Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25809 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3439-2015 proposto da:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2078/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/07/2014 R.G.N. 3976/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato il ricorso proposto da P.R. nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, ha dichiarato il diritto dell’appellante, proveniente dai ruoli della Nato, ad ottenere il ricalcolo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, che l’amministrazione aveva quantificato sulla base del solo stipendio tabellare, senza includere l’indennità integrativa speciale, ed ha condannato il Ministero al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

2. la Corte territoriale, richiamata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha valorizzato la natura retributiva della indennità in questione e ne ha desunto che la stessa dovesse essere inclusa nella base di calcolo, anche a prescindere dal conglobamento nello stipendio tabellare, disposto solo dal C.C.N.L. 12/6/2003 per il personale del comparto ministeri;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, al quale P.R. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

4. con atto del 14 settembre 2020 l’Avvocatura Generale per il Ministero ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, e assume, in sintesi, che correttamente il beneficio riconosciuto per il servizio in precedenza prestato presso la Nato era stato liquidato tenendo conto del solo stipendio tabellare, atteso che in quest’ultimo non poteva essere ricompresa l’indennità integrativa speciale, conglobata solo a decorrere dal 1 gennaio 2003, data antecedente a quella dell’immissione in ruolo del P.;

2. deve essere dichiarata, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio perchè la rinuncia è stata formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c. ed è stata notificata il 14 settembre 2020 all’Avv. Tiziana Magaraggia, difensore del controricorrente;

3. dalla condotta processuale di quest’ultima, che ha depositato l’atto di rinuncia chiedendo la pronuncia di estinzione, e della parte personalmente, che ha sollecitato la rinuncia (cfr. nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 settembre 2020), si desume l’accettazione della stessa, che esime dal provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sia perchè la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015), sia in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA