Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25806 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25806 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 2628-2011 proposto da:
CAROLLO LORENZO CRLLN39B28G2730, CAROLLO GIUSEPPE
BENEDETTO CRLGPP37H21G273E, CAROLLO ANTONIO GIUSEPPE
CRLNTN41C07G273T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIUSEPPE PISANELLI

4,

presso lo studio

dell’avvocato LUISA BONSIGNORE, rappresentati e difesi
dall’avvocato BONACCORSO SALVATORE;

ricorrenti

Nonché da:
JODICE GABRIELLA JDCGRL48D66G273U, ROSSITTO VINCENZO
RSSVCN40T13G778B, ROSSITTO CLAUDIO RSSCLD47H08G273U,

Data pubblicazione: 18/11/2013

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88,
presso lo studio dell’avvocato CORSINI FEDERICA,
rappresentati e difesi dall’avvocato MOCCIARO
GANDOLFO;

ricorrenti incidentali

Nonché da:
BOVENZI MARIA GRAZIA BVDMGR5OL50G273D, SULLI FRANCESCO
SLLFNC45A25G273F, NICOLAI ADRIANA NCLDRN41E56G273K, LO
GIUDICE ANTONINO LGDNNN5ODO3G273L, PEDONE IOLANDA
PDNLND64T54G273C, CLAUDINO FRANCESCO CLDFNC63L01G273T,
CHIRI GIORGIO CHRGRG73S27G273M, SOTTILE SANTO
STTSNT38A03D907K,

PEDONE ANTONIO PDNNTN40D19G273Z,

TINNARO GASPARE TNNGPR37A20G273M, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZETTA DI PIETRA 26, presso lo
studio dell’avvocato CERAOLO NICOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato MESSINA SALVATORE DONATO;

ricorrenti incidentali

Nonché da:
DE

GIACOMO

PIERO

DGCPRI35D02G273U,

DE

GIACOMO

FRANCESCO DGCFNC31R31C351A, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 59, presso lo studio
dell’avvocato ANDREOLI FILIPPO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ALESSANDRO ALGOZINI;
– ricorrenti incidentali nonchè contro

CAROLLO ANTONIO GIUSEPPE CRLNTN41C07G273T, NICOLAI

ADRIANA

NCLDRN41E56G273K,

LGDNNN5ODO3G273L,
BVDMGR5OL50G273D,

LO

GIUDICE

BOVENZI

MARIA

ANTONINO
GRAZIA

PATTI GIROLAMO PTTGLM43R11G273A,

PEDONE ANTONIO PDNNTN40D19G273Z, MARINO OTTAVIO
MRNFNC34R23G273F, JODICE GABRIELLA JDCGRL48D66G273U,

TNNGPR37A20G273M, CHIRI GIORGIO CHRGRG73S27G273M,
CLAUDINO FRANCESCO CLDFNC63L01G273T, CAROLLO GIUSEPPE
BENEDETTO CRLGPP37H21G273E, CAROLLO LORENZO
CRLLN39B28G2730, SOTTILE SANTO STTSNT38A03D907K, SULLI
FRANCESCO SLLFNC45A25G273F, ROSSITTO VINCENZO
RSSVCN40T13G778B, ROSSITTO CLAUDIO RSSCLD47H08G273U,
CAROLLO VINCENZO CRLVCN66C22G273T, CAROLLO CARMELO
CRLCML68H13G273A, PEDONE IOLANDA PDNLND64T54G273C,
CAROLLO GRAZIA CRLGRZ73C56G273F;
– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato Aloisia Bonsignore con delega
depositata in udienza dell’Avv. Bonaccorso Salvatore
difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti
depositati e chiede l’accoglimento;
udito l’Avv. Algozini Alessandro per De Giacomo F. che

VERMIGLIO ANGELA VRMNLM47D53G273Z, TINNARO GASPARE

si riporta e deposita cartoline di avvenuta notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto
G. Chiri, Iolanda Pedrone, Antonio Pedrone e Francesco

del ricorso principale, e del secondo motivo del
ricorso incidentale De Giacomo, con l’assorbimento
degli altri motivi di tutti i ricorsi; cassazione con
rinvio.

