Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25808 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16176-2018 proposto da:

CERE SOCIETA’ CONSORTILE a r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata difesa dall’avvocato ALBERTO

GIACONIA;

– ricorrente –

contro

L.R.T., domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO FALLICA;

– controricorrente –

e contro

CE.FO.P. CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE IN A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/02/2018 R.G.N. 103/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LANZILAO MARCO per delega dell’Avvocato ALBERTO

GIACONIA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE COSCO per delega dell’Avvocato MARIO

FALLICA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 1 febbraio 2018, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato in data 11 gennaio 2013 dal CEFOP – Centro Formazione Professionale nei confronti di L.R.T. ed ha ordinato a CERF Società Consortile a r.l. – quale società cessionaria d’azienda – la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola altresì al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. La Corte territoriale – per quanto qui ancora rileva – ha ritenuto che “la reintegrazione va pronunciata nei confronti della cessionaria essendo senz’altro pienamente operativa la fattispecie normativa di cui all’art. 2112 c.c. e non essendo opponibile alla ricorrente alcuna deroga a tale previsione normativa pattuita fra cedente e cessionaria”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso CERF Società Consortile a r.l. con unico motivo, cui ha resistito con controricorso la L., mentre non ha svolto attività difensiva CEFOP.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3”.

Si deduce che la sentenza impugnata, “mutuando da una premessa distonica rispetto al contenuto delle prove documentali versate in atti”, avrebbe “smarrito un elemento fondamentale della ricostruzione fattuale della vicenda per cui è causa: la cessione d’azienda tra CEFOP e CERF, avvenuta nell’ambito dell’amministrazione straordinaria che ha avuto per protagonista la cedente, ha realizzato una condizione in deroga all’art. 2112 c.c.”.

Si rileva che, come concordato prima presso il Ministero dello Sviluppo Economico, “giusto verbale del 23.12.2013”, e poi con “verbale di accordo sindacale del 13.1.2014”, l’intera cessione si collocherebbe nell’alveo della previsione di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, ritenendo tale accordo sindacale avere “efficacia estesa ai soggetti i quali, protagonisti di licenziamenti antecedenti (tra cui la ricorrente), avevano impugnato il licenziamento e per i quali era ancora pendente il relativo giudizio”.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo infatti denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ma, come noto, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre – a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione – per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007). Sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei ristretti confini di ciò che è sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nella specie parte ricorrente contesta chiaramente la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale tanto da lamentare che la stessa “mostra di avere smarrito un elemento fondamentale della ricostruzione fattuale della vicenda per cui è causa”, rispetto “al contenuto delle prove documentali versate in atti”.

Con il che si palesa come, nonostante l’involucro formale della lamentata violazione di legge, venga piuttosto criticata la ricostruzione storica offerta dalla Corte territoriale circa la realizzata cessione d’azienda, per cui siamo al di fuori del perimetro del vizio denunciato, anche perchè esso va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

Inoltre parte ricorrente fonda il motivo sull’interpretazione di documenti, di cui neanche riporta adeguatamente l’intero contenuto testuale, senza specificare in che modo gli stessi siano stati sottoposti all’esame del giudice d’appello, tenuto conto che la società ricorrente ha preferito restare contumace in quel grado. Secondo giurisprudenza di questa Corte, in materia di prova documentale nel processo civile, non esiste un principio di “immanenza” della prova documentale nel processo, dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa “iuxta alligata et probata”, dovendosi pertanto escludere che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo; pertanto, la parte vittoriosa in primo grado che scelga di rimanere contumace in appello e non ridepositi i documenti in precedenza prodotti, va incontro alla declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando i documenti non più ridepositati siano a lei favorevoli (Cass. n. 78 del 2007; conf. Cass. n. 12608 del 2016).

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente, con attribuzione all’Avv. Mario Fallica che se ne è dichiarato antistatario; nulla invece per la società CEFOP che non ha svolto attività difensiva.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate in Euro 5.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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