Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25808 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25808

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. D�ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11155/2015 proposto da:

G.A.J., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato KOLLENSPERGER HANS JURGEN, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati JOACHIM UNTERHOLZNER,

WOLFGANG WIELANDER giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

BOLZANO, depositata il 31/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.V. chiese, con ricorso del 22/10/2012, al Tribunale di Bolzano (Sezione Agraria), la restituzione del maso chiuso (OMISSIS), sul quale lo zio G.A. esercitava il possesso in forza di un preteso antecedente contratto di affitto stipulato con il padre della ricorrente, G.J..

V. contestò la validità ed efficacia nei propri confronti del preteso contratto di affitto, asseritamente stipulato in data 21/06/2004, del quale esisteva un’autenticazione avvenuta solo in data 12/10/2005, successiva a quella del 1/3/2005, data dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà del maso da G.J. alla figlia V..

Chiese al Tribunale di sentir accertare e dichiarare l’invalidità e/o inefficacia e quindi l’inopponibilità del contratto di affitto agrario del 21/6/2004, in quanto il padre J. avrebbe disposto l’affitto quando non era più proprietario del bene; chiese pertanto che fosse ordinato l’immediato rilascio dell’intero maso chiuso. La ricorrente non negò, come del resto riferito a p. 2 del ricorso per cassazione proposto da G.A., che alcune particelle fossero state date in affitto all’ A. con atto del 23/8/2005 ma precisò che a detto contratto fosse stata data disdetta in data 6/5/2006.

G.A., costituendosi in giudizio, affermò di condurre in affitto da molti anni alcune particelle fondiarie facenti parte del maso chiuso e di aver corrisposto al fratello un canone annuo di Euro 55, elevato ad Euro 65 quando, con il contratto del 21/6/2004, G.J. gli avrebbe concesso in affitto l’intero maso.

Il Tribunale di Bolzano riconobbe l’efficacia del contratto di affitto sul maso, anche nei confronti dei terzi, secondo le previsioni della L. n. 203 del 1982, art. 41, da considerarsi norma speciale, sia rispetto all’art. 1350 c.c., sia rispetto all’art. 1599 c.c., che richiede, per l’applicazione generale nei confronti di terzi acquirenti, una data contrattuale certa che preceda la cessione (Cass. n.ro 10599 del 1994).

Statuì che, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura privata non autenticata, che potesse far fede nei confronti dei terzi, non era solo quella della registrazione del contratto ma anche un’altra data, nella quale si fosse verificato un fatto dal quale emergesse, con uguale certezza, l’antecedente redazione del documento.

Il Tribunale tenne dunque ferma la data del 21/6/2004, e, con sentenza del 31/1/2014, rigettò le domande relative alla nullità/invalidità/inefficacia del contratto.

Avverso detta sentenza G.V. ha proposto appello, lamentando: che il contratto di affitto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo d’ufficio per mancanza di autorizzazione da parte della Commissione Masi Chiusi locale; che il Tribunale aveva omesso di distinguere tra la validità del contratto tra le parti, anche senza data certa, e la sua inopponibilità nei confronti di terzi; che mancava l’annotazione nel libro fondiario dei contratti di locazione ultranovennali; che la sentenza impugnata contrastava con altra sentenza del Tribunale di Bolzano, passata in giudicato, che aveva accertato l’assenza di alcun contratto di affitto tra G.J. e G.A., al momento della stipula del contratto di compravendita con la figlia V..

L’appellato si è costituito, insistendo sull’autenticità del contratto di affitto del 21/06/2004, opponendosi a domande di controparte ritenute nuove e chiedendo il rigetto di tutte le domande.

La Corte d’Appello ha ritenuto di dover verificare l’autenticità della data del contratto del 21/6/2004 per poi accertarne l’opponibilità ai terzi. Ha ammesso la presentazione di alcuni documenti da parte di G.V., ritenuti irrinunciabili ai fini del decidere e, con sentenza del 31/1/2015, ha escluso la nullità del contratto di affitto per inapplicabilità, ratione temporis, della norma applicata dal Tribunale; quanto alla data del contratto ha accertato la volontaria retrodatazione, in malafede, del medesimo, dopo la vendita del maso dal padre alla figlia, per ostacolare il consolidarsi della posizione di V. sull’immobile. A sostegno di tale tesi ha citato: l’atto notarile di compravendita del maso dal padre alla figlia, del 1/03/2005, nel quale il venditore G.J. confermava, espressamente, che gli immobili erano ceduti nello stato in cui si trovavano in quel momento, liberi da ipoteche e da altri oneri, sì da rendere inconciliabile, con questa dichiarazione, l’esistenza di un rapporto di affitto di durata trentennale con il fratello A.; la previsione di un diritto di prelazione dell’ A., dei figli e della moglie di lui, subordinatamente al diritto degli altri fratelli di V., che non avrebbe avuto senso rispetto all’esistenza di un contratto di affitto che avrebbe già fatto sorgere nell’ A. un diritto di prelazione con effetto reale; l’autenticazione del contratto di affitto in data 12/10/2005 tra J. e A. al solo fine di consentire, nel procedimento possessorio sorto tra padre e figlia, l’eccezione relativa ad un preesistente diritto dell’ A.; la circostanza, confermata da terzi che, a parte la falciatura dei tre prati nell’autunno del 2004, nè G.A. nè i suoi familiari avevano mai coltivato i fondi mentre vi era prova che un terzo aveva sparso concime sul fondo.