Claudino Francesco; l’accoglimento del primo motivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.1.2000 Antonio Lo Giudice, Maria
Grazia Bovenzi, Adriana Nicolai, Giorgio Chiri, Iolanda Pedone, Santo
Sottile, Francesco Claudino, Francesco Sulli, Francesco Marino, Gaspare

1982 da Pietro e Francesco De Giacomo vari lotti di terreno, posti in fraz.
Sferracavallo del comune di Palermo, che avevano poi suddiviso in quindici
lotti per costruirvi altrettante villette. Sempre nel 1980 su parte del terreno di
lottizzazione e di altro fondo appartenente a Girolamo Patti essi avevano poi
realizzato una strada privata d’accesso ai singoli lotti. Quindi nel 1985
avevano costituito il condominio di via M.T. Cicerone, 19, e insieme con il
Patti avevano definitivamente sistemato la strada e le reti idriche, elettriche e
fognarie. Deducevano che, completati i lavori, Antonio Giuseppe, Giuseppe
Benedetto, Lorenzo e Rosolino Carollo, proprietari di alcuni fondi confinanti,
avevano preteso l’accesso a tale strada per raggiungere le loro rispettive
proprietà, realizzando allo scopo tre distinti accessi ad essa. Ciò in virtù di un
atto di transazione del 22.12.1982 intercorso con i De Giacomo e Vincenzo e
Claudio Rossitto e Gabriella Jodice, questi ultimi tre acquirenti di uno dei
lotti, atto col quale, sostenevano i Carollo, era stato costituita in loro favore
una servitù di passaggio carrabile e di conduttura sulla strada. Ciò premesso,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Girolamo Patti e
Antonio Giuseppe, Giuseppe Benedetto, Lorenzo e Rosolino Carollo, per
l’accertamento negativo della servitù di passaggio pretesa dai Carollo sulla
strada di lottizzazione, previa declaratoria d’inopponibilità della ridetta
transazione.

Tirmaro e Antonio Pedone, esponevano di aver acquistato negli anni 1980-

Nel resistere alla domanda i Carollo, contestata la legittimazione degli
attori ad impugnare la transazione, deducevano che Francesco e Pietro De
Giacomo in tutti gli atti di vendita dei lotti avevano costituito sulla strada una
servitù di passaggio (e di acquedotto ed elettrodotto) a favore sia dei singoli

validamente costituita anche in favore dei lotti di loro proprietà. Deducevano,
quindi, che l’atto di transazione del 22.12.1982 aveva, dunque, solo ribadito la
servitù già costituita, della cui esistenza, per contratto o comunque per
usucapione ventennale o decennale, domandavano in riconvenzione
l’accertamento positivo. In subordine, ove soccombenti, chiedevano di essere
tenuti indenni dai De Giacomo e dai Rossitto-Jodice, che chiamavano in
causa.
I De Giacomo nel costituirsi deducevano che l’esistenza della servitù di
passaggio e di conduttura era stata dichiarata ed accettata negli atti di vendita
di ciascun lotto e regolarmente trascritta.
I Rossitto-Jodice protestavano la loro estraneità alla lite, sostenendo di aver
adempiuto gli obblighi assunti con la transazione del 22.12.1982.
Anche Giorlamo Patti si costituiva in giudizio, limitandosi a contestare la
domanda riconvenzionale dei Carollo.
Il Tribunale di Palermo, dichiarata la carenza di legittimazione attiva di
Giorgio Chili, Iolanda Pedone, Francesco Claudino, Francesco Marino ed
Antonio Pedone, dichiarava l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto di
transazione del 22.12.1982, e la libertà della strada da servitù di passaggio,
acquedotto ed elettrodotto in favore dei fondi di proprietà dei Carollo, che
condannava a rimuovere i cancelli posti per accedere alla strada e a costruire

lotti alienati sia dei terreni limitrofi ad essa, di talché tale servitù era stata

in corrispondenza un muro di recinzione; condannava, quindi, i De Giacomo e
Rossitto-Jodice a tenere indenni i Carollo e rigettava, infine, ogni altra
domanda. Compensava le spese, ponendo quelle di c.t.u. a carico dei Carollo.
Impugnata in via principale da Antonio Giuseppe, Giuseppe Benedetto e

Vermiglio, questi ultimi quali eredi di Rosolino Carollo, e in via incidentale
dai De Giacomo e dai Rossitto-Jodice, tale sentenza era parzialmente
riformata dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza emessa nei confronti
di Ottavio Marino, quale erede di Francesco Marino. Esclusa la condanna dei
Carollo alla rimozione dei cancelli e alla costruzione di una recinzione,
dichiarava inammissibile la domanda di manleva verso i Rossitto-Jodice e
limitava l’accoglimento di quella proposta contro i De Giacomo al solo
pagamento delle spese di c.t.u.
La Corte territoriale osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, l’espressione “fondi limitrofi” di cui alla clausola contenuta negli
atti di vendita dei lotti, per avere senso non poteva che rifelitsi a fondi
ulteriori e diversi rispetto ai quindici lotti, sicché non pareva dubitabile che i
fondi interessati alla servitù di passaggio fossero proprio quelli di proprietà
Carollo. La conclusione cui era pervenuto il Tribunale, secondo il quale i
fondi di proprietà Carollo non potevano considerarsi limitrofi alla strada,
poiché lungo la linea di confine correvano delle strisce di mt. 1,50, che
collegavano i fondi da valle a monte, non era condivisibile, perché così inteso
il riferimento ai fondi limitrofi non avrebbe avuto alcun senso, visto che
nessun fondo diverso dai quindici lotti poteva considerarsi limitrofo alla
stradella. Pertanto, concludeva sul punto la Corte territoriale, era evidente che

