Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25806 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6645-2018 proposto da:

A.A., D.A., C.P., B.A.,

CO.AR., CA.CO., CR.MA., S.G.,

M.C., P.R., tutti domiciliati in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GENNARO LALLO;

– ricorrenti –

contro

EFFEQUATTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3210/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/09/2017 R.G.N. 3417/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto;

udito l’Avvocato GENNARO LALLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 settembre 2017, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa dei licenziamenti intimati ai lavoratori in epigrafe dalla Effequattro Spa all’esito di una procedura L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24 dell’aprile del 2011.

2. I giudici d’appello hanno condiviso “l’analisi accorta operata dal primo giudice che ha ritenuto non adeguatamente provato il vizio formale della comunicazione (ndr. di avvio della procedura) per essere stata adeguatamente descritta nel documento stesso la volontà di totale dismissione dell’attività produttiva”; secondo la Corte poi “non è stato introdotto alcun elemento di prova che possa far ritenere che al momento della comunicazione di avvio della procedura la Effequattro volesse solo fittiziamente dichiarare la chiusura della linea di produzione ma intendesse invece proseguire con attività parzialmente diverse ma complementari”; inoltre, per la Corte napoletana, “gli elementi documentali ed anche la prova per testi, sottoposti ad una lettura interpretativa complessiva e comparata, non possono ritenersi sufficienti ad assolvere il carico probatorio sul difetto di effettività della causale dichiarata dei licenziamenti”.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe con quattro motivi; non ha svolto attività difensiva la Effequattro Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

Con il primo di essi si denuncia “erronea e falsa applicazione della legge per aperta violazione degli artt. 115,116 e 2697 c.c. ed omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5” perchè risulterebbe dimostrato “sia dalle audizioni di testimoni, sia dall’esame del bilancio” che la società avrebbe “continuato la sua attività lavorativa, spogliandosi però dei costi più gravosi ossia quelli di alcuni lavoratori”.

Con il secondo motivo si denuncia “erronea e falsa applicazione della legge e della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 ed omessa pronuncia anche in relazione all’art. 360 c.p.c., punti 3 e 5”, perchè “come dimostrato la Effequattro non ha cessato la sua attività lavorativa, l’ha semplicemente modificata ed aveva pertanto l’obbligo di comunicare un piano alternativo ai licenziamenti”.

Con il terzo motivo si denuncia “erronea e falsa applicazione della legge ed in particolare della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 ed omessa pronuncia anche in relazione all’art. 360 c.p.c.”, in quanto “le risultanze di causa dimostrano come la ditta datrice di lavoro abbia continuato pacificamente la propria attività di vendita e di commercializzazione”.

Con l’ultimo mezzo si denuncia “errata e falsa applicazione della legge, nonchè omessa pronuncia per aperta violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5”, lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale “di ritenere dei meri vizi di forma quanto invece ha carattere sostanziale, tanto in considerazione dei rilievi svolti circa la continuazione dell’attività commerciale della parte ricorsa”.

2. Tutti i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

2.1. Essi denunciano promiscuamente la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 oltre la “omessa pronuncia” riconducibile ad un error in procedendo eventualmente rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cit., senza che dall’illustrazione dei motivi sia comprensibile a quale delle forme di critica vincolata sia riconducibile la violazione denunciata e non consentendo una adeguata identificazione del devolutum.

Invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.

Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).

L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006) ed è dunque inammissibile un motivo che non consenta di individuare in che modo e come le norme richiamate nella rubrica sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonchè i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata).

In particolare, poi, questa Corte, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016).

Infatti tale modalità di formulazione risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008). Si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e la radicale contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini Cass. n 9228 del 2016, conf. a Cass. n. 19443 del 2011).

2.2. Inoltre, nonostante l’involucro formale della violazione di legge, tutti i motivi tendono nella sostanza a contestare la ricostruzione fattuale offerta dalla Corte territoriale circa la realizzata cessazione di attività dell’impresa che ha proceduto ai licenziamenti collettivi e che parte ricorrente nega, anche richiamandosi alla valutazione di materiali istruttori: si tratta chiaramente di una quaestio facti che non è sindacabile in sede di legittimità, tanto più in una ipotesi, come quella all’attenzione del Collegio, di cd. “doppia conforme”.

Invero il vizio attinente la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad appelli nella specie proposti dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.) Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme” (v. Cass. n. 23021 del 2014).

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza liquidazione di spese in difetto di attività difensiva dell’intimata società.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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