Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25808 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORCIONE Luigi, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1778/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/01/2009 R.G.N. 859/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato GRECO MAURIZIO (per AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO);

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondata la pretesa dell’odierna parte ricorrente, dipendente del Ministero intimato, già transitata dalle Ferrovie dello Stato a seguito della mobilità prevista dalla L. n. 551 del 1988, ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo delle concessioni di viaggio, di citi essa aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico spettante presso il Ministero, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5 con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle relative differenze. In particolare, la Corte di merito ha escluso la natura corrispettiva delle predette concessioni e ha rilevato che, peraltro, il raffronto dei due trattamenti economici, quello presso le Ferrovie e quello presso il Ministero, andrebbe effettuato nella sua globalità e non per singole voci.

2. La cassazione di tale sentenza viene domandata per tre motivi, con i quali si sostiene la natura retribuiva delle concessioni di viaggio, alla stregua della pertinente disciplina normativa e contrattuale, e si conclude che, di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto condannare – sia pure in via generica – l’amministrazione datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze derivanti dal calcolo di tali concessioni ai sensi del citato D.P.C.M.. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso viene respinto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito all’udienza di discussione.

1.1. Sulla questione oggetto della controversia in esame sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 21 giugno 2010, n. 14898. In particolare, è stato affermato il principio secondo cui in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5 nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma – solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989.

l’obbligo dell’onte di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione); pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivanti; dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui conservazione è a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), essendo comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (art. 69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione.

1.2. In virtù di tale principio la pretesa attorea è stata correttamente disattesa dai giudici di merito e, pertanto, il ricorso si rivela infondato.

2. Si compensano le speso del giudizio stante il consolidarsi recente del principio giurisprudenziale qui applicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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