Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25807 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7982-2018 proposto da:

ANTARES – CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 120, presso lo studio dell’avvocato

FABIO VETRELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO ROMANO,

ENEA PIGRINI e RUGGERO MARIA PIGRINI;

– ricorrente –

contro

A.C., P.C., G.D.,

C.P., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 83,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AVITABILE, rappresentati e

difesi dagli avvocati LUIGI SCIALDONI, FRANCESCO PINO e ORIANA

PISANTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata 03/01/2018 R.G.N. 1021/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 3 gennaio 2018, ha respinto il reclamo proposto nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 da Antares srl nei confronti dei lavoratori in epigrafe avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnativa di licenziamento intimato a costoro in data 26 giugno 2014 per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, “non avendo comunicato alle organizzazioni sindacali e alla direzione territoriale del lavoro competente le 31 schede dei lavoratori interessati dal licenziamento, schede trasmesse esclusivamente al settore ORMEL della Regione”.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che “sebbene nel ricorso relativo alla fase sommaria non fosse espressamente chiestala illegittimità, nullità o inefficacia dei licenziamenti anche per la violazione dell’art. 4, comma 9 nella ricostruzione della concreta procedura seguita dalla società Antares, tutti i ricorrenti avevano espressamente rappresentato la mancata trasmissione delle schede dei lavoratori licenziati alle organizzazioni sindacali e alla DTL competente, quindi la violazione del comma 9 era stata espressamente dedotta, nonchè provata dalla documentazione prodotta. E’ evidente, pertanto, che non solo la richiesta di accertamento della violazione dell’art. 4, comma 9 non rappresenta domanda nuova in quanto, in realtà, si tratta soltanto di ampliare l’esame chiesto al giudice circa il rispetto della procedura di licenziamento collettivo dettata dall’art. 4, ma, nel caso di specie, tale violazione era stata espressamente dedotta e provata fin dalla fase sommaria”.

Rispetto al secondo motivo di reclamo della società, secondo il quale l’omissione della comunicazione non avrebbe creato alcun vulnus alla tutela dei lavoratori perchè questi avevano avuto conoscenza dell’elenco aliunde, la Corte napoletana ha evidenziato che tale circostanza risultava irrilevante “in quanto, tale omissione ha impedito alle organizzazioni sindacali e alla DTL l’esercizio dei poteri di controllo e verifica loro devoluti per legge”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Antares – Centro di Riabilitazione NEuromotoria srl con tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso i lavoratori intimati.

La società ha anche comunicato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, art. 413 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, art. 420 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, art. 112 c.p.c.

Si eccepisce che solo nella fase di opposizione che aveva respinto l’impugnativa di licenziamento dei lavoratori “veniva introdotta una modifica sostanziale della causa petendi e del petitum e, quindi, un nuovo tema di indagine, relativo ad un fatto diverso inerente l’omessa trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati alle OO.SS. ed alla DTL che invece era stato inviato correttamente alla Commissione dell’impiego Regionale”; rilevando “una dissonanza tra quanto richiesto e dedotto tra la prima fase e quella di opposizione”, si sostiene che in quest’ultima sarebbe stata inammissibilmente proposta “una nuova e diversa domanda fondata su una diversa causa petendi”.

2. La censura non può trovare accoglimento.

Come riportato nello storico della lite, nella sentenza impugnata si argomenta esplicitamente che la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, “era stata espressamente dedotta e provata fin dalla fase sommaria”.

Si tratta di interpretazione della domanda e dei suoi confini che è competenza del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005).

Invero, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (da ultimo: Cass. n. 13602 del 2019).

Quindi la censura concernente la interpretazione della volontà processuale espressa nell’atto introduttivo del giudizio – così come di altri atti processuali di parte – deve, pertanto, evidenziare un vizio consistente nella alterazione del senso letterale o del contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Cass. n. 2148 del 2004), venendo quindi in applicazione esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il significato che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole secondo la loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (cfr. Cass. SS.UU. n. 10840 del 2003; id. Cass. SS.UU. n. 3041 del 2007), restando esclusi – evidentemente – i criteri ermeneutici soggettivi ed oggettivi previsti per gli atti negoziali (tra le altre: Cass. n. 25853 del 2014).

Inoltre, in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l’allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell’atto, senza che occorra l’uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito (così, di recente, Cass. n. 17991 del 2018).

Pertanto, avendo la Corte territoriale preliminarmente rilevato che negli atti introduttivi della fase sommaria “veniva espressamente denunciato che le 31 schede dei lavoratori licenziati erano state inviate soltanto al settore ORMEL (mentre) “alcuna comunicazione dei nominativi dei licenziati e non, dei criteri di scelta effettivamente applicati, dei punteggi finali scaturiti, venne fatta alle OO.SS. e alla direzione territoriale competente””, la sentenza d’appello ha plausibilmente ritenuto che sin dal ricorso che introduceva la fase sommaria del cd. “rito Fornero”, sottoposta agli scarni requisiti dell’art. 125 c.p.c. (v. L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48), da coloro che impugnavano il licenziamento fosse stata “espressamente dedotta, nonchè provata dalla documentazione prodotta”, la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9.

Poichè la Corte napoletana ha ritenuto che la questione fosse stata comunque acquisita al giudizio sin dal suo atto introduttivo risulta superflua ogni indagine in ordine al se nella fase di opposizione del procedimento di impugnativa di licenziamento regolato dalla L. n. 92 del 2012 possano essere dedotti profili di illegittimità del licenziamento ulteriori rispetto a quelli prospettati nel ricorso che apre la fase sommaria.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, per “insussistenza di qualsiasi danno nè per i controricorrenti per il mancato invio alle OO.SS. dell’elenco dei lavoratori licenziati nè per le stesse OO.SS.”.

Si argomenta che le OO.SS. e i lavoratori “erano comunque venuti in possesso di tale documentazione” e che “la Corte territoriale non ha precisato quale attività avrebbero potuto porre in essere le OO.SS. se avessero ricevuto, tempestivamente, (nei sette giorni successivi al licenziamento) con la predetta comunicazione l’elenco dei licenziati, al fine dell’esecuzione del loro potere di controllo e di verifica, e quali effetti avrebbero potuto conseguirne”.

4. Il motivo è infondato.

Per legge le comunicazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, devono comunque contenere, o(tre la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, l’elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire i(controllo sindacale, finanche nel caso di cessazione dell’attività di impresa (Cass. n. 25737 del 2016; Cass. n. 28461 del 2018).

Il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, siccome modificato dalla L. n. 92 del 2012, per l’invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e perentorio e la sua violazione determina l’invalidità del licenziamento (Cass. n. 29183 del 2018), a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle OO.SS. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l’impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 (Cass. n. 8680 del 2015).

Non pertinente appare poi il richiamo della ricorrente ai precedenti in cui questa Corte ha affermato l’irrilevanza della omissione della comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, allorquando il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità, in quanto viene fatto riferimento ad una fattispecie chiaramente diversa da quella che ci occupa, peraltro “nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge” (così Cass. n. 12122 del 2015).

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Scialdoni dichiaratosi antistatario.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA