nessuna delle puntuali e corrette argomentazioni della Corte d’Appello. Il collegio ha precisato, a riguardo, che risultava documentalmente che il C. aveva ottenuto i contributi a fondo perduto, nella qualità di imprenditore; che la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale vigente al tempo dei fatti si riferiva a colui che dedicava all’attività agricola almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e che ricavava da tale attività almeno due terzi del reddito globale; che lo stesso, qualificatosi come imprenditore nelle domande di accesso ai finanziamenti esercitava con il fratello e la madre una vera e propria impresa agricola; che per il principio della vicinanza della prova spettava all’odierno ricorrente dimostrare di non rivestire la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, ma quella di coltivatore diretto;

con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1292 c.c., rilevando che la Corte avrebbe dovuto considerare che parte degli oneri posti a carico dell’odierno ricorrente erano stati corrisposti, sulla base di specifica transazione, dal fratello di questi, G.;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè la motivazione contenuta nella sentenza impugnata si fonda sul contenuto della transazione che, secondo la Corte territoriale, “concerneva esclusivamente la liquidazione della quota di C.G.”, profilo, al contrario, contestato dall’odierno ricorrente senza, però, allegare il testo dell’atto di transazione, trascriverne il passaggio decisivo o comunque individuare tale documento nell’ambito degli atti del giudizio;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto dell’insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di controversia agraria.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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