Lorenzo Carollc,‘, nonché da Vincenzo, Carmelo e Grazia Carollo e da Angela

la strada fosse effettivamente confinante con i fondi di proprietà Carollo e che
le strisce di terreno, come ritenuto dal c.t.u., fossero solo virtuali, potendo
essere materialmente utilizzate dai proprietari dei terreni lungo i quali
correvano, nonché, analogamente, per le piazzole poste al confine con i fondi

Tuttavia, proseguiva la Corte palermitana,

preliminarmente

all’interpretazione del significato della clausola quanto al riferimento ai fondi
limitrofi, a favore e a carico dei quali pure sarebbe esistita la servitù di
passaggio, occorreva verificare se al momento della stipula dei contratti di
vendita effettuati dai De Giacomo a partire dall’11.1.1980 sussistesse già la
servitù a carico dei terreni alienati e a vantaggio di quelli poi di proprietà
Carollo, ovvero se la stessa fosse stata validamente costituita con i medesimi
atti. Quindi, i giudici d’appello osservavano, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte, che la sola ricognizione dell’esistenza di una servitù non
equivale alla sua costituzione; che la volontà dei contraenti di costituirla deve
risultare chiaramente dal contratto; e che, nel caso di servitù costituita in
favore di un terzo, deve emergere :1 relativo interesse dello stipulante.
Pertanto, riteneva condivisibile (ma dunque per altra ragione: n.d.r.) la
decisione di primo grado, la quale aveva escluso che negli atti di vendita del
1980 le parti avessero validamente costituito la servitù in favore di terzi.
Quanto alla dedotta costituzione della servitù per usucapione, la Corte
palermitana rilevava che le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado
avevano offerto un quadro estremamente contraddittorio, da cui non poteva
ricavarsi con certezza che i Carollo già prima del 1980 si servissero della

dei Carollo.

strada allora insistente (sul fondo dei De Giacomo) in luogo di quella attuale
per raggiungere i loro fondi.
Per la cassazione di tale sentenza Antonio Giuseppe, Giuseppe Benedetto e
Lorenzo Carollo propongono ricorso, affidato a quattro motivi.

incidentale, 1) Antonio Lo Giudice, Maria Grazia Bovenzi, Adriana Nicolai,
Giorgio Chiri, Iolanda Pedone, Santo Sottile, Francesco Claudino, Francesco
Sulli, Gaspare Tinnaro e Antonio Pedone; 2) Vincenzo e Claudio Rossitto e
Gabriella Jodice; 3) Francesco e Piero De Giacomo.
Girolamo Patti, Ottavio Marino, e Vincenzo, Carmelo e Grazia Carollo e
Angelo Vermiglio sono rimasti intimati.
Ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo dell’impugnazione principale i ricorrenti deducono
la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione nell’interpretare le clausole dei contratti di vendita dei fondi
alienati dai De Giacomo.
In tali atti, si sostiene, gli acquirenti avevano dichiarato di “conoscere e di
accettare” che la fascia di terreno destinata a strada comune era gravata da
servitù attiva e passiva di passaggio anche veicolare a favore e a carico di tutti
i quindici lotti e dei terreni limitrofi. Il Tribunale aveva riconosciuto che tale
clausola avesse funzione costitutiva della servitù a favore e a carico dei
predetti lotti, ma aveva negato che essa potesse riferirsi anche ai terreni dei
Carollo, che non confinavano con la strada.

Resistono con separati controricorsi, proponendo altresì impugnazione

Per contro la Corte d’appello ha ritenuto, a differenza di quanto affermato
nella sentenza impugnata, che detta clausola si riferisse anche ai fondi di
proprietà Carollo, ma ha sostenuto essa avesse, però, valenza puramente
ricognitiva, senza tuttavia spiegare le ragioni che l’hanno indotta a pervenire a

In particolare, ed in ciò secondo i ricorrenti consisterebbe la violazione di
legge denunciata, in quei contratti di vendita le parti non si erano limitate a
dichiarare l’esistenza di servitù su parti condominiali, ma avevano anche
chiarito di accettarle.
Inoltre, quanto al profilo della violazione dell’art. 1367 c.c., se è vero,
come ha ritenuto la Corte territoriale, che la clausola doveva ritenersi operante
anche relativamente al fondo di proprietà Corollo, la stessa clausola non
avrebbe alcuna finzione se ad essa le parti avessero inteso dare solo un
contenuto ricognitivo.
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in
relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di
pronunciarsi sulla domanda di acquisto del diritto di servitù per usucapione
decennale, ai sensi dell’art. 1159 c.c.
Sia nella comparsa di risposta, sia nell’atto d’appello i Carollo avevano
dedotto l’usucapione ventennale o comunque quella decennale della servitù.
La Corte d’appello si è pronunciata, reiettivamente, solo sulla questione
dell’usucapione ordinaria, non anche su quella breve, fondata sull’atto di
transazione del 1982.
Il Tribunale, proseguono i ricorrenti, aveva chiarito che la strada doveva
ritenersi di proprietà comune, dando luogo ad una comunione incidentale ex

tale risultato ermeneutico.

agris collatis. Disattendendo il motivo d’appello dei Carollo, che al riguardo
aveva ritenuto che tale accertamento fosse privo d’interesse, la Corte
territoriale ha sostanzialmente fatto propria la conclusione cui era pervenuto il
Tribunale, e che deve pertanto considerarsi acquisita definitivamente in

transazione del 1982, priva di effetto costitutivo della servitù in favore della
proprietà Carollo, perché sottoscritta soltanto da alcuni comproprietari della
strada, costituiva titolo astrattamente idoneo per l’acquisto del diritto dei
Carollo di passare lungo la strada.
3. – Col terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e il
difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha
interpretato la volontà di parte Carollo nelle conclusioni di cui alla memoria
depositata il 21.2.2001, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., nonché la
violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c.
La Corte distrettuale avendo riformato la sentenza di primo grado per la
parte relativa alla condanna dei Carollo alla rimozione dei cancelli e alla
costruzione del muro di recinzione, ha limitato la condanna dei De Giacomo
alla rifusione delle sole spese di consulenza tecnica, dichiarando invece
inammissibile, perché asseritamente abbandonata, la pari domanda svolta nei
confronti dei Rossitto-Jodice. Tale conclusione si base su di un’errata
interpretazione della memoria di cui all’art. 183, ult. comma c.p.c. (testo ante

lege n. 273/05), nella quale i Carollo, a seguito della tardiva costituzione in
giudizio di Girolamo Patti, avevano dovuto specificare le loro domande ed
eccezioni solo nei confronti di quest’ultimo.

giudizio. Ma se ciò è vero, prosegue il motivo, deve anche ritenersi che la

4. – Il quarto motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata nell’interpretazione dell’atto di transazione del
22.12.1982, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
La Corte palerminata, pur ritenendo inammissibile la domanda di rivalsa

negandone il fondamento.
Infatti, in quanto comproprietari della strada, i Rossitto-Jodice non
potevano differenziare la loro posizione giuridica da quella degli attori.
Nel negare il diritto di garanzia dei Carollo, la Corte siciliana si
contraddice, dimenticando quanto affermato in precedenza nella stessa
sentenza sulla condizione giuridica della strada, poiché limita la prestazione a
carico dei Rossitto-Jodice alla sola loro porzione indivisa di terreno, piuttosto
che considerare l’intera strada, di cui questi ultimi erano comproprietari con
gli altri. Se si dovesse ritenere tale diritto non costituito, a causa della carenza
di una piena legittimazione degli stipulanti Rossitto-Jodice, questi ultimi
dovrebbero rispondere con i De Giacomo dell’inadempimento nei confronti
dei Carollo, per le stesse ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto,
sia pure con motivazione diversa, che ne dovessero rispondere i De Giacomo.
5. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale i controricorrenti Antonio Lo
Giudice, Maria Grazia Bovenzi, Adriana Nicolai, Giorgio Cmri, Iolanda
Pedone, Santo Sottile, Francesco Claudino, Francesco Sulli, Gaspare Tinnaro
e Antonio Pedone, lamentano, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la
violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per aver la Corte territoriale confermato la
compensazione delle spese disposte dal giudice di primo grado, e per aver

dei Carollo nei confronti dei Rossitto-Jodice, è entrata nel merito della stessa,

altresì compensato le spese d’appello in considerazione della complessità
delle questioni.
Si sostiene, al riguardo, che queste ultime erano sì numerose, ma tutt’altro
che complesse.