La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame e a modifica della sentenza impugnata, esclusa la prova dell’esistenza del contratto di affitto ed accertato che, fino al momento delle denunziate azioni turbative del possesso, il maso era stato sempre coltivato da G.J. e dalla figlia, ha dichiarato la proprietà piena ed esclusiva di G.V. sul maso, disponendo in favore della stessa, la restituzione immediata dell’intero L., con condanna dell’ A. a rifondere all’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza G.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Resiste G.V. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia una serie di vizi tra loro del tutto disomogenei ed illegittimamente unificati sotto un unico motivo di censura: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione dell’art. 132 c.c. – nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4) – violazione dell’art. 429 c.p.c., per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione – nullità del capo di sentenza sull’efficacia della disdetta del contratto d’affitto verbale relativo alle pp.ff. (OMISSIS) in C.C. (OMISSIS).

Ad avviso del ricorrente vi sarebbe prova del contratto di affitto del maso tra G.J. e G.A. antecedente e dunque opponibile ai terzi, e quindi a V., divenuta proprietaria, a seguito di contratto di compravendita in data 1/03/2005.

Vi sarebbero tre elementi documentali atti a provare che la stipula del contratto di affitto era certamente antecedente il contratto di trasferimento dell’1/3/2005: 1) l’aumento del canone di affitto nel dicembre 2004; 2) la modifica della causale del versamento da generico P. a P.L.; 3) la circostanza che, a partire dall’estate-autunno 2004, G.A. e la sua famiglia avevano iniziato a coltivare alcune particelle, non comprese nel contratto di affitto verbale. Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova che la data del contratto di affitto del 21/06/2004 era quella effettiva e che il contratto era stato stipulato in epoca anteriore al trasferimento del maso a V.. La tesi della falsificazione di un contratto di affitto retrodatato, avente ad oggetto l’intero maso per contrastare un eventuale ed altrettanto futuro contratto di trasferimento da parte di G.J., sarebbe del tutto inattendibile mentre l’impugnata sentenza sarebbe giunta a questa conclusione omettendo di esaminare e valutare la corrispondenza tra un bonifico del 31/12/2004, effettuato da A. in favore di J., ed il contratto di affitto del 21/06/2004. Vi sarebbero poi contraddizioni tra il dispositivo e la motivazione, che non meritano di essere riferite in questa sede. La censura è inammissibile perchè prospetta una serie di vizi del tutto disomogenei, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Sez. 6 e 5, n. 19959 del 22/09/2014; Cass., 5, n. 25332 del 28/11/2014). Nel caso in esame, dalla rappresentazione dei motivi, non è dato desumere alcuna censura specifica ma solo una richiesta di rivalutazione del merito ed in particolare delle risultanze probatorie, inaccessibile in questa sede. Anche il presunto vizio di motivazione non può essere ravvisato alla luce della nota restrizione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, del sindacato sulla motivazione che consente di censurare solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione, per avere la sentenza, in violazione della L. n. 203 del 1982, artt. 3 e 4, statuito sul contratto verbale di affitto agrario relativo alle pp.ff. (OMISSIS) C.C., dichiarandolo scaduto ed ordinando il rilascio anche di queste non contestate, laddove, invece, tale contratto non avrebbe mai costituito oggetto della presente controversia.

Questa statuizione sarebbe viziata da extrapetizione, con il conseguente annullamento senza rinvio del relativo capo di sentenza.

Il motivo è infondato in quanto, come si evince dalla narrativa in fatto, fin dalla citazione introduttiva del giudizio, si è trattato anche di un contratto orale di affitto, relativo ad alcune particelle, concludendosi, però, che a detto contratto fosse stata data una disdetta, non impugnata nè contestata dall’interessato. In mancanza di contestazione da parte di chi ne avrebbe avuto interesse, la Corte d’Appello ha disposto il rilascio dell’intero maso.

Ne segue che non vi è alcun vizio di ultrapetizione.

Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze relative alle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Esente dal contributo unificato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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