Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25808 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 772-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.P.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/09/2014 R.G.N. 4575/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello del Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato il diritto di D.P.N.F., proveniente dai ruoli della Nato, ad ottenere il ricalcolo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, che l’amministrazione aveva quantificato sulla base del solo stipendio tabellare e senza includere l’indennità integrativa speciale;

2. la Corte territoriale, richiamata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha valorizzato la natura retributiva della indennità in questione e ne ha desunto che la stessa dovesse essere inclusa nella base di calcolo anche a prescindere dal conglobamento nello stipendio tabellare, disposto solo dal C.C.N.L. 12/6/2003 per il personale del comparto ministeri;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, al quale D.P.N.F. ha opposto difese con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 e assume, in sintesi, che correttamente il beneficio riconosciuto per il servizio in precedenza prestato presso la Nato era stato liquidato tenendo conto del solo stipendio tabellare, atteso che in quest’ultimo non poteva essere ricompresa l’indennità integrativa speciale, conglobata solo a decorrere dal 1 gennaio 2003, data antecedente a quella dell’immissione in ruolo del D.P.;

2. il ricorso è fondato e va accolto, perchè la sentenza impugnata non è conforme all’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in materia di computo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, assume rilievo lo stipendio tabellare in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato, sicchè va esclusa l’inclusione dell’indennità integrativa speciale, nella relativa base di calcolo, per il personale assunto in epoca anteriore all’inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dal C.C.N.L. 2002 del 2005, art. 20, comma 3, comparto Ministeri solo a decorrere dal 1 gennaio 2003; nè sorgono dubbi di contrasto con l’art. 36 Cost., che richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti” (Cass. 8 aprile 2016, n. 6962, poi seguita da Cass. nn. 6524/2016, 24513/2016, 20809/2016, 25439/2016, 248035/2016, 17608/2017, 13/2018, 14/2018, 16438/2018, 17227/2020);

2.1. il controricorso non prospetta ragioni che possano indurre a rimeditare l’orientamento espresso, che va ribadito, perchè gli argomenti sui quali fa leva il D.P. sono stati tutti esaminati e disattesi dalle pronunce richiamate nel punto che precede, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. è incontestato che il controricorrente sia transitato al Ministero della Giustizia il 28 marzo 1995, in epoca anteriore al conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, disposto dal C.C.N.L. 12 giugno 2003, art. 20, comma 3, per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, sicchè la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto integrale dell’originaria domanda;

4. il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese di primo e secondo grado, mentre per il giudizio di cassazione il regolamento segue la regola della soccombenza e, pertanto, le spese vanno poste a carico del controricorrente nella misura indicata in dispositivo;

5. non sussistono le condizioni processuali previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato, non dovuto, sia perchè il ricorso ha trovato accoglimento, sia perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna D.P.N.F. al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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