Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25806 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.31/10/2017),  n. 25806

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. Ca.Gi. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, depositata in data 29/02/2012, con atto notificato alla controparte in data 15/10/2012 presso il domicilio eletto, cioè presso lo studio dell’avv. B.S. in (OMISSIS); la notifica ha sortito esito negativo in quanto l’avvocato domiciliatario, nel frattempo, aveva cambiato studio senza comunicare l’indirizzo del nuovo studio nè alla cancelleria nè alla controparte.

Ricevuto in restituzione dall’ufficiale giudiziario l’atto notificato, l’avv. Ca., anzichè formulare un’istanza al giudice ad quem corredata dell’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un nuovo termine per il rinnovo della medesima, si accertava del nuovo indirizzo dell’avv. B. e rinotificava lo stesso atto presso il nuovo indirizzo, senza avvedersi che la seconda notifica si perfezionava in data 29/10/2012, oltre il termine utile per l’impugnazione che scadeva in data 15/10/2012.

La Corte d’Appello di Torino ha dichiarato, pertanto, l’appello inammissibile perchè proposto oltre il termine di mesi sei dal deposito della sentenza, anche alla luce della dichiarazione resa dall’avv. B., secondo la quale, diversi mesi prima del 15/10/2012, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine lo spostamento dello studio.

La Corte d’Appello ha ritenuto di uniformarsi alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio o altrimenti nel suo domicilio effettivo, previo riscontro da parte del notificante delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire per l’intero dei termini di impugnazione (Cass., U. 18/02/2009 n. 3818).

Avverso la sentenza l’avv. Ca. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Nessuno si è costituito per resistere al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando il capo di sentenza che ha ritenuto correttamente perfezionata la comunicazione del cambio di indirizzo da parte dell’avv. B., al Consiglio dell’Ordine desumendone, in sostanza, che l’indirizzo del nuovo studio doveva essere conosciuto dal notificante.

Pur prospettando la violazione dell’art. 170 c.c. secondo il quale nel corso del processo, le notificazioni e/o comunicazioni debbono effettuarsi nel domicilio eletto, il ricorrente in realtà censura la motivazione dell’impugnata sentenza, individuando una contraddittorietà tra l’assunto secondo il quale la B. aveva certamente comunicato tempestivamente il cambiamento dello studio e quello secondo il quale l’onere di verifica dell’indirizzo esatto, incombente sul difensore notificante, avrebbe potuto realizzarsi anche in via informatica, previo riscontro sull’albo professionale, secondo la citata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3818/2009, che pone tale onere di accertamento, per l’appunto, sul notificante.

Questa motivazione sarebbe contraddittoria perchè la B. non avrebbe precisato la data della comunicazione del cambio di indirizzo al Consiglio dell’Ordine e comunque perchè, dalla data della comunicazione del cambio di indirizzo all’Ordine e l’aggiornamento dell’Albo professionale, potrebbe essere decorso un tempo tale da non rendere possibile l’espletamento dell’onere di verifica da parte del notificante. Ad avviso della ricorrente sarebbe “un controsenso” affermare che la verifica del notificante possa avvenire anche in via telematica o informatica in quanto l’unica regola certa sarebbe quella costituita dall’art. 170 c.p.c..

Il motivo è infondato in quanto la sentenza dà atto che l’affermazione dell’avv. B., secondo la quale la stessa aveva comunicato, diversi mesi prima del 15/10/2012, lo spostamento del proprio studio al Consiglio dell’Ordine, non è stata contestata da controparte, sicchè su tale dichiarazione si è formato il giudicato interno. Correttamente, pertanto, l’impugnata sentenza ha ritenuto che, essendo incontestato il lasso temporale in cui la comunicazione all’Ordine era stata perfezionata, non poteva essere messo in discussione l’onere incombente sull’avv. Ca. di verificare il corretto indirizzo del difensore prima di procedere alla notifica.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario sia effettuata nel domicilio eletto o, altrimenti, nel domicilio effettivo, previo riscontro da parte del notificante delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche in via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire per l’intero dei termini di impugnazione.

Ove la notifica abbia avuto esito negativo, il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della stessa o per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (Cass., U. 18/02/2009 n. 3818; Cass., 3, 03/03/2010n. 5079; Cass. 1, 28/04/2010 n. 10212; Cass. 3, 17/12/2015 n. 25339 e infine Cass., U., 15/07/2016 n. 14594).

Non essendosi verificate le condizioni richiamate dalla giurisprudenza, il ricorso merita di essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, mentre si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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