Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25807 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14713-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

M.A., D.M.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA T. CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

TITONE, rappresentate e difese dagli avvocati TOMMASO MARIA DE

GRANDIS, VINCENZO DE MICHELE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3184/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/02/2015 R.G.N. 45/20014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi con sentenza del 26.11.2013 aveva accolto la domanda proposta dalle odierne controricorrenti volta all’accertamento dell’obbligo del Ministero di sottoporre alla Diocesi di Brindisi il loro nominativo al fine di ricoprire, con contratti a tempo indeterminato, due posti per l’insegnamento della religione cattolica che si erano resi vacanti in epoca successiva alla formazione della graduatoria conclusiva del concorso bandito con D.D.G. del 2 febbraio 2004;

2. la Corte di Appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero il 14.1.2014 avverso la sentenza di primo grado sul fondante rilievo che quest’ultima era stata notificata il 6.12.2013 ed il 10.12.2013;

3. la Corte territoriale ha affermato che: la notifica della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione anche nelle ipotesi in cui la P.A., parte del rapporto dedotto in giudizio, si è costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado; per la notificazione degli atti alle Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni speciali (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 11 e 52; L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 10) che impongono che la notificazione deve essere effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato (art. 144 c.p.c.); poichè la deroga di cui all’art. 417 bis c.p.c., concerne soltanto il giudizio di primo grado relativamente alle cause di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione solo all’Avvocatura dello Stato e non al mero funzionario o dipendente che ha difeso l’Amministrazione in primo grado è consentito di proporre appello;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso M.A. e D.M.A. le quali hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 417 bis, 285 e 170 c.p.c.;

6. asserisce che: la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 417 bis c.p.c., perchè si tratta di norma speciale rispetto al R.D. n. 1611 del 1933; è erronea l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che dalla limitazione contenuta nell’art. 417 bis c.p.c., che circoscrive ai soli giudizi di primo grado la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi di propri funzionari, consegue che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la sentenza deve essere notificata all’Avvocatura anche nelle ipotesi in cui l’Amministrazione si sia costituita nel giudizio di primo grado direttamente attraverso un proprio dipendente; poichè, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate al procuratore costituito, l’avvenuta costituzione in giudizio della Amministrazione comportava che la notifica della sentenza di primo grado effettuata all’Avvocatura dello Stato non era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;

7. il ricorso è inammissibile perchè è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, nella lettura datane da questa Corte nelle decisioni Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010;

8. l’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato è stato ribadito da questa Corte anche in decisioni rese in fattispecie analoghe a quella in esame (Cass. n. 6401/2017, Cass. 7028/2016) nelle quali è stato affermato che, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 4220/2012, Cass. n. 6937/2010;

9. il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, con la conseguenza dell’onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, di riprodurre nel ricorso, nella parti salienti e rilevanti gli atti posti a fondamento delle censure e ad indicarne in modo puntale la sede di produzione processuale (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784);

10. nel caso di specie detti oneri non sono stati assolti dal ricorrente il quale non ha precisato le modalità di costituzione dell’Amministrazione nel giudizio di primo grado, non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti, la memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado, i verbali del processo di tale giudizio e la sentenza del Tribunale dai quali desumere se il Ministero si costituì in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente secondo la previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c., ovvero se l’Avvocatura dello Stato delegò la rappresentanza della Amministrazione ad un funzionario o procuratore a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 2; tali atti non risultano allegati al ricorso e non è indicata la specifica sede di produzione processuale;

11. l’inottemperanza agli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, impedisce a questa Corte l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, solo qualora il motivo sia formulato nel rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione imposti dalle norme innanzi richiamate;

12. la trascrizione delle parti rilevanti degli atti processuali sopra indicati si imponeva tanto più nella fattispecie ove si consideri che questa Corte ha statuito che “previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c., secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 2, che consente all’Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell’Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l’amministrazione assume direttamente la difesa, nell’altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l’attività defensionale affidata all’ufficio dell’Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, il R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 11.” (Cass. n. 6401/2017, Cass. 17596/2016);

13. le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

14. non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 17361/2017).

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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