Jodice, i quali con l’unica censura deducono l’insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata in punto di spese giudiziali.
7. – Con i primi tre motivi del proprio ricorso incidentale Francesco e Piero
De Giacomo ripercorrono e condividono sostanzialmente le medesime
censure espresse nel ricorso principale.
Quanto al quarto mezzo, i predetti ricorrenti impugnano la sentenza
impugnata nel capo in cui ha condannato i De Giacomo a tenere indenni i
Carollo delle spese di c.t.u., in quanto immotivata e, oltre tutto, in contrasto
con la confermata statuizione del Tribunale, che invece aveva compensato fra
tutte le parti le spese di giudizio.
8. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso incidentale
proposto da Giorgio Chiri, Iolanda Pedone, Francesco Claudino, Francesco
Marino e Antonio Pedone. Dichiarato con la sentenza di primo grado il loro
difetto di legittimazione attiva e respinto l’appello sul relativo capo di
pronuncia, essi non hanno proposto ricorso incidentale al riguardo, con la
conseguente formazione del giudicato interno sulla carenza della loro

legitimatio ad causam.
9. – Il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso
incidentale dei De Giacomo, da esaminare insieme per la loro comunanza

1

6. – Analogamente è a dirsi quanto al ricorso incidentale dei Rossitto-

d’oggetto e di critica, sono fondati sotto il profilo del dedotto vizio
motivazionale.
La Corte territoriale ha spiegato diffusamente perché non ha condiviso la
tesi del Tribunale sull’interpretazione da riservare alla locuzione “fondi

ha chiarito anche le ragioni per cui tali contratti avrebbero in parte qua natura
soltanto ricognitiva. Al riguardo la sentenza impugnata si limita a riportare
alcuni indirizzi di questa Corte (Cass. n. 8660/90 circa l’inidoneità degli atti
ricognitivi a costituire fonte della servitù; e Cass. nn. 7026/86 e 104/84, che
nell’ammettere la costituzione di una servitù a favore di un fondo
appartenente a terzi, hanno richiesto l’esistenza di un interesse dello
stipulante, la determinazione o almeno la determinabilità del peso imposto e
del correlativo vantaggio attribuito al fondo del terzo e l’inequivoca volontà
delle parti contraenti diretta alla costituzione della servitù stessa), dandone per
presupposta un’autonoma attitudine dimostrativa della conclusione raggiunta;
attitudine che ad evidenza tali precedenti non possono avere essendo
l’interpretazione di un documento contrattuale una caratteristica quaestio
facti.
La Corte palerminata non ha espresso la propria interpretazione in merito a
varie clausole potenzialmente riferibili al fatto controverso, ed in particolare
(come si rileva dal ricorso incidentale De Giacomo) lì dove nei contratti in
oggetto le parti dichiarano “… di conoscere e di accettare per sé e per i loro
aventi causa a qualsiasi titolo che la fascia di terreno destinata a strada
comune veicola, (…) è gravata (…) dalla servitù attiva e passiva di transito
per persone e per veicoli, a favore e a carico di tutti i quindici lotti di terreno

limitrofi” contenuta negli atti di vendita dei quindici lotti di terreno, ma non

e dei terreni limitrofi”; che “tutta la fascia di terreno, destinata a stradella
(…) rimane di altri confinanti lungo la fascia di terreno anche per
l’attraversamento e per l’interramento di condutture, di canalette e di cavi
per le reti idriche, elettriche, telefoniche, di scarico, etc.”; e che “la superiore

presente atto”.
Per contro, la sentenza impugnata ron ha indicato altri elementi di fatto,
ritraibili dai citati contratti o da altre emergenze di causa, che
giustificherebbero la soluzione accolta, la quale, pertanto, deve ritenersi priva
di una propria e riconoscibile base logico-giuridica.
10. – L’accoglimento dei suddetti motivi, imponendo una riconsiderazione
completa del nucleo della controversia, assorbe l’esame dei restanti motivi e
dei rimanenti ricorsi incidentali.
11. – S’impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, in
relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Palermo, che ai sensi dell’art. 385, 3 0 comma c.p.c. provvederà anche sulle
spese di cassazinne.

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo del
ricorso incidentale De Giacomo, assorbiti gli altri motivi e gli altri ricorsi
incidentali, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con
rinvio altra sezione della Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche
sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 19.9.2013.

vendita deve intendersi (…) con tutte le servitù attive e passive create con il

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