Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25807 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16367-2015 proposto da:
A2A S.P.A., (già AEM S.P.A) (C.F. e P. IVA (OMISSIS)), in persona
del Direttore degli affari legali e procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentato e difeso
dagli avvocati CLAUDIO DAMMI, GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO e
LORENZO CANTONE giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. ((OMISSIS)),
in persona del Direttore Centrale Entrate, in proprio e quale
procuratore della SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, sede dell’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SGROI,
unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA
D’ALOISIO e LELIO MARITATO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NORD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 14098/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, emessa il 27/2/2014 e depositata il 20/6/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MARCATA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO, per il controricorrente, che dà
atto di aver ricevuto la raccomandata da parte del ricorrente e di
non accettare la rinuncia.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
2 – Con sentenza di questa Corte n. 14098/2014 del 20 giugno 2014, veniva (tra l’altro) rigettato il ricorso proposto dalla A2A Energia S.p.A. (già AEM Acquisto e Vendita Energia S.p.A.) nei confronti dell’I.N.P.S. – in proprio e nella qualità di mandatario della S.C.C.I. S.p.A. – e di Equitalia Esatri S.p.A. avverso la pronuncia della Corte di appello di Milano del 7/5/2012 n. 376/2010.
Della suddetta decisione di questa Corte la A2A Energia S.p.A. chiede la revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, fondando il ricorso su un unico articolato motivo.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Equitalia Nord (già Esatri) S.p.A. è rimasta intimata.
3 – Dopo la comunicazione della relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione che è stato notificato alla controparte (l’I.N.P.S. ha, infatti, dichiarato di aver ricevuto la relativa raccomandata e tuttavia precisato di non accettare la rinuncia).
4 – La rinuncia non è stata accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259). Ciò deriva anche dall’art. 391, comma 4 secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale” l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
5 – Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.
6 – La parte rinunziante, in considerazione della sua soccombenza virtuale per le ragioni indicate nella relazione e che il Collegio condivide (si vedano anche i precedenti di questa Corte n. 6203 del 30 marzo 2016, n. 24198 del 26 novembre 2015 e n. 22161 del 29 ottobre 2015), va condannata alle spese processuali in favore della parte costituita, con la precisazione che, nella liquidazione di tali spese, si è tenuto conto, a termini del D.M. n. 55 del 2014, dei compensi dovuti per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio (controricorso) non anche di quelli previsti per la fase decisoria, essendosi l’I.N.P.S. limitato a dichiarare di non accettare la rinuncia.
6 – Